CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] r rtz 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ìper cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 marzo 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt.81, 633 cod.pen. (capo 1) e 56, 629 cod..pen. (capo 2) 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello non aveva accolto la richiesta della derubricazione del reato di cui al capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen., ritenendo che non vi fosse una pretesa giuridica azionabile in giudizio in quanto il credito proveniva da usura, senza considerare che quanto richiesto da Canuso non era altro che il pagamento di assegni in suo possesso, tanto che si era rivolto ad un legale per la tutela del proprio credito. 1.2 II difensore lamenta inoltre che la Corte di appello non aveva concesso le attenuanti generiche, senza alcun riferimento in ordine al comportamento processuale di Canuso, posto a fondamento della richiesta di concessione del beneficio con specifico riferimento alle ampie dichiarazioni rese dall'imputato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Ritiene infatti il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod.proc.pen comma 3, ultima parte, (Cass.sez.II sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361) Nel caso in esame, il ricorrente, anziché confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello, ripropone in maniera identica le censure relative alla convinzione di reclamare un proprio diritto: quanto a tale aspetto, la Corte ha osservato che non vi era una pretesa azionabile in giudizio, attesa la natura usuraria del prestito (non contestata nel ricorso per cassazione), il chè escludeva che si potesse ritenere applicabile l'art. 393 cod.pen. (la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi — ) - nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale). 1.2 Con riguardo alla seconda censura, la Corte di appello ha osservato che non vi erano elementi valutabili per la concessione del beneficio, non indicati neppure nel ricorso per cassazione, se non con un generico riferimento al comportamento processuale dell'imputato; a tale proposito, si deve ricordare che che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga