CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 20431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16795-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], minimale contributivo R.G.N. 16795/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 391/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2018 R.G.N. 1222/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 21.11.2018, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.G.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di taluni dipendenti assentatisi dal servizio per cause non previste dal contratto collettivo e senza che di ciò venisse tempestivamente informato l’ente previdenziale; che avverso tale pronuncia Mobilificio S.G.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, l. n. 389/1989, dell’art. 29, d.l. n. 244/1995, in relazione all’art. 12 prel. c.c., nonché degli artt. 2697 e 2721 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la correttezza della statuizione di primo grado con cui erano state rigettate le istanze istruttorie volte a comprovare le cause delle assenze dei dipendenti sul presupposto che assenze relative a causali non previste dal contratto collettivo applicabile non potessero esonerare il datore di lavoro dal pagamento del minimale contributivo; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 389/1989, e 29, d.l. n. 244/1995, in relazione all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che, quand’anche le assenze per cui è causa avessero potuto esonerare l’azienda dall’obbligo di pagare il minimale, sarebbe stata all’uopo necessaria la loro preventiva comunicazione all’INPS, che nella specie era mancata; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha ormai chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, che la regola del c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), espressione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro da assumere quale base di calcolo per la retribuzione virtuale che funge da parametro per l’obbligazione contributiva medesima, che va a tal fine rapportato a quello previsto dalla contrattazione collettiva o, se superiore, dal contratto individuale di lavoro, rimanendo pertanto la contribuzione dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti (così Cass. n. 15120 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 13650 del 2019, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.nn. 16859 del 2020, 23360 del 2021 e, da ult., Cass. n. 18954 del 2023);che, nella specie, parte ricorrente non ha nemmeno allegato che le causali per le quali ha acconsentito alle assenze dei lavoratori menzionati alle pagg. 12-15 del ricorso per cassazione fossero previste dal contratto collettivo come ragioni legittime di assenza dal servizio, per modo che – corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente richiamato a supporto del decisum la speciale normativa che per le imprese edili detta l’art. 29, d.l. n. 244/1995 –il motivo di censura si rivela infondato; che, rimanendo conseguentemente assorbito il secondo motivo, il ricorso va conclusivamente rigettato, compensandosi tuttavia le spese di lite per essersi consolidato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, pe