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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 20857/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D3ERIDEL KRIMOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 2 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Genova, in data 11 maggio 2021, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 582 cp. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riduceva la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo la mancanza e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla principale doglianza difensiva contenuta nell'atto di appello, basata sul mancato rinvenimento sulla lama del coltello, asseritamente utilizzato come arma del delitto, di sangue della persona offesa ed anzi sull'attribuzione del sangue in esso rinvenuto allo stesso imputato.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non ha in alcun modo preso in considerazione la censura in oggetto.

Il ricorso è fondato su un motivo che ripropone le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie il giudice di appello ha sottolineato la coerenza e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che ha riconosciuto l'imputato come l'autore dell'aggressione ai suoi danni; ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che sulla lama del coltello fossero stati trovati campioni di sangue dello stesso imputato, dal momento che egli lo aveva maneggiato e poteva verosimilmente essersi ferito; oltretutto, sulla medesima lama, erano state altresì rinvenute tracce di un profilo genetico misto riconducibile ad un'altra persona, e ciò risulta compatibile con la prospettazione accusatoria.

Non va peraltro trascurato che l'imputato è stato identificato anche sulla base delle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza , è stato trovato in possesso di un coltello del tutto corrispondente a quello descritto dalla persona offesa e non ha negato di essere presente al violento diverbio, pur fornendo una diversa e poco credibile ricostruzione dei fatti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/ 022 Il Consigliere s ore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I AGOSTIN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D3ERIDEL KRIMOU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 2 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Genova, in data 11 maggio 2021, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 582 cp. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e riduceva la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo con un unico motivo la mancanza e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla principale doglianza difensiva contenuta nell'atto di appello, basata sul mancato rinvenimento sulla lama del coltello, asseritamente utilizzato come arma del delitto, di sangue della persona offesa ed anzi sull'attribuzione del sangue in esso rinvenuto allo stesso imputato. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello non ha in alcun modo preso in considerazione la censura in oggetto. Il ricorso è fondato su un motivo che ripropone le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo pertanto considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie il giudice di appello ha sottolineato la coerenza e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che ha riconosciuto l'imputato come l'autore dell'aggressione ai suoi danni; ha inoltre ritenuto irrilevante la circostanza che sulla lama del coltello fossero stati trovati campioni di sangue dello stesso imputato, dal momento che egli lo aveva maneggiato e poteva verosimilmente essersi ferito; oltretutto, sulla medesima lama, erano state altresì rinvenute tracce di un profilo genetico misto riconducibile ad un'altra persona, e ciò risulta compatibile con la prospettazione accusatoria. Non va peraltro trascurato che l'imputato è stato identificato anche sulla base delle immagini estrapolate dalla telecamera di sorveglianza , è stato trovato in possesso di un coltello del tutto corrispondente a quello descritto dalla persona offesa e non ha negato di essere presente al violento diverbio, pur fornendo una diversa e poco credibile ricostruzione dei fatti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/ 022 Il Consigliere s ore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] I AGOSTIN
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