CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata il 6 novembre 2020 dalla Corte di appello di Brescia, che ha riformato — quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la condanna inflitta ai fratelli Attilia e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bergamo per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo il 25 marzo 2040. Dei reati ritenuti in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] risponde quale presidente del consiglio di amministrazione e l'altro imputato quale amministratore di fatto della società fallita. 2. Contro la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi ad un unico atto. 2.1. Il primo argomento di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorso si sofferma ad illustrare la genesi dell'associazione IPAS — a favore della quale sarebbe stata compiuta la distrazione — ed i suoi rapporti con [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., fino a descrivere la cessione, da IPAS a [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., del rapporto di collaborazione con centocinquanta agenzie convenzionate. In definitiva — si legge nel ricorso — il trasferimento della somma di 340.000 euro da [OSCURATO:SOCIETA]. a IPAS è legato all'esigenza di compensare quanto IPAS aveva perduto a seguito della cessione delle convenzioni con le agenzie di viaggio, al netto delle somme già restituite da IPAS. Altro passaggio del ricorso denunzia mancanza o contraddittorietà della motivazione quando la Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. "fossero la stessa cosa", ma poi ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, ritenendo che vi fosse stata un'attività spoliativa. Conferma l'identità tra le due realtà societarie quanto sostenuto dai curatori dell'una e dell'altra. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale nonostante i due imputati non si occupassero della tenuta della contabilità né in [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., né in IPAS, rivestendo [OSCURATO:PERSONA] un ruolo solo formale nella prima ed occupandosi [OSCURATO:PERSONA] solo della IPAS. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile siccome reiterativo e aspecifico [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso — che attiene alla bancarotta fraudolenta distrattiva — è manifestamente infondato. La sentenza impugnata chiarisce che la dazione dei 340.000 euro alla IPAS doveva servire a remunerare la cessione di cinque agenzie di viaggio, cessione che poi nella realtà non si era realizzata, tanto che successivamente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato istanza di insinuazione al passivo nel fallimento IPAS, avendo ricevuto solo un parziale rimborso. Di fronte a questo costrutto, il motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una ricostruzione alternativa del fatto (peraltro neanche prospettandolo chiaramente nell'appello) circa la natura retributiva dell'erogazione a favore di IPAS e perché svolge un ragionamento non affidabile allorché pretende di leggere come realtà economica unitaria — sì da elidere la valenza depauperativa della dazione della somma di cui sopra si è detto — quella costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., nonostante si tratti di due entità distinte, ciascuna delle quali con un proprio patrimonio diretto a costituire la garanzia per i propri creditori. 2. I ricorsi — per quanto concerne la bancarotta fraudolenta documentale — sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. La Corte di merito motiva la conferma del giudizio di penale responsabilità dei prevenuti affermando che la falsità delle scritture incideva in maniera significativa sul bilancio annuale, sicché era chiaro, per chiunque si occupasse della gestione societaria, che i bilanci erano stati redatti sulla base di dati non corrispondenti al vero. Quanto al coinvolgimento di ciascuno, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche dei ricorrenti, dal momento che ha tratto la dimostrazione, quanto a [OSCURATO:PERSONA], dalle testimonianze considerate nella pronunzia di primo grado, che l'appello non contesta e che ne delineano la figura come quella di un amministratore di fatto. Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], a dispetto di quanto asserito nel ricorso, ella era stata indicata, fin dalla sentenza di primo grado, non come una mera testa di legno, ma come soggetto in qualche modo a conoscenza delle vicende societarie, come evincibile: - dalla partecipazione societaria detenuta; - dalla partecipazione al consiglio di amministrazione in cui si decise il finanziamento da parte di Unicredit, il cui importo era stato poi trasferito a IPAS; - dal fatto che aveva illustrato i rapporti di [OSCURATO:SOCIETA]. con IPAS nell'istanza di ammissione al passivo; - dallo svolgimento di attività lavorativa presso la fallita. Tutti questi elementi e anche il ruolo attivo che la sentenza impugnata le ha attribuito quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva testimoniano come [OSCURATO:PERSONA] non fosse una mera testa di legno ed avesse quel minimo di consapevolezza della vita societaria ed anche della tenuta della contabilità che è sufficiente per ritenere integrato, in capo all'amministratore di diritto, il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Specificamente, l'amministratore di diritto risponde di quest'ultimo reato anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore in carica di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831, in motivazione; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem