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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02047/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30109 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta l'art. 4, comma 3, del d.m. 5 dicembre 2003, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura speciale del 3 dicembre 2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente si domiciliano alla casella di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- e nei confronti di RG n. 30109/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] so re [OSCURATO:SOCIETA] italiane, in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale adesivo- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, pubblicata in data 3 giugno 2021.

Rilevato che: - emerge dalla sentenza indicata in epigrafe che [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse presso Poste italiane s.pa., in data 29 gennaio 2001, tre buoni postali fruttiferi, contestandoli alla figlia [OSCURATO:PERSONA], emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e prestiti, e si recò nel 20 novembre 2017 presso l'ufficio postale per riscuoterli, senza, però, riuscirvi, perché le fu opposto che il termine decennale di prescrizione era a quell'epoca ormai inutilmente decorso; - le due cointestatarie dei buoni chiesero quindi la condanna delle Poste italiane e della Cassa depositi e prestiti al rimborso della somma capitale portata dai buoni, nonché degli interessi che questi avevano prodotto, e, in subordine, il risarcimento del danno per un importo pari, e ottennero dal Tribunale di Alessandria la condanna del MEF, quale soggetto subentrante re-t ttet nella titolarità dei buoni, e ~o ddia Cassa depositi e prestiti; - La Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo, per il profilo ancora d'interesse, che il tenore dell'art. 18 del d.m. del 19 dicembre 2000, a norma del quale i buoni possono essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, evidenzia che i buoni divengono esigibili non dopo sei anni dall'emissione, ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, il 31 dicembre 2007, di modo che nessuna prescrizione è maturata; RG n. 30109/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] - contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione la Cassa depositi e prestiti, che affida a un unico motivo, cui reagiscono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con atto denominato controricorso, ma da definire ricorso incidentale adesivo, perché volto all'accoglimento del ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA] italiane; - è stata formulata proposta di definizione -per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197; - tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: - con l'unico motivo del ricorso principale, la Cassa depositi e prestiti deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell'art. 176 del d.P.R. n. 156/73, là dove il giudice d'appello ha escluso la maturazione della prescrizione, giacché, sostiene, la prescrizione prende a decorrere dal primo giorno in cui i buoni postali fruttiferi cessano di essere fruttiferi e perciò dal primo giorno successivo alla data di scadenza, ossia dalla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione, che nel caso in esame cadrebbe il 29 gennaio 2007, e non già il 31 dicembre di quell'anno; in ragione della novità e della verosimile serialità della questione non sussistono i presupposti di definizione del giudizio in adunanza non partecipata, di modo che la causa va rimessa alla prima sezione civile, al fine di consentirne la discussione in pubblica udienza.

Per questi motivi dispone la trasmissione della causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

RG n. 30109/21 Angelina-Maria Perri7 est re Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30109 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta l'art. 4, comma 3, del d.m. 5 dicembre 2003, dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, giusta procura speciale del 3 dicembre 2021, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente si domiciliano alla casella di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- e nei confronti di RG n. 30109/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] so re [OSCURATO:SOCIETA] italiane, in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale adesivo- per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, pubblicata in data 3 giugno 2021. Rilevato che: - emerge dalla sentenza indicata in epigrafe che [OSCURATO:PERSONA] sottoscrisse presso Poste italiane s.pa., in data 29 gennaio 2001, tre buoni postali fruttiferi, contestandoli alla figlia [OSCURATO:PERSONA], emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e prestiti, e si recò nel 20 novembre 2017 presso l'ufficio postale per riscuoterli, senza, però, riuscirvi, perché le fu opposto che il termine decennale di prescrizione era a quell'epoca ormai inutilmente decorso; - le due cointestatarie dei buoni chiesero quindi la condanna delle Poste italiane e della Cassa depositi e prestiti al rimborso della somma capitale portata dai buoni, nonché degli interessi che questi avevano prodotto, e, in subordine, il risarcimento del danno per un importo pari, e ottennero dal Tribunale di Alessandria la condanna del MEF, quale soggetto subentrante re-t ttet nella titolarità dei buoni, e ~o ddia Cassa depositi e prestiti; - La Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo, per il profilo ancora d'interesse, che il tenore dell'art. 18 del d.m. del 19 dicembre 2000, a norma del quale i buoni possono essere liquidati al termine del sesto anno successivo a quello di emissione, evidenzia che i buoni divengono esigibili non dopo sei anni dall'emissione, ma al termine del sesto anno successivo e, quindi, il 31 dicembre 2007, di modo che nessuna prescrizione è maturata; RG n. 30109/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] - contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione la Cassa depositi e prestiti, che affida a un unico motivo, cui reagiscono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, con atto denominato controricorso, ma da definire ricorso incidentale adesivo, perché volto all'accoglimento del ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA] italiane; - è stata formulata proposta di definizione -per manifesta infondatezza- in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197; - tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: - con l'unico motivo del ricorso principale, la Cassa depositi e prestiti deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 del d.m. 19 dicembre 2000 e dell'art. 176 del d.P.R. n. 156/73, là dove il giudice d'appello ha escluso la maturazione della prescrizione, giacché, sostiene, la prescrizione prende a decorrere dal primo giorno in cui i buoni postali fruttiferi cessano di essere fruttiferi e perciò dal primo giorno successivo alla data di scadenza, ossia dalla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione, che nel caso in esame cadrebbe il 29 gennaio 2007, e non già il 31 dicembre di quell'anno; in ragione della novità e della verosimile serialità della questione non sussistono i presupposti di definizione del giudizio in adunanza non partecipata, di modo che la causa va rimessa alla prima sezione civile, al fine di consentirne la discussione in pubblica udienza. Per questi motivi dispone la trasmissione della causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. RG n. 30109/21 Angelina-Maria Perri7 est re Così deciso in Roma, il
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