CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 29684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 2581/26 Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ra gione della durata dell'evasione e dell'intensità del dolo, in ragione della ravvisata pericolosità criminale desunta dai precedenti e dalle ra gioni per le quali l'imputato era sottoposto alla misura cautelare, di conse guenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti ,vizi lo gici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il secondo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivate per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputata ;ritenuto che la memoria difensiva del 22 giugno 2026 prodotta dal difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità ;ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pa gamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ra gione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q P.Q.M