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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 20534/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reati di diffamazione e calunnia.

Assume il ricorrente di aver chiesto di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, di aver eletto domicilio presso lo studio del difensore e che invece l'avviso relativo alla richiesta indicata sarebbe stato irritualmente comunicato all'indirizzo asseritamente ritenuto di residenza, con successivo deposito dell'atto in cancelleria il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Detta circostanza, si aggiunge, sarebbe stata appresa successivamente dal difensore; il ricorrente risiederebbe in realtà in un altro posto.

Dunque una notifica nulla con conseguente nullità del decreto di archiviazione

2. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti devono esser trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reati di diffamazione e calunnia. Assume il ricorrente di aver chiesto di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, di aver eletto domicilio presso lo studio del difensore e che invece l'avviso relativo alla richiesta indicata sarebbe stato irritualmente comunicato all'indirizzo asseritamente ritenuto di residenza, con successivo deposito dell'atto in cancelleria il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Detta circostanza, si aggiunge, sarebbe stata appresa successivamente dal difensore; il ricorrente risiederebbe in realtà in un altro posto. Dunque una notifica nulla con conseguente nullità del decreto di archiviazione 2. Il ricorso deve essere qualificato come reclamo, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti devono esser trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per le determinazioni di competenza. P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.
Decreto Cassazione n. 20534/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris