CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 16573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2004/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n.3655/2021 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il 22/07/2021 , R.G.N.1167/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 22/07/21 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 2019 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato la società in epigrafe al pagamento di contributi previdenziali per Euro 169.581 ex articolo 29 decreto legislativo 276 del 2003. In particolare, rilevato che Fincantieri è società a partecipazione pubblica soggetta al codice degli appalti, cui p ertanto si applica la disciplina ex articolo 29, ed esclusa l’applicabilità del termine decadenziale ai crediti previdenziali in ragione della loro autonomia, la corte territoriale ha ritenuto provatii crediti sulla base del verbale di accertamento dell'INPS e delle risultanze delle prove testimoniali raccolte. Avverso tale sentenzs ricorre la società per tre motivi; le controparti sonorimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 1 e 29 del decreto legislativo suddetto, per avere la corte territoriale affermato la responsabilità solidale del committente sebbene fosse società pubblica. Il motivo è privo di pregio. Invero questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10777 del 03/05/2017, Rv. 644161 - 01) ha già affermato che, in materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l’art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l’iniziativa economica dei privati imprenditori per l’aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti. Il principio non può che applicarsi alla Fincantieri, che pacificamente è società partecipata pubblica assoggettata al codice degli appalti. Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 29 comma 2, per avere la corte territoriale escluso la decadenza dell’ente previdenziale in relazione alla pretesa volta ad estendere la responsabilità al committente. Il motivo è infondato secondo le pronunce di legittimità intervenute, alle quali non può che darsi continuità. Invero, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021, Rv. 663383 – 01, cui adde anche sez. L n. 28694/20, non massimata) ha già affermato che in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione. Il terzo motivo lamenta, ex numero 3 e numero 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., violazione degli articoli 2967 c.c., 115 - 116 e 246 c.p.c., per avere la corte territoriale attribuito valore al verbale ispettivo e ritenuto assolto l'onere probatorio, sebbene vi fossero numerose lacune istruttorie (in particolare non erano stati escussi i lavoratori interessati già sentiti dagli ispettori, ma solo questi ultimi). Il motivo è inammissibile. Non si riscontrano infatti le violazioni delle norme richiamate, mentre per altro verso si censura la sentenza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 5 al di là di quanto oggi consentito dalla norma.In realtà, la parte qui deduce un vizio motivazionale e mira ad un riesame del merito della fattispecie, escluso in sede di legittimità. Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors