CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 02825/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo al giudizio di responsabilità per la evasione ascritta all'imputato, si prospettano asseriti difetti, vizi di logicità o contraddittorietà della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato smentisce radicalmente, risultando connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali ( si veda quanto indicato alla pagina 10, cpv primo e terzo, rispetto al controllo operato alle ore 11,30 posto a fondamento dell'imputazione descritta al capo b, argomentare che non entra in nessuna contraddizione logica con quanto rimarcato nell'ultimo cpv della stessa pagina) mentre , con riferimento alla recidiva ex art 99 comma IV, confermata dalla sentenza gravata, il rilievo è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, rendendo così inconferente anche la critica diretta al bilanciamento con le generiche, operato in termini di equivalenza, non potendo le dette attenuanti prevalere sull'aggravante per espresso divieto di legge; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025