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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 43026/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo relativo alla percezione del suono del campanello dell'abitazione è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Catania con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimento alle concrete modalità del controllo eseguito dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni, durata indefinita dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati avendo la Corte valorizzato i gravi e numerosi precedenti penali anche specifici e recenti per ravvisare la recidiva ed escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così de o il giorno il 25 ottobre 2024 / [OSCURATO:PERSONA]T z e estensore Il fre ide te Riccarv;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo relativo alla percezione del suono del campanello dell'abitazione è inammissibile perché con esso si reitera la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Catania con motivazione immune dai vizi denunciati, per il coerente riferimento alle concrete modalità del controllo eseguito dagli agenti operanti; ritenuto che il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni, durata indefinita dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati avendo la Corte valorizzato i gravi e numerosi precedenti penali anche specifici e recenti per ravvisare la recidiva ed escludere la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così de o il giorno il 25 ottobre 2024 / [OSCURATO:PERSONA]T z e estensore Il fre ide te Riccarv;
Sentenza Cassazione n. 43026/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris