Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:695
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0215
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
11 settembre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Obiettivo di reinserimento sociale – Residenza della persona condannata – Presa in carico dell’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione conformemente al suo diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva decisa da un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzione – Articolo 8 – Obbligo, per lo Stato di esecuzione, di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena – Articolo 17 – Facoltà, per lo Stato di esecuzione, di determinare le modalità di esecuzione»
Nella causa C‑215/24 [Fira] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo), con decisione del 19 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 20 marzo 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
YX,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, N. Jääskinen, A. Arabadjiev (relatore), M. Condinanzi e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: L. [OSCURATO:PERSONA], amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 marzo 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, L. Ferro da Costa e J. Ramos, in qualità di agenti;
–
per il governo spagnolo, da A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da H. Leupold, B. Rechena e J. Vondung, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8, 12, 13 e 17 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
GU 2008, L 327, pag. 27
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
GU 2009, L 81, pag. 24
) (in prosieguo: la «decisione quadro 2008/909»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Spagna, di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità portoghesi nei confronti di YX ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2002/584/GAI
3
L’articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
), intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», al punto 6 così dispone:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(...)
(6)
se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
Decisione quadro 2008/909
4
I considerando 5, 9 e 12 della decisione quadro 2008/909 così recitano:
«(5)
I diritti processuali nei procedimenti penali sono un elemento cruciale per assicurare la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria. I rapporti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici, consentono allo Stato di esecuzione di riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. Pertanto, si dovrebbe considerare un ulteriore sviluppo della cooperazione contemplata dagli strumenti del Consiglio d’Europa in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro. Ferma restando la necessità di offrire garanzie adeguate alla persona condannata, la partecipazione di quest’ultima al procedimento non dovrebbe più costituire un elemento predominante con la richiesta in tutti i casi del suo consenso alla trasmissione di una sentenza ad un altro Stato membro ai fini del suo riconoscimento e dell’esecuzione della pena irrogata.
(...)
(9)
L’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione dovrebbe aumentare la possibilità di reinserimento sociale dell[a] persona condannata. Nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, l’autorità competente dello Stato di emissione dovrebbe tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo.
(...)
(12)
La presente decisione quadro dovrebbe applicarsi altresì,
mutatis mutandis
, all’esecuzione delle pene nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 6, (...) della decisione quadro [2002/584]. Ciò significa tra l’altro che, fatta salva detta decisione quadro, lo Stato di esecuzione potrebbe verificare se esistano motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione ai sensi dell’articolo 9 della presente decisione quadro, doppia incriminabilità compresa ove lo Stato di esecuzione faccia una dichiarazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della presente decisione quadro, quale condizione per riconoscere ed eseguire la sentenza nella prospettiva di valutare se consegnare la persona o eseguire la sentenza nei casi menzionati all’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro [2002/584]».
5
L’articolo 3 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Finalità e ambito di applicazione», al paragrafo 1 così dispone:
«Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena».
6
Conformemente all’articolo 4 di tale decisione quadro, intitolato «Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro»:
«1. A condizione che la persona condannata si trovi nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione e purché tale persona abbia dato il suo consenso come richiesto ai sensi dell’articolo 6, una sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I, può essere trasmessa a uno dei seguenti [OSCURATO:PERSONA] membri:
a)
lo Stato membro di cittadinanza della persona condannata in cui quest’ultima vive; o
b)
lo Stato membro di cittadinanza che, pur non essendo quello in cui la persona condannata vive, è lo Stato membro verso il quale sarà espulsa, una volta dispensata dall’esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza; o
c)
qualsiasi Stato membro diverso da quello di cui alle lettere a) o b) la cui autorità competente dia il consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato membro.
2. La trasmissione della sentenza e del certificato può aver luogo qualora l’autorità competente dello Stato di emissione, ove opportuno previe consultazioni tra l’autorità competente dello Stato di emissione e quella dello Stato di esecuzione, abbia la certezza che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata.
3. Prima della trasmissione della sentenza e del certificato, l’autorità competente dello Stato di emissione può consultare, con i mezzi appropriati, l’autorità competente dello Stato di esecuzione. La consultazione è obbligatoria nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c). In questi casi l’autorità competente dello Stato di esecuzione informa prontamente lo Stato di emissione della sua decisione di consentire o meno alla trasmissione della sentenza.
4. Durante tale consultazione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può presentare all’autorità competente dello Stato di emissione un parere motivato secondo cui l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non avrebbe lo scopo di favorire il reinserimento sociale e l’effettiva reintegrazione della persona condannata nella società.
Nei casi in cui non vi sia stata consultazione, tale parere può essere presentato immediatamente dopo la trasmissione della sentenza e del certificato. L’autorità competente dello Stato di emissione valuta il parere e decide se ritirare o meno il certificato.
5. Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata del certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro. Le richieste a norma del presente paragrafo non creano in capo allo Stato di emissione l’obbligo di trasmettere la sentenza corredata del certificato.
6. Nell’applicare la presente decisione quadro gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure, tenendo in particolare conto lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, che costituiscono il fondamento su cui le loro autorità competenti devono decidere se consentire o no alla trasmissione della sentenza e del certificato nei casi previsti al paragrafo 1, lettera c).
7. All’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio [dell’Unione europea] che, nei confronti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che abbiano fatto la medesima notifica, non è necessario il consenso previo di cui al paragrafo 1, lettera c), per la trasmissione della sentenza e del certificato:
a)
se la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente; e/o
b)
se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
(...)».
7
L’articolo 5 di detta decisione quadro, intitolato «Trasmissione della sentenza e del certificato», prevede quanto segue:
«1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l’originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
2. Il certificato è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.
3. Lo Stato di emissione trasmette la sentenza corredata del certificato a un solo Stato di esecuzione per volta.
4. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall’azione comune 98/428/GAI del Consiglio[, del 29 giugno 1998 (
GU 1998, L 191, pag. 4
)], al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.
5. L’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza corredata del certificato, qualora non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie all’esecuzione, trasmette d’ufficio la sentenza corredata del certificato all’autorità competente dello Stato di esecuzione e ne informa l’autorità competente dello Stato di emissione».
8
L’articolo 8 della medesima decisione quadro, intitolato «Riconoscimento della sentenza ed esecuzione della pena», stabilisce quanto segue:
«1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9.
2. Se la durata della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può decidere di adattare la pena soltanto se detta pena è superiore alla pena massima prevista per reati simili nella sua legislazione nazionale. La pena adattata non è inferiore alla pena massima prevista per reati simili dalla legislazione dello Stato di esecuzione.
3. Se la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può adattarla alla pena o alla misura prevista dalla propria legislazione per reati simili. Tale pena o misura corrisponde, il più possibile, alla pena irrogata nello Stato di emissione e pertanto la pena non è convertita in una sanzione pecuniaria.
4. La pena adattata non può essere più grave della pena imposta nello Stato di emissione in termini di natura o durata».
9
L’articolo 12 della decisione quadro 2008/909, intitolato «Decisione in merito all’esecuzione della pena e termini», al paragrafo 1, così dispone:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide, quanto prima possibile, se riconoscere la sentenza ed eseguire la pena e informa lo Stato di emissione di tale decisione nonché di eventuali decisioni di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3».
10
L’articolo 13 di tale decisione quadro, intitolato «Ritiro del certificato», prevede quanto segue:
«Fintantoché l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione non sia iniziata, lo Stato di emissione può ritirare il certificato da detto Stato indicandone i motivi. Una volta ritirato il certificato, lo Stato di esecuzione non esegue più la pena».
11
L’articolo 17 di detta decisione quadro, intitolato «Legislazione applicabile all’esecuzione», ai paragrafi 1, 3 e 4 così dispone:
«1. L’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale.
(...)
3. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può, su richiesta, informare l’autorità competente dello Stato di emissione delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale. Lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento».
12
Ai sensi dell’articolo 21, lettere da c) a i), della medesima decisione quadro:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
(...)
c)
della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, unitamente alla data della decisione;
d)
dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza ed eseguire la pena a norma dell’articolo 9, corredata di una motivazione;
e)
dell’eventuale decisione di adattare la pena a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, corredata di una motivazione;
f)
dell’eventuale decisione di non eseguire la pena, per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, corredata di una motivazione;
g)
delle date di inizio e fine del periodo di libertà condizionale, se ciò è indicato nel certificato dallo Stato di emissione;
h)
dell’evasione della persona condannata;
i)
dell’esecuzione della pena non appena conclusa».
Decisione quadro 2008/947/GAI
13
L’articolo 1 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (
GU 2008, L 337, pag. 102
), intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione», ai paragrafi da 1 a 3 così dispone:
«1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.
2. La presente decisione quadro si applica soltanto:
a)
al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;
b)
al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
c)
a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),
secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.
3. La presente decisione quadro non si applica:
a)
all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell’ambito della [decisione quadro 2008/909];
(...)».
14
L’articolo 2, punti 1, 2 e 5, della decisione quadro 2008/947 prevede quanto segue:
«Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:
1)
“sentenza” una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:
a)
una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;
b)
una sospensione condizionale della pena;
c)
una condanna condizionale;
d)
una sanzione sostitutiva;
2)
“sospensione condizionale della pena” una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;
(...)
5)
“decisione di sospensione condizionale” una sentenza o una decisione definitiva di un’autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza
a)
che assicura la liberazione condizionale, o
b)
che impone misure di sospensione condizionale».
Diritto portoghese
15
L’articolo 45 del [OSCURATO:PERSONA] (codice penale), intitolato «Sostituzione di una pena detentiva con una pena pecuniaria», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:
«1. In caso di condanna a una pena detentiva della durata massima di un anno, tale pena è sostituita da una pena pecuniaria o da un’altra pena non detentiva applicabile, salvo che la necessità di prevenire la commissione di futuri reati richieda l’esecuzione della pena detentiva.
2. In caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, il condannato sconta la pena detentiva irrogata nella sentenza. Le disposizioni dell’articolo 49, paragrafo 3, del presente codice si applicano per analogia».
16
L’articolo 49 di tale codice, intitolato «Pena detentiva che sostituisce una pena pecuniaria non pagata», al paragrafo 3 così dispone:
«L’esecuzione della pena detentiva sostitutiva può essere sospesa, per un periodo compreso tra uno e tre anni, se il condannato dimostra che la pena pecuniaria non è stata pagata per motivi a lui non imputabili, a condizione che tale sospensione sia subordinata al rispetto di obblighi o di regole di condotta privi di contenuto economico o finanziario. La pena detentiva sostitutiva è eseguita qualora gli obblighi o le regole di condotta non siano rispettati ed è dichiarata estinta qualora quest’ultimi siano stati rispettati».
Diritto spagnolo
17
L’articolo 80 del [OSCURATO:PERSONA] (codice penale) (in prosieguo: il «codice penale spagnolo») così dispone:
«1. I giudici o gli organi giurisdizionali possono, con decisione motivata, sospendere l’esecuzione delle pene detentive di durata inferiore a due anni qualora ci si possa ragionevolmente attendere che l’esecuzione della pena detentiva prevista non sia necessaria per evitare che la persona condannata commetta in futuro nuovi reati.
Per adottare tale decisione, il giudice o l’organo giurisdizionale valuta le circostanze in cui il reato è stato commesso, la situazione personale della persona condannata, i suoi precedenti, la sua condotta successiva ai fatti e, in particolare, i suoi sforzi per risarcire il danno causato, la sua situazione sociale e familiare nonché gli effetti che ci si può attendere dalla sospensione dell’esecuzione della pena residua e dal rispetto delle misure eventualmente imposte.
2. Le condizioni richieste per sospendere l’esecuzione della pena sono le seguenti:
1)
si tratta del primo reato della persona condannata. A tal fine, non si tiene conto delle condanne precedenti per reati commessi per imprudenza o per reati minori, né dei precedenti penali che sono stati cancellati o che dovrebbero esserlo a norma dell’articolo 136. Non si tiene neppure conto dei precedenti penali corrispondenti a reati che, per loro natura o a causa delle circostanze, sono irrilevanti ai fini della valutazione della probabilità di commettere futuri reati;
2)
la pena o il cumulo delle pene inflitte non supera i due anni, senza includervi la pena risultante dal mancato pagamento della pena pecuniaria;
3)
la persona condannata ha adempiuto i suoi obblighi derivanti dalla responsabilità civile ed è stata effettuata la confisca disposta con sentenza ai sensi dell’articolo 127.
Tale condizione si considera soddisfatta qualora la persona condannata si impegni ad adempiere i propri obblighi in materia di responsabilità civile conformemente alla sua capacità finanziaria e a facilitare la confisca disposta, e qualora sia ragionevole attendersi che la stessa sia effettuata entro un termine ragionevole stabilito dal giudice o dall’organo giurisdizionale. Il giudice o l’organo giurisdizionale, tenuto conto della portata della responsabilità civile e delle ripercussioni sociali del reato, può chiedere le garanzie che ritiene appropriate per assicurare il rispetto di tale condizione.
3. In via eccezionale, anche se le condizioni di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo precedente non sono soddisfatte, e purché la persona non si trovi in una situazione di recidiva abituale, la sospensione delle pene detentive unitarie non superiori a due anni può essere concessa qualora la situazione personale della persona condannata, la natura dei fatti, la sua condotta e, in particolare, i suoi sforzi per risarcire il danno causato, lo raccomandino.
In tali casi, la sospensione è sempre subordinata all’effettiva riparazione o il risarcimento del danno causato conformemente alle capacità fisiche e finanziarie della persona condannata o al rispetto dell’accordo cui si riferisce la misura di cui all’articolo 84, paragrafo 1, punto 1. Una delle misure enunciate ai punti 2 o 3 di tale disposizione è peraltro sempre imposta, con una portata che non può essere inferiore a quella che risulta dall’applicazione dei criteri di conversione fissati all’articolo 84, paragrafo 1, a un quinto della pena irrogata.
4. I giudici e gli organi giurisdizionali possono concedere la sospensione di qualsiasi pena irrogata, senza alcuna condizione, nel caso in cui la persona condannata sia affetta da una malattia molto grave e incurabile, salvo che, al momento in cui ha commesso il reato, beneficiasse già della sospensione di un’altra pena per lo stesso motivo.
5. Anche se le condizioni previste ai punti 1 e 2 del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte, il giudice o l’organo giurisdizionale può concedere la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive della durata massima di cinque anni alle persone condannate che abbiano commesso il reato a causa della loro dipendenza dalle sostanze di cui all’articolo 20, punto 2, a condizione che sia sufficientemente comprovato, da un ente o da un servizio pubblico o privato debitamente autorizzato od omologato, che la persona condannata è disassuefatta o sottoposta a trattamento a tal fine al momento della decisione sulla sospensione.
Il giudice o l’organo giurisdizionale può disporre che si proceda agli accertamenti necessari per verificare se le suddette condizioni siano soddisfatte.
Nel caso in cui la persona condannata sia sottoposta a una cura di disintossicazione, la sospensione dell’esecuzione della pena è parimenti subordinata alla prosecuzione del trattamento fino al suo termine. Le ricadute durante il trattamento non sono considerate abbandoni se non evidenziano un abbandono definitivo del trattamento di disintossicazione.
6. Per i reati perseguibili solo a querela della persona offesa, i giudici e gli organi giurisdizionali ascoltano quest’ultima e, se del caso, il suo rappresentante, prima di concedere la sospensione dell’esecuzione della pena».
18
L’articolo 90, paragrafo 1, del codice penale spagnolo prevede quanto segue:
«Il giudice di sorveglianza penitenziaria concederà la sospensione dell’esecuzione della pena residua e accorderà la libertà condizionale al condannato a condizione che questi:
a)
si trovi classificato nel terzo grado del trattamento rieducativo [(regime di semilibertà)];
b)
abbia scontato i tre quarti della pena inflitta;
c)
abbia tenuto una buona condotta.
Al fine di decidere sulla sospensione dell’esecuzione della pena residua e sulla concessione della libertà condizionale, il giudice di sorveglianza penitenziaria valuterà la personalità della persona condannata, i suoi precedenti, le circostanze del reato commesso, la rilevanza degli interessi giuridici che potrebbero essere pregiudicati da una recidiva nel reato, la condotta della predetta persona durante l’espiazione della pena, la sua condizione familiare e sociale e gli effetti che possono attendersi dalla sospensione dell’esecuzione della pena e dall’adempimento delle misure che siano state eventualmente imposte.
La sospensione non è concessa se la persona condannata non ha adempiuto l’obbligo di risarcimento a titolo di responsabilità civile derivante dal reato nei casi previsti e conformemente ai criteri stabiliti all’articolo 72, paragrafi 5 e 6, della [OSCURATO:PERSONA] 1/1979, [OSCURATO:PERSONA] [(legge organica n. 1/1979, recante legge generale sull’ordinamento penitenziario), del 26 settembre 1979 (BOE n. 239, del 5 ottobre 1979, pag. 23180)]».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
Nel 2018 il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia, Portogallo), giudice del rinvio, ha condannato YX a una pena detentiva di sei mesi per aver commesso una frode fiscale. In virtù dell’articolo 49 del codice penale, tale pena detentiva è stata successivamente sostituita da una pena pecuniaria giornaliera della durata di 180 giorni. Poiché la pena pecuniaria non è stata pagata e YX non ha dimostrato che il mancato pagamento di quest’ultima non gli fosse imputabile, tale giudice ha disposto l’esecuzione di detta pena detentiva.
20
Avendo YX nel frattempo trasferito la propria residenza in Spagna, il giudice del rinvio ha emesso, il 2 febbraio 2022, un mandato d’arresto europeo diretto alla sua consegna ai fini dell’esecuzione della stessa pena detentiva.
21
L’autorità giudiziaria spagnola competente ha rifiutato, in forza dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare YX al giudice del rinvio, tenuto conto del trasferimento della sua residenza in Spagna e dell’intenzione che egli aveva espresso di scontare la pena in tale Stato membro. Detta autorità ha dichiarato di riconoscere la sentenza emessa dal giudice del rinvio e ha chiesto alle autorità giudiziarie spagnole competenti di darvi esecuzione.
22
L’11 ottobre 2023, in applicazione dell’articolo 80 del codice penale spagnolo, lo [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n
o
1 de Madrid (Tribunale penale centrale n. 1 di Madrid, Spagna) ha sospeso l’esecuzione della pena detentiva di cui trattasi nel procedimento principale per un periodo di due anni.
23
A seguito di tale decisione di sospensione, il pubblico ministero portoghese ha chiesto al giudice del rinvio di adire la Corte in via pregiudiziale.
24
Il giudice del rinvio rileva che l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in linea di principio, a riconoscere la sentenza di condanna dello Stato di emissione e ad eseguire la pena inflitta, la cui durata e natura devono corrispondere a quelle previste in tale sentenza.
25
Le condizioni alle quali l’autorità competente dello Stato di esecuzione potrebbe modificare la pena irrogata nello Stato di emissione sarebbero previste, in modo esaustivo, all’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 e, in ogni caso, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non potrebbe modificare la sostanza della pena irrogata dall’autorità competente dello Stato di emissione.
26
Di conseguenza, se l’autorità competente dello Stato di emissione non ha sospeso una pena in virtù della sua legislazione nazionale, l’autorità competente dello Stato di esecuzione non può sospendere l’esecuzione della pena cui la persona di cui trattasi è stata condannata nello Stato di emissione, anche se la legislazione nazionale di tale autorità lo consente per le pene inflitte nello Stato di esecuzione. Una siffatta sospensione metterebbe in discussione gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro 2008/909 e il principio del reciproco riconoscimento.
27
Peraltro, al punto 65 della sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (
C‑314/18
,
EU:C:2020:191
), la Corte avrebbe dichiarato che l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 deve essere interpretato restrittivamente.
28
Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l’articolo 17 della decisione quadro 2008/909, secondo il quale l’esecuzione di una pena è disciplinata della legislazione dello Stato di esecuzione, fa riferimento unicamente alle misure volte a garantire l’esecuzione materiale della pena detentiva e nulla consentirebbe di interpretare le disposizioni di tale articolo nel senso che il suo ambito di applicazione comprende una decisione di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva alla quale la persona ricercata sia stata condannata.
29
Inoltre, in virtù degli articoli 12 e 13 di tale decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione avrebbe dovuto informare l’autorità giudiziaria emittente della possibilità di sospendere l’esecuzione della pena, al fine di consentire a quest’ultima autorità di reagire.
30
Secondo il giudice del rinvio, tale contesto rende difficile la sua decisione in merito alla prosecuzione o alla conclusione del procedimento principale. Esso ritiene che esista un ragionevole dubbio sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto dell’Unione, il quale non è dissipato dalla giurisprudenza della Corte e avrebbe conseguenze cruciali sulla soluzione finale di tale procedimento.
31
Date tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca do Porto – [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Gaia (Tribunale circondariale di Porto – Tribunale penale locale di [OSCURATO:PERSONA] de Gaia), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se lo Stato di esecuzione, dopo aver rifiutato di eseguire il mandato d’arresto europeo ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, a causa del luogo di residenza del condannato, e dopo aver riconosciuto la sentenza di condanna, possa invocare l’applicazione del suo diritto interno e la sua competenza in quanto Stato di esecuzione per sospendere la pena detentiva effettiva inflitta dallo Stato di emissione, qualora il procedimento di esecuzione di tale sentenza sia già avviato.
2)
Se l’organo giudiziario dello Stato di esecuzione possa modificare la decisione dell’organo giudiziario dello Stato di emissione, debitamente passata in giudicato, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 8 e dall’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909.
3)
Se l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 debba essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato di esecuzione di concedere una sospensione della pena detentiva effettiva, applicando le condizioni previste dal suo diritto interno, qualora le autorità competenti dello Stato di emissione non lo abbiano fatto conformemente al loro diritto.
In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni:
4)
Se, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 17, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, le autorità giudiziarie spagnole (Stato di esecuzione) non avrebbero dovuto, piuttosto, previamente informare lo Stato di emissione del loro punto di vista relativamente alla possibilità di sospendere la pena detentiva alla quale il ricercato è stato condannato».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
32
Il governo spagnolo ritiene che gli elementi forniti nell’ordinanza di rinvio non consentano di individuare il procedimento all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale né di comprendere perché le risposte della Corte alle questioni pregiudiziali sarebbero necessarie al giudice del rinvio per statuire.
33
È vero che l’ordinanza di rinvio indicherebbe che l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale è quello di consentire al giudice del rinvio di decidere in merito alla prosecuzione o alla conclusione di tale procedimento. Tuttavia, il giudice del rinvio sembrerebbe aver accettato che l’organo giurisdizionale spagnolo incaricato dell’esecuzione della pena da esso irrogata proceda all’esecuzione di quest’ultima, cosicché, in virtù del principio del reciproco riconoscimento, esso sarebbe tenuto ad attenersi a quanto deciso da tale organo giurisdizionale spagnolo.
34
Anche se il diritto dell’Unione dovesse impedire a detto organo giurisdizionale spagnolo di sospendere, conformemente alla sua legislazione nazionale, la pena detentiva irrogata dal giudice del rinvio,
quod non
, ciò non inciderebbe sulla decisione che dovrebbe essere adottata da quest’ultimo. Tale decisione dipenderebbe infatti esclusivamente da quanto lo stesso organo giurisdizionale spagnolo gli comunicherebbe in merito all’esecuzione della pena sulla base del suo diritto interno, in applicazione dell’articolo 21 della decisione quadro 2008/909.
35
Inoltre, l’articolo 13 di tale decisione quadro prevedrebbe che la domanda di riconoscimento e di esecuzione di una pena irrogata possa essere ritirata solo prima che sia iniziata l’esecuzione di tale pena. Orbene, nel caso di specie, la sospensione concessa sulla base degli articoli 80 e seguenti del codice penale spagnolo potrebbe essere considerata solo come una modalità di esecuzione di detta pena, che interviene nel corso di tale esecuzione.
36
In virtù di una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa di cui al procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza dell’8 aprile 2025, Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali),
C‑292/23
,
EU:C:2025:255
, punto
36
e giurisprudenza citata].
37
Nel caso di specie, come risulta dal punto 30 della presente sentenza e come ammesso dal governo spagnolo, il giudice del rinvio afferma che le risposte della Corte alle questioni sollevate gli sono indispensabili per decidere sulle conseguenze del procedimento che si presenta come vertente sul controllo dell’esecuzione della pena irrogata nei confronti di YX. Infatti, a suo avviso, in funzione delle risposte della Corte, esso dovrà concludere o proseguire tale procedimento.
38
A tale riguardo, risulta che, se la valutazione del giudice del rinvio – come sintetizzata ai punti da 24 a 29 della presente sentenza e secondo la quale, in sostanza, l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 osta a una sospensione, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione della pena detentiva irrogata dall’autorità competente dello Stato di emissione o richiederebbe, quantomeno, un’informazione preliminare sulla possibilità di concedere una tale sospensione – fosse fondata, detto giudice potrebbe essere indotto a proseguire il procedimento principale. Al contrario, se una sospensione come quella pronunciata nel procedimento principale dovesse rientrare, come affermato, in sostanza, dal governo spagnolo con l’argomento sintetizzato ai punti da 33 a 35 della presente sentenza, nell’ambito di applicazione dell’articolo 17 di tale decisione quadro, esso potrebbe essere indotto a procedere alla conclusione di tale procedimento.
39
Di conseguenza, non risulta che le questioni pregiudiziali poste non abbiano alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale né che esse sollevino un problema di tipo ipotetico.
40
Ne deriva che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
41
Dalla decisione di rinvio risulta, anzitutto, che le autorità giudiziarie spagnole hanno rifiutato, in forza dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso dal giudice del rinvio ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva nei confronti di YX, per il motivo che quest’ultimo risiede in Spagna e ha espresso l’intenzione di scontare in tale Stato membro la pena irrogata nei suoi confronti. Risulta, poi, da tale decisione che dette autorità giudiziarie hanno dichiarato di riconoscere la sentenza con la quale tale pena è stata irrogata e hanno chiesto all’autorità giudiziaria spagnola competente di eseguirla. Infine, da detta decisione risulta che lo [OSCURATO:PERSONA] de lo [OSCURATO:PERSONA] n
o
1 de Madrid (Tribunale penale centrale n. 1 di Madrid) ha successivamente sospeso l’esecuzione di detta pena.
42
Per contro, non risulta dalla decisione di rinvio né dal fascicolo di cui dispone la Corte che la Repubblica portoghese, in quanto Stato di emissione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di YX, abbia dato il suo consenso all’esecuzione in Spagna della pena irrogata nei confronti del medesimo. In particolare, all’udienza dinanzi alla Corte, non è stato possibile determinare con certezza se il certificato di cui all’articolo 4 della decisione quadro 2008/909, il cui modello standard figura nell’allegato I di quest’ultima (in prosieguo: il «certificato»), fosse stato trasmesso o meno, conformemente alle modalità previste dalla decisione quadro 2008/909, dalle autorità competenti portoghesi alle autorità competenti spagnole.
43
Orbene, occorre sottolineare che la trasmissione di tale certificato costituisce una delle modalità che devono essere rispettate al momento della presa in carico, da parte dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione di una pena detentiva pronunciata nello Stato di emissione.
44
Occorre infatti ricordare che l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è subordinata al ricorrere di due condizioni, vale a dire, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda e, dall’altro, che tale Stato si impegni a eseguire, conformemente al proprio diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
43
].
45
Quanto all’incidenza della decisione quadro 2008/909 sull’attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, occorre ricordare che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco e rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
45
].
46
Dunque, tenuto conto dell’identità dell’obiettivo perseguito, da un lato, dal motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 e, dall’altro, dalle norme previste dalla decisione quadro 2008/909, vale a dire quello consistente nel favorire il reinserimento sociale delle persone condannate in un altro Stato membro, qualora un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione intenda applicare tale motivo, essa deve tener conto di dette norme [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
47
].
47
Pertanto, qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione intenda rifiutare, sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e della presa in carico dell’esecuzione di detta pena sono disciplinati dalla decisione quadro 2008/909 [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
51
].
48
A tale riguardo, occorre rilevare che, nell’ambito dell’attuazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, la presa in carico, da parte dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata nello Stato di emissione e che ha giustificato l’emissione del mandato d’arresto europeo è subordinata al consenso di tale Stato di emissione, conformemente alle norme previste dalla decisione quadro 2008/909 [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una pena a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
67
].
49
Tale consenso si traduce nella trasmissione, secondo le modalità stabilite all’articolo 4 della decisione quadro 2008/909, allo Stato di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata da un organo giurisdizionale dello Stato di emissione, corredata del certificato [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una pena a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
57
].
50
Pertanto, qualora un’autorità giudiziaria dell’esecuzione intenda rifiutare, sulla base del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’autorità competente dello Stato di emissione può rifiutare una siffatta trasmissione se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un’esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all’obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest’ultima è stata condannata. L’autorità giudiziaria emittente può ancora rifiutare tale trasmissione sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
72
].
51
Ciò detto, sebbene la trasmissione da parte dello Stato di emissione della sentenza di condanna e del certificato che deve corredarla sia concepita come una semplice possibilità, occorre ricordare che, al fine, in particolare, di garantire che il funzionamento del mandato d’arresto europeo non sia paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, implica un dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti. Da tale principio risulta, segnatamente, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati [v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
68
].
52
Perciò, le autorità giudiziarie emittenti e dell’esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti previsti dalle decisioni quadro 2002/584 e 2008/909, quali le consultazioni che precedono la trasmissione della sentenza di condanna pronunciata da un giudice dello Stato di emissione nonché il certificato, in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione. Occorre ricordare, al riguardo, che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, di quest’ultima decisione quadro, siffatte consultazioni sono obbligatorie qualora, come nel caso di specie, l’esecuzione della pena sia prevista in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza dell’interessato, vale a dire nell’ipotesi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della medesima decisione quadro [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
69
].
53
Per quanto riguarda gli obblighi dello Stato emittente, occorre sottolineare che spetta a tale Stato assicurare che la prerogativa, conferitagli dalla decisione quadro 2008/909, di non trasmettere allo Stato di esecuzione la sentenza di condanna pronunciata da uno dei suoi organi giurisdizionali nonché il certificato, sia esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace in materia penale e da garantire che il funzionamento del mandato d’arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una pena a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
71
].
54
Spetterà quindi al giudice del rinvio assicurarsi che il consenso richiesto sia stato prestato, nel caso di specie, dall’autorità competente portoghese conformemente alle modalità previste dalla decisione quadro 2008/909 e, se così non fosse, di verificare se una cooperazione efficace con le autorità giudiziarie dell’esecuzione spagnole lo obblighi a prestare tale consenso.
55
Se una presa in carico effettiva dell’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione non sia possibile, per qualsiasi motivo, anche a causa dell’inosservanza delle condizioni e della procedura previste dalla decisione quadro 2008/909, dal principio del riconoscimento reciproco discende che, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, un mandato d’arresto europeo deve essere eseguito [sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE),
C‑305/22
,
EU:C:2025:665
, punto
70
].
56
Per contro, nell’ipotesi in cui il certificato sia stato trasmesso dalle autorità competenti portoghesi alle autorità competenti spagnole, conformemente alle modalità previste dalla decisione quadro 2008/909, esprimendo così il consenso dello Stato di emissione a che la pena irrogata nei confronti di YX sia eseguita nello Stato di esecuzione, circostanza che spetta in definitiva al giudice del rinvio verificare, occorre rispondere alle questioni sollevate.
Sulle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza
57
Con le sue questioni pregiudiziali dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione abbia rifiutato, in virtù dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione si sia impegnata a eseguire tale pena, un’altra autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione sospenda successivamente, in virtù della sua legislazione nazionale, l’esecuzione di detta pena.
58
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, qualora, come nel caso di specie, l’autorità competente dello Stato di esecuzione decida di non invocare uno dei motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione previsti dall’articolo 9 di tale decisione quadro, essa riconosce una sentenza trasmessa a norma dell’articolo 4 e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 5 di detta decisione quadro e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari all’esecuzione della pena.
59
Conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909, gli adattamenti della pena sono possibili solo se la durata o la natura della pena è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione.
60
Tale articolo prevede quindi condizioni restrittive per l’adattamento, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, della pena pronunciata nello Stato di emissione, le quali costituiscono le uniche eccezioni all’obbligo di principio, gravante su tale autorità in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, di riconoscere la sentenza che le è stata trasmessa e di eseguire la pena la cui durata e natura corrispondano a quelle previste nella sentenza pronunciata nello Stato di emissione [sentenze dell’8 novembre 2016, Ognyanov,
C‑554/14
,
EU:C:2016:835
, punto
36
, e dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione),
C‑314/18
,
EU:C:2020:191
, punto
65
].
61
Nel caso di specie, è pacifico che la misura di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva irrogata dal giudice del rinvio non è stata decisa dall’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione a causa di un’incompatibilità tra la natura o la durata della pena e la normativa di tale Stato membro, cosicché tale misura non può in alcun caso essere considerata come un adattamento della pena reso possibile in virtù dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2008/909.
62
Il giudice del rinvio, il governo portoghese e la Commissione europea ritengono che la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 e che essa potesse, di conseguenza, essere concessa solo dal giudice del rinvio, che è l’autorità competente dello Stato di emissione.
63
Il governo spagnolo sostiene, per contro, che dal codice penale spagnolo risulta che una sospensione come quella pronunciata nel procedimento principale rientra nell’ambito dell’esecuzione delle pene e, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale decisione quadro.
64
Da tale disposizione risulta che l’esecuzione della pena, in forza della menzionata decisione quadro, è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione una volta che la persona condannata sia stata trasferita alle autorità competenti di suddetto Stato e che le medesime sono, in linea di principio, le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresi i motivi per la liberazione anticipata o condizionale. La disposizione in parola riguarda dunque misure volte a garantire l’esecuzione materiale di una pena privativa della libertà e ad assicurare il reinserimento sociale della persona condannata [sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa),
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punto
39
].
65
Come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi 26 e 27 delle sue conclusioni, occorre quindi stabilire se una sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, debba essere considerata come una modifica della sentenza di condanna, nel qual caso l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 osterebbe a che l’autorità competente dello Stato di esecuzione pronunci una siffatta sospensione, oppure come rientrante nell’esecuzione di tale sentenza, nel qual caso l’articolo 17, paragrafo 1, di tale decisione quadro consentirebbe a detta autorità di pronunciare una siffatta sospensione.
66
Al riguardo, occorre ricordare che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera e dello scopo della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 1o ottobre 2014, E.,
C‑436/13
,
EU:C:2014:2246
, punto
37
).
67
Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, nessuna di tali disposizioni concerne espressamente l’ipotesi della sospensione, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata dall’autorità competente dello Stato di emissione. Peraltro, la lettera del medesimo articolo non consente di stabilire se una siffatta misura di sospensione sia contraria all’obbligo, per lo Stato membro di esecuzione, di riconoscere la sentenza e di eseguire la pena, previsto dalla prima di tali disposizioni, o rientri nella nozione di «modalità di esecuzione» della pena, ai sensi della seconda di tali disposizioni.
68
In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, occorre, sotto un primo profilo, interpretare la nozione di «modalità di esecuzione», di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909, tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 di detto articolo nonché dell’articolo 13 di tale decisione quadro.
69
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/909, l’autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta a informare l’autorità competente dello Stato di emissione, su richiesta di quest’ultimo, delle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale e lo Stato di emissione può accettare l’applicazione di dette disposizioni o ritirare il certificato.
70
Conformemente all’articolo 13 di tale decisione quadro, la revoca del certificato presso lo Stato di esecuzione deve avvenire prima che sia iniziata l’esecuzione della pena.
71
Peraltro, l’articolo 17, paragrafo 4, di detta decisione quadro dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire che qualsiasi decisione sulla liberazione anticipata o condizionale possa tenere conto delle disposizioni della legislazione nazionale indicate dallo Stato di emissione che conferiscono alla persona il diritto alla liberazione anticipata o condizionale in un determinato momento.
72
Pertanto, mentre l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 prevede che le autorità competenti dello Stato di esecuzione esercitino una competenza esclusiva per quanto riguarda tutte le modalità di esecuzione di una pena e tutte le misure che ne conseguono, le quali comprendono la liberazione anticipata o condizionale, i paragrafi 3 e 4 di tale articolo prevedono, a beneficio dell’autorità competente dello Stato di emissione, il diritto di essere informato, su sua richiesta, delle disposizioni dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale e il diritto di ritirare il certificato, nonché la possibilità di comunicare le condizioni per la liberazione anticipata o condizionale dello Stato di emissione, affinché siano prese in considerazione dall’autorità competente dello Stato di esecuzione.
73
Al riguardo, occorre rilevare che, a differenza di una liberazione anticipata o condizionale, che interviene solo dopo l’esecuzione di una parte della pena detentiva e, pertanto, ne sospende solo parzialmente l’esecuzione, la sospensione, da parte di un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata dall’autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, prima di qualsiasi effettiva esecuzione di tale pena, implica una sospensione integrale di detta pena.
74
Le prerogative riconosciute dall’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/909 all’autorità competente dello Stato membro di emissione dovrebbero quindi,
a fortiori
, applicarsi a una siffatta misura. Orbene, come risulta dai punti che precedono, esse sono state previste dal legislatore dell’Unione solo in relazione alle condizioni per la liberazione anticipata o condizionale.
75
Al pari dell’avvocata generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, occorre quindi ritenere che i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 17 della decisione quadro 2008/909 indichino che la sospensione, da parte di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, dell’esecuzione di una pena detentiva irrogata dall’autorità giudiziaria emittente non rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 di tale articolo.
76
Sotto un secondo profilo, come sostenuto dalla Commissione, tale interpretazione è corroborata dalla decisione quadro 2008/947, la quale verte sul riconoscimento, in particolare, delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale, dal momento che, anzitutto, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l’ambito di applicazione di tale decisione quadro e quello della decisione quadro 2008/909 si escludono reciprocamente.
77
Poi, come risulta dall’articolo 2, punto 2, della decisione quadro 2008/947, per «sospensione condizionale della pena» si intende «una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale» e «[t]ali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente».
78
Infine, l’articolo 2, punti 1 e 5, di tale decisione quadro precisa che la sentenza e, se del caso, la separata decisione di sospensione condizionale sono prese da un’autorità competente dello Stato di emissione.
79
Pertanto, la circostanza che una decisione quadro distinta dalla decisione quadro 2008/909 si applichi alle sentenze accompagnate a loro volta da una sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva, o accompagnate da separate decisioni di sospensione condizionale, conferma che la questione di stabilire se la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva debba o meno essere concessa rientra, nell’impianto sistematico di queste due decisioni quadro, nella competenza dell’autorità competente dello Stato di emissione e, di conseguenza, nella sentenza da riconoscere, e non nell’esecuzione di quest’ultima e nella competenza dell’autorità competente dello Stato di esecuzione.
