CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/3/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di accoglimento del ricorso straordinario proposto avverso la sentenza resa da Sez.2, n. 8955 del 30/1/2024, si provvedeva alla fissazione della trattazione orale del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, con la quale era stata confermata la condanna pronunciata per il reato di ricettazione di otto cartoni di calamari congelati. 2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di omessa motivazione in relazione al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, posto che su entrambe le richieste non era stata fornita alcuna motivazione dell'implicito rigetto. In particolare, il ricorrente fa presente che la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. era stata inoltrata con i motivi nuovi, in quanto nelle more del giudizio di appello era sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata norma nella parte in cui non consentiva l'applicazione di tale istituto a tutti i reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sottolineando come dalla motivazione del provvedimento impugnato è possibile evincere la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'applicazione dell'istituto 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 712 cod. pen., evidenziando come la Corte di appello avrebbe escluso la configurabilità dell'incauto acquisto per il sol fatto che l'imputato non aveva fornito documentazione fiscale comprovante l'acquisto, né indicato il venditore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ritiene la Corte che il primo motivo, concernente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, meriti accoglimento posto che, dalla lettura della sentenza impugnata, non emerge alcuno degli elementi idonei ad escludere il riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. In particolare, è innegabile che il fatto presenta di per sé un grado di offensività del tutto marginale, tant'è che pure i giudici di merito avevano riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., tanto meno è stata evidenziata una rilevante offensività della condotta in correlazione al valore della merce ricettata (alcune cassette di pesce congelato). Al contempo non è stato addotto alcun elemento dal quale desumere la non occasionalità della condotta Quanto detto consente di affermare che, in mancanza di elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la causa di non punibilità può essere pronunciata anche in sede di legittimità, trovando applicazione il disposto dell'art. 620, lett.1), cod. proc. pen. 3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendosi riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata escludendo la punibil