CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 09699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 febbraio 2025, che ha confermato la decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Noia il 14 giugno 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Castello di Cisterna 1 111 dicembre 2023. Rilevato che il presente ricorso è inammissibile sotto un duplice aspetto, ovvero sia perché presentato dall'imputato personalmente, sia in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge: la sentenza impugnata è stata infatti emessa il 28 febbraio 2025 e depositata il 24 aprile 2025, nel rispetto del termine di 90 giorni indicato nel dispositivo, per cui il termine per proporre ricorso per cassazione scadeva il 13 luglio 2025, mentre l'odierna impugnazione è stata depositata il 29 agosto 2025. Di qui la tardività del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.