80
In terzo luogo, quanto agli obiettivi della decisione quadro 2008/909, in generale, e dei suoi articoli 8 e 17, in particolare, dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro risulta che il suo scopo è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.
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A tale riguardo, il considerando 5 di detta decisione quadro precisa che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] membri sono fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici e che tali rapporti giustificano che allo Stato di esecuzione sia consentito riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione. La medesima decisione quadro mira quindi all’ulteriore sviluppo della cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di esecuzione delle sentenze penali, in particolare nel caso in cui cittadini dell’Unione siano stati oggetto di una sentenza penale e siano stati condannati a una pena detentiva o a una misura privativa della libertà personale in un altro Stato membro.
82
Peraltro, in virtù del considerando 9 della decisione quadro 2008/909, l’esecuzione della pena nello Stato di esecuzione mira ad aumentare la possibilità di reinserimento sociale della persona condannata e, nell’accertarsi che l’esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione abbia lo scopo di conseguire tale obiettivo, l’autorità competente dello Stato di emissione è invitata a tenere conto di elementi quali, per esempio, l’attaccamento della persona allo Stato di esecuzione e il fatto che questa consideri tale Stato il luogo in cui mantiene legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici e di altro tipo.
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Ne discende che spetta principalmente all’autorità competente dello Stato di emissione effettuare gli apprezzamenti necessari ai fini della valutazione della possibilità di reinserimento sociale della persona condannata negli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] membri fondati su una particolare fiducia reciproca nei rispettivi ordinamenti giuridici giustificano che, con il consenso dello Stato di emissione, allo Stato di esecuzione sia consentito riconoscere le decisioni delle autorità dello Stato di emissione ai fini della loro esecuzione.
84
Orbene, come rilevato dall’avvocata generale, in sostanza, ai paragrafi da 65 a 67 delle sue conclusioni, la possibilità per lo Stato di esecuzione di adattare, al di là dei casi espressamente previsti agli articoli 8 e 17 della decisione quadro 2008/909, la pena irrogata nello Stato di emissione o le modalità della sua esecuzione sarebbe tale da nuocere a detta particolare fiducia reciproca e sarebbe, pertanto, contraria all’obiettivo di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di esecuzione delle sentenze penali.
85
Detti articoli 8 e 17 svolgono quindi un ruolo centrale nel perseguimento di tale obiettivo laddove precisano, per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze penali, la portata e i limiti delle competenze riconosciute alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.
86
Avuto riguardo all’insieme delle considerazioni che precedono, si deve concludere che la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 e non può, di conseguenza, essere concessa dall’autorità competente dello Stato di esecuzione in applicazione dell’articolo 17 di tale decisione quadro.
87
Come sostenuto dalla Commissione, ne consegue che, nel procedimento principale, si deve ritenere che, ai fini dell’applicazione della decisione quadro 2008/909, l’esecuzione della pena irrogata dal giudice del rinvio nei confronti di YX non sia ancora iniziata, cosicché, conformemente all’articolo 13 di tale decisione quadro, l’autorità competente dello Stato di emissione può ancora ritirare il certificato eventualmente trasmesso e chiedere la consegna di YX ai fini dell’esecuzione di detta pena.
88
Tale conclusione non è inficiata dal fatto che la Corte abbia dichiarato, in sostanza, che una decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà dovuta alla violazione, da parte dell’interessato, di una condizione oggettiva che accompagna tale sospensione, non costituisce una «decisione», ai sensi dell’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584, in quanto lascia invariata la pena irrogata in una siffatta decisione, per quanto riguarda sia la natura sia il
quantum
, e che l’autorità incaricata di decidere su una tale revoca non è chiamata a riesaminare il merito della causa che ha dato luogo a tale condanna penale [v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2017, Ardic,
C‑571/17 PPU
,
EU:C:2017:1026
, punti
77
e
78
, nonché del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione),
C‑514/21 e C‑515/21
,
EU:C:2023:235
, punti
53
e
54
].
89
Invero, anzitutto, la giurisprudenza derivante dalle sentenze citate al punto precedente verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584 e non su quella della decisione quadro 2008/909.
90
Poi, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, le diverse sospensioni dell’esecuzione di pene privative della libertà erano state concesse dall’autorità competente dello Stato di emissione nell’ambito delle sentenze di condanna. Orbene, come rilevato ai punti da 76 a 79 della presente sentenza, il riconoscimento e l’esecuzione di siffatte sentenze non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909, bensì in quello della decisione quadro 2008/947.
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Infine, come ritenuto, in sostanza, dall’avvocata generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, il fatto che la revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva, a causa della violazione da parte dell’interessato di una condizione oggettiva che accompagna tale sospensione, possa rientrare nell’esecuzione della pena irrogata non implica necessariamente che la decisione relativa alla questione di stabilire se, in un determinato caso di specie, occorra o meno concedere la sospensione di una pena detentiva sia della stessa natura.
92
Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione abbia rifiutato, in virtù dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione si sia impegnata a eseguire tale pena, un’altra autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione sospenda successivamente, in virtù della sua legislazione nazionale, l’esecuzione di detta pena.
Sulla quarta questione pregiudiziale
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In considerazione delle risposte fornite alle questioni pregiudiziali dalla prima alla terza, non occorre rispondere alla quarta questione pregiudiziale.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 8, paragrafo 1, e l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che, qualora l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione abbia rifiutato, in virtù dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e l’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione si sia impegnata a eseguire tale pena, un’altra autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione sospenda successivamente, in virtù della sua legislazione nazionale, l’esecuzione di detta pena.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il portoghese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.