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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 agosto 2020

Cassazione n. 30062/2026

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il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, inaccoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di annitre, mesi due di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione ai delitti di estorsione aggravata,consumata e tentata, ascrittigli in rubrica.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo lacarenza e l’illogicità della motivazione in ordine a eventuali cause di proscioglimento ai sensidell’art. 129 cod.proc.pen.3.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha in più occasioni precisato che in tema dipatteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza dicause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761 – 01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 –01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

Nella specie il difensorelamenta in maniera del tutto generica un asserito vizio di motivazione che esula dal perimetrod’impugnabilità delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.4.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Coì deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art. 610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Con l’impugnata sentenza il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, inaccoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di annitre, mesi due di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione ai delitti di estorsione aggravata,consumata e tentata, ascrittigli in rubrica.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con unico motivo lacarenza e l’illogicità della motivazione in ordine a eventuali cause di proscioglimento ai sensidell’art. 129 cod.proc.pen.3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha in più occasioni precisato che in tema dipatteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa dellapena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza dicause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle soleipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020,Messnaoui, Rv. 279761 – 01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 –01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). Nella specie il difensorelamenta in maniera del tutto generica un asserito vizio di motivazione che esula dal perimetrod’impugnabilità delineato dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a normadell’art. 616 cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Coì deciso in Roma il 24 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30062/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris