CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2017
Cassazione n. 20337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16466/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso l a cancelleria della Corte di Cassazione,con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di GE L A, elettivamente domiciliato in R oma , via le Angelico n. 249, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. G aetano D ’ A rma -controricorrente - avverso la s entenza n. 146 /201 7 de lla Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il 13/4/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente, dipendente del Comune di Gela, si rivolse al tribunale di quella città, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento dell’illegittimità del suo trasferimento dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] , disposto dal Direttore Generale per un’asserita incompatibilità ambientale dovuta al rapporto conflittuale del medesimo ricorrente con la direttrice del [OSCURATO:PERSONA]. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Gelaaccolse la domanda, ordinando al Comune di adibire il ricorrente alle mansioni precedentemente espletate e condannandolo alla rifusione delle spese di lite e al pagamento ulteriore di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Il Comune di Gelaimpugnò la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, la quale, accogliendo il gravame, rigettò tutte le domande del lavoratore e compensò le spese di lite dientrambi i gradi del giudizio di merito. Contro tale sentenza il lavoratoreha proposto ricorso per cassazione articolato in cinquemotivi. Il Comune si è difes o con controricorso e ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt.375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 1, 125, comma 3, c.p.c., 2700 e 2714 c.c., in relazione all’art. 360, comma 3 [sic] c.p.c.».Si duole del fatto che la corte territoriale abbia disatteso l’eccezione di inesistenza della procura alle liti per promuovere il giudizio d’ appello , basata sulla circostanza che la copia notificata del ricorso non riportava il testo del la procura a margine, ma soltanto l’indicazione «procura come in originale».1.1. Il motivo è palesemente infondato. 1.2. La corte d’appello ha verificato e dato atto che «la procura rilasciata dal Comune appellante è regolarmente apposta a margine del ricorso in appello depositato in originale nella Cancelleria». Ciò esclude qualsiasi fondamento all’eccezione basata sulla pretesa inesistenzadella procura alle liti, a prescindere dal fatto che nella copia conforme notificata al lavoratore, invece della riproduzione testuale della procura, ci fosse la mera indicazione dell’esistenza della procura a marginedell’originale. Anche a voler supporre che tale modalità di redazione della copia conforme non sia corretta (il che non è), si potrebbe tutt’al più discorrere di una falsa attestazione della conformità della copia, ma giammaiutilizzare l e risultanze della copia conforme per smentire ciò che si constata chiaramente dall’esame dell’originale depositato in cancelleria. È fin troppo ovvio rilevare che, se c’è una difformità tra un originale e una copia, quella (eventualmente) errata non può che essere la copia. Con il che si dimostra l ’inconsiste nz a del rimprovero, mosso alla corte d’appello , per avere verifica to l’esistenza della procura esaminando l’originale del ricorso in appello. 2. Il second o motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 348terc.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. » . Si lamenta una «omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell’atto d’appello per mancanza di specificità dei motivi e quindi violazione delle regole del c.d. filtro in appello». 2.1.Esclusa in radice l ’ipotesi d i omessa pronuncia (posto che, accogliendo l’appello, la corte territoriale ha, se non altro implicitamente, rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello medesimoe che non è mai configurabile il vizio di omessa pronuncia sulleeccezioni di rito : Cass. n n . 10422/2019; 25154/2018), il motivo è comunque inammissibile, anche perché formulato in termini generici, senza la necessaria trascrizione del passodella memoria di costituzione in appello in cui l’eccezione sarebbe stata formulata davanti a quel giudice (né tale memoriadi costituzione in appello è indicata tra gli atti e i documenti prodotti ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.) e anche del contenuto essenziale dell’atto d’appello da cui si dovrebbe desumere che non conteneva una critica alla sentenza di primo grado conforme ai requisiti di forma prescritti dall’art. 342 c.p.c. È pertanto proprio il motivo di ricorso per cassazione che non soddisfa i requisiti di specificità imposti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (v., per tutte, Cass. n. 3612/2022). 3. Il t erz o motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. , 2103 , 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Si contesta al giudice d’appellodi avere violato le norme sull’onere della prova «sposando la tesi della incompatibilità potenziale, anziché [di] quella effettiva». 3.1. Il motivo è parzialmente infondato e parzialmente inammissibile. 3.2. Infondata è la censura alla corte d’appello di avere erroneamente applicato le norme sulla ripartizione dell’onere della prova. Infatti, il giudice ha correttamente attribuito al datore di lavoro l’onere di provarei fatti costitutivi delle ragioni organizzative e di servizio poste fondamento del dispo sto trasferimento d’ufficio; salvo poi ritenere, in concreto, provati quei fatti e non irragionevole la scelta discrezionale di porre rimedio alla situazione di incompatibilità ambientale con il trasferimento del ricorrente (v. Cass. n n. 27226/2018; 2143/2017). 3.3.Tale motivato accertamento del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità e, sotto questo profilo, il motivo è inammissibile,ove indirettamente volto a proporre un riesame del merito, ovverosia non a mettere in discussione la ripartizione dell’onere della prova, maa censurare la decisione che ha ritenuto quell’onere assolto dalla parte che ne era gravata. 4. Il quarto motivo è cos ì rubricato: « violazione art t . 3 legge n. 241 del 1990, 2103 c.c., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente si lamenta che sia stato ri tenut o valid o i l trasferimento , nonos t ante la sua motivazione sia stata compiutamente esposta solo in corso di causa. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile per mancanza della necessaria specificità, perchéil ricorrente non si preoccupa di precisarese, dove e in che termini la relativa questio ne s ia stata sottoposta all’esame dei giudici di merito. 4.2. In ogni caso, il motivo è anche infondato laddove cerca conforto in una giurisprudenza amministrativa che pone limiti alla possibilità di integrare in sede di giudizio le ragion i postea fondamento di un provvedimento amministrativo di cui si contesti la validità. Infatti, nel caso qui in esame, non si discorre della validità di un atto amministrativo, bensì della legittimità, alla luce della disciplina contrattuale, di un comportamentodel datore di lavoro per la valutazione del quale valgono i medesimi criteri che l’art. 2103 c.c. detta per il rapporto di lavoro privato (v., ancora, Cass. n.27226/2018). 5. Il quinto motivodenuncia «violazione art. 96 c.p.c. , , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Con questo motivo il ricorrente, pur non impugnando la decisione sulle spese di lite (che la corte d’appello ha compensato per intero con riguardo ad entrambi i gradi di merito), sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge riformando la decisione di primo grado anche nella parte in cui aveva condannato il Comune al pagamento di una somma equitativa a titolo di responsabilitàprocessuale aggravata. 5.1. Il motivo è infondato e – in quanto posto come indipendente rispetto all’auspicato accoglimento delle altre censure – risulta addirittura eccentrico . All’esito del giudizio d’appello il Comune di Gela è risultato totalmente vittorioso. Se ciò non impediva alla corte territoriale di disporre, come ha fatto, la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92, comma 2, c.p.c.), certo non avrebbe consentito la condanna della parte vittoriosa al pagamento, in favore della parte soccombente, di una somma equitativamente determinata p er «responsabilità aggravata» (tale è la rubrica dell’art. 96 c.p.c.). Questa condanna , infatti, può essere pronunciata dal giudice «solo quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91», ovverosia quando «condanna la parte soccombenteal rimborso delle spese a favore dell’altra parte» (art. 91, comma 1, c.p.c.). La somma equitativamente determinata di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. può essere, pertanto, soltanto una somma aggiuntiva rispetto alla condanna alla rifusione delle spese d i lite, la quale non può mai essere pronunciatanei confronti della parte vittoriosa (v., ex multis,Cass. n. 26912/2020). 6. Lespese de l presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensied € 200 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell a sussistenza de l presuppost o per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im