CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 febbraio 2021
Cassazione n. 37971/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha annullato dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano il 1.02.2021, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, per aver svolto il ruolo di fiancheggiatore dell'associazione criminale trasnazionale finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ( cocaina, hashish, marijuana) capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'art. 309 comma 9 ultima parte cod. pen., avendo rilevato la mancanza di motivazione secondo quanto previsto dall'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc.pen quanto ai gravi indizi di colpevolezza. 2. Deduce: I) Violazione di legge in quanto il Tribunale del riesame, giudice del merito, a fronte di una motivazione dell'ordinanza cautelare insufficiente e non mancante non doveva annullare il provvedimento ma integrarlo al fine di completare l'eventuale carenza. Nel caso di specie infatti non si vede nella ipotesi della carenza totale di motivazione considerato il richiamo del Gip ai pregnanti elementi di prova a pag. 61 dell'ordinanza oltre che agli aspetti implicanti il profilo della personalità e della capacità criminale individuati, mediante una motivazione c.d. collettiva a fol 215, 212, 251. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che l'obbligo di autonoma valutazione del G.i.p. che accoglie la richiesta di applicazione di misure cautelari è previsto dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed è sanzionato, per il caso di violazione, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. con la misura dell'annullamento del provvedimento impugnato da parte del Tribunale in sede di riesame. La disposizione statuente l'obbligo di autonoma valutazione ha dato luogo a diverse precisazioni. Da un lato, infatti, alcune pronunce ritengono che l'autonoma valutazione del giudice non debba ritenersi esclusa solo perché venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, osservando che valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale (cfr., in particolare, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01). Va ribadito che il difetto di originalità linguistica o espositiva del provvedimento cautelare del giudice rileva non in sé, ma quale elemento da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio giurisdizionale; esso, quindi, non implica automaticamente una violazione dell'obbligo di autonoma motivazione del giudice. 1.2. L'ordinanza impugnata a fol 6 rappresenta chiaramente che il provvedimento genetico emesso dal G.i.p., in relazione all'imputazione cautelare analiticamente descritta, che riporta anche la posizione del Raimondo, quale fiancheggiatore, alla lettera I), sotto il profilo della gravita degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è basato su puntuali argomentazioni, articolate nel corpo motivazionale dell'ordinanza, riferite all'associazione criminale; ma con riferimento alla posizione del Raimondo e alla gravità indiziaria che lo riguarda, il Gip si è limitato ad un mero recepimento della richiesta cautelare, fol 83, riportando le "esatte" considerazioni della PG operante, non effettuando alcuna interposizione valutativa autonoma e propria, indicativa dei motivi per cui riteneva di aderire alla ricostruzione della pubblica accusa. Tanto più che la posizione del Raimondo era così caratterizzata : " non vi sono intercettazioni telefoniche a suo carico né quale diretto interlocutore né quale interlocutore di terzi; non risulta aver svolto alcuna attività diversa dallo spostamento dell'autovettura e non sono stati enucleati elementi per ritenere che la vettura in questione fosse "carica di roba" e che il Raimondo fosse a conoscenza di tale circostanza; non è stato evidenziato alcun elemento sintomatico della sua appartenenza al sodalizio nei termini proposti dal Pubblico ministero e non vi sono conversazioni indicative di una attività funzionale allo spaccio né altri elementi indizianti tali da enucleare specifiche contestazioni preliminari: in definitiva -osserva il Tribunale del riesame- non sono stati esplicitati i comportamenti qualificanti l'inserimento nel contesto criminale e la consapevolezza dell'attività illecita posta in essere dall'Amante ( fol 11). [OSCURATO:PERSONA], rileva il Tribunale del riesame, si è limitato a riprodurre lo stesso testo del Pubblico Ministerpo senza trarre valutazioni autonome in ordine al precorso valutativo attinente alla gravità indiziaria. A fronte delle puntuali argomentazioni del Tribunale del riesame sopra riportate il ricorso è generico e aspecifico in quanto si limita a richiamare i principi fissati in alcune pronunce di questa Corte con cui si afferma che in caso di motivazione insufficiente il Tribunale del riesame ha poteri integrativi e non di annullamento;e a ribadire che nel caso di specie non si tratta di assenza di motivazione, considerato il richiamo del Gip ai pregnanti elementi di prova, pag 61, ricavabili dall'informativa riepilogativa della [OSCURATO:PERSONA] ( al1.1 e all 2 dell'ordinanza genetica) e dalle posizioni sovrapponibili di altri soggetti implicati nella vicenda di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 1.3. Va qui ribadito il principio già affermato da questa Corte in varie pronunce che " tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016 Cc. (dep. 10/02/2016) Rv. 266336 - 01). E' legittimo, infatti, che l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, ma a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti. (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016 Cc. (dep. 12/07/2016) Rv. 267350 - 01). Nel caso di specie però la specifica posizione del Raimondo, indicato nell'imputazione cautelare quale fiancheggiatore di [OSCURATO:PERSONA], per averlo aiutato nello spostamento dell'autovettura da "imbosco" in operazioni di consegna di droga non poteva essere trattata attraverso una motivazione collettiva di mero richiamo generico a posizioni di altri, proprio in relazione alla peculiarità ed autonomia del profilo indiziario, evidenziato nei rilevi puntuali del Tribunale del riesame. 2. Va dichiarata pertanto la inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],iien