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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46640/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché nel procedimento odierno è in valutazione la causa di revoca disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen., integrata dalla commissione, nel termine di sospensione, di altro delitto sanzionato con pena detentiva; che il ricorrente disquisisce dei presupposti che integrano la diversa fattispecie di revoca, disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (integrata dal sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, superi i limiti di legge), sicché le censure non hanno attinenza con il reale oggetto della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché nel procedimento odierno è in valutazione la causa di revoca disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 1), prima ipotesi, cod. pen., integrata dalla commissione, nel termine di sospensione, di altro delitto sanzionato con pena detentiva; che il ricorrente disquisisce dei presupposti che integrano la diversa fattispecie di revoca, disciplinata dall'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen. (integrata dal sopraggiungere di altra condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata alla precedente, superi i limiti di legge), sicché le censure non hanno attinenza con il reale oggetto della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 46640/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris