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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14233/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso La Sentenza del 06/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di MORABITO ha insistito nell'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 6/11/2019 della Corte di appello di Catania che ha riformato la sentenza in data 23/11/2012 del Tribunale di Catania, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, pur confermando la condanna per il reato di ricettazione.

Deduce: 1 AsIv \

1.1. "a) Vizio di mancanza di motivazione con vizio evincibile dal testo gravato nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 comma 1°, 2° e 3° rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1° lett. e), in relazione all'art. 111, Cost., art. 546, comma 1° lett. e) in relazione all'art. 605 c.p. e 630 c.p., con riguardo allo specifico motivo di appello afferente la mancata assoluzione dell'imputato dal reato lui ascritto ex art. 648, cod.pen.; b) Erronea applicazione e violazione di norme giuridiche, ex art. 606, comma 1, lett. b), in punto di qualificazione del reato ex art. 648, c.p. in luogo del reato di cui all'art. 624, c.p.".

Con il primo motivo la difesa sostiene che la motivazione della doppia sentenza conforma è illogica nel ritenere configurato il delitto di ricettazione e non quello di furto, a fronte delle emergenze dibattimentali, erroneamente valutate dai giudici di merito.

1.2. "a) Vizio di mancanza di motivazione con vizio evincibile dal testo gravato nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 comma 1°, 2° e 3° rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1° lett. e), in relazione all'art. 111, Cost., art. 546, comma 1° lett. e) in relazione all'art. 605 c.p. e 630 c.p., con riguardo allo specifico motivo di appello afferente la mancata qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2°, cod.pen.; b) Erronea applicazione e violazione di norme giuridiche, ex art. 606, comma 1, lett. b), in punto di qualificazione del reato ex art. 648, comma 2°, c.p.".

A tal proposito la difesa non condivide la motivazione con cui la Corte dì appello ha disatteso il correlato motivo di gravame.

Aggiunge che la motivazione si mostra apodittica.

1.3. "Violazione di legge e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione evincibile dal testo gravato ex art. 606 co. 1° lett. e), in relazione all'art. 62-bis, c.p. con riferimento al diniego di concessione delle attenuanti generiche".

Secondo la difesa la Corte di appello avrebbe potuto valorizzare il comportamento processuale di Morabito al fine di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti generiche.

In conseguenza di ciò/ deduce la mancata risposta alle correlate doglianze esposte con il gravame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

1.1. La prima ragione di inammissibilità va rinvenuta nella manifesta infondatezza della censura di motivazione omessa e/o apodittica, diffusamente esposta nel ricorso, ove si rilevi che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello -con motivazione adeguata- ha dato puntuale risposta a tutti gli argomenti esposti con l'atto di appello.2k1) I Magistrati dell'appello, infatti: a) quanto alla possibilità che Morabito fosse l'autore del furto, hanno sottolineato che è stato lo stesso odierno ricorrente a dichiararsi estraneo al furto in sede di udienza di convalida; b) hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen.,valorizzando il valore del bene ricettato e gli evincibili collegamenti tra Morabito e ambienti delinquenziali dediti a delitti contro il patrimonio; c) ha escluso che il comportamento processuale dell'imputato fosse idoneo a far ritenere la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, visto che non ha dato segnali di resipiscenza, essendosi limitato a riconoscere quanto già accertato dagli investigatori.

Da tutto ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione.

1.2. I precedenti rilievi conducono all'ulteriore ragione di inammissibilità, da individuarsi nell'aspecificità del ricorso / con il quale vengono reiterate le medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appellolcon motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente.

Proprio a tale ultimo proposito va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.3. Va , infine, rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione -nei primi due motivi di ricorso- dell'alt 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso La Sentenza del 06/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di MORABITO ha insistito nell'accoglimento del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 6/11/2019 della Corte di appello di Catania che ha riformato la sentenza in data 23/11/2012 del Tribunale di Catania, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale, pur confermando la condanna per il reato di ricettazione. Deduce: 1 AsIv \ 1.1. "a) Vizio di mancanza di motivazione con vizio evincibile dal testo gravato nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 comma 1°, 2° e 3° rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1° lett. e), in relazione all'art. 111, Cost., art. 546, comma 1° lett. e) in relazione all'art. 605 c.p. e 630 c.p., con riguardo allo specifico motivo di appello afferente la mancata assoluzione dell'imputato dal reato lui ascritto ex art. 648, cod.pen.; b) Erronea applicazione e violazione di norme giuridiche, ex art. 606, comma 1, lett. b), in punto di qualificazione del reato ex art. 648, c.p. in luogo del reato di cui all'art. 624, c.p.". Con il primo motivo la difesa sostiene che la motivazione della doppia sentenza conforma è illogica nel ritenere configurato il delitto di ricettazione e non quello di furto, a fronte delle emergenze dibattimentali, erroneamente valutate dai giudici di merito. 1.2. "a) Vizio di mancanza di motivazione con vizio evincibile dal testo gravato nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 comma 1°, 2° e 3° rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1° lett. e), in relazione all'art. 111, Cost., art. 546, comma 1° lett. e) in relazione all'art. 605 c.p. e 630 c.p., con riguardo allo specifico motivo di appello afferente la mancata qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2°, cod.pen.; b) Erronea applicazione e violazione di norme giuridiche, ex art. 606, comma 1, lett. b), in punto di qualificazione del reato ex art. 648, comma 2°, c.p.". A tal proposito la difesa non condivide la motivazione con cui la Corte dì appello ha disatteso il correlato motivo di gravame. Aggiunge che la motivazione si mostra apodittica. 1.3. "Violazione di legge e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione evincibile dal testo gravato ex art. 606 co. 1° lett. e), in relazione all'art. 62-bis, c.p. con riferimento al diniego di concessione delle attenuanti generiche". Secondo la difesa la Corte di appello avrebbe potuto valorizzare il comportamento processuale di Morabito al fine di riconoscere la sussistenza di circostanze attenuanti generiche. In conseguenza di ciò/ deduce la mancata risposta alle correlate doglianze esposte con il gravame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. La prima ragione di inammissibilità va rinvenuta nella manifesta infondatezza della censura di motivazione omessa e/o apodittica, diffusamente esposta nel ricorso, ove si rilevi che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello -con motivazione adeguata- ha dato puntuale risposta a tutti gli argomenti esposti con l'atto di appello.2k1) I Magistrati dell'appello, infatti: a) quanto alla possibilità che Morabito fosse l'autore del furto, hanno sottolineato che è stato lo stesso odierno ricorrente a dichiararsi estraneo al furto in sede di udienza di convalida; b) hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen.,valorizzando il valore del bene ricettato e gli evincibili collegamenti tra Morabito e ambienti delinquenziali dediti a delitti contro il patrimonio; c) ha escluso che il comportamento processuale dell'imputato fosse idoneo a far ritenere la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, visto che non ha dato segnali di resipiscenza, essendosi limitato a riconoscere quanto già accertato dagli investigatori. Da tutto ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 1.2. I precedenti rilievi conducono all'ulteriore ragione di inammissibilità, da individuarsi nell'aspecificità del ricorso / con il quale vengono reiterate le medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appellolcon motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente. Proprio a tale ultimo proposito va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Va , infine, rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione -nei primi due motivi di ricorso- dell'alt 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/11/202
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