CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 46874/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed all'attendibilità del riconoscimento fotografico dell'imputato è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente genericamente lamenta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato che il quinto motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato contestato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello è generico e manifestamente infondato; rilevato che in considerazione della data di commissione del reato (16 febbraio 2015) e delle sospensioni del termine di prescrizione disposte nel corso del procedimento (rinvio disposto all'udienza del 18 settembre 2017 ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.; rinvio disposto all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento dell'imputato; rinvio disposto all'udienza del 29 marzo 2021 per adesione del difensore dell'imputato all'astensione indetta dagli organismi di categoria; rinvio disposto all'udienza del 15 marzo 2023 per legittimo impedimento del difensore dell'imputato; rinvio disposto all'udienza del 19 aprile 2023 per legittimo impedimento del difensore dell'imputato), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 25 febbraio 2025 e, quindi, in data successiva all'odierna deliberazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024