CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45552/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 3.7.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (ricettazione di un'autovettura provento di furto; lesioni colpose cagionate alla guida della vettura predetta ed omessa assistenza nei confronti dell'altro conducente coinvolto nel sinistro) e, ritenute le diverse violazione di legge riunite nel vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali applicandogli altresì la pena accessoria della sospensione della patente di guida per un anno; 2. ricorre per cassazione il difensore del Bentivoglio lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e di norme processuali; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove quando al delitto di cui al capo A); rileva che la sentenza impugnata è incorsa in un evidente vizio motivazionale atteso che l'unico elemento certo acquisito consisteva nella collisione del veicolo alla cui guida vi era [OSCURATO:PERSONA], scontratosi con una [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] risultando invece evidenti, alla luce delle dichiarazioni di costui, le perplessità manifestate dalla difesa, e non condivise dalla Corte, circa la possibilità di identificare il Bentivoglio come il conducente del veicolo investitore; richiama le circostanze già evidenziate nell'atto di appello e non considerate dalla Corte territoriale a suo avviso tali da rendere impossibile la identificazione del Bentivoglio da parte del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro; richiama alcuni passi della deposizione della persona offesa evidenziandone la inverosimiglianza e comunque la genericità della descrizione offerta al giudice di merito; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale; inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali; mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non corretta valutazione delle prove quando al reato di cui al capo B): richiama le medesime considerazioni svolte nel primo motivo circa la inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa quanto alla identificazione del conducente della [OSCURATO:PERSONA] ma, anche, la omessa motivazione circa gli elementi propri del delitto di lesioni colpose sia quanto al nesso di causalità con le lesioni che alla responsabilità quanto alla causazione del sinistro; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione; inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale; inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali; mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quando alla non corretta valutazione del difetto della denunzia querela sporta dalla p.o.: contesta il punto della sentenza relativo alla eccezione di improcedibilità s6rite la assenza di una formale denunzia-querela da parte di [OSCURATO:PERSONA]; 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione; inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale; inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali; mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla non corretta valutazione delle prove relativamente al fatto di cui al capo C): ribadisce che la istruttoria svolta non ha restituito la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che alla guida della [OSCURATO:PERSONA] vi fosse l'odierno ricorrente; 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione; inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale; inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali; mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: ribadito l'obbligo per il giudice di merito di motivare sulla scelta di riconoscere o meno le attenuanti generiche sottolinea che, nel caso di specie, la Corte ha violato tale obbligo che si sostanzia nell'utilizzo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; 2.6 violazione di legge e vizio di motivazione; inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale; inosservanza e/o erronea applicazione di norme processuali; mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che i motivi di ricorso, pur intitolati come violazione di legge o vizi di motivazione, tendono a sollecitare una rivisitazione delle prove quanto alla identificazione dell'odierno ricorrente come colui che si trovava alla guida della [OSCURATO:PERSONA] risultata di provenienza delittuosa; rileva che si tratta di censure non suscettibili di essere formulate in questa sede a fronte di una motivazione che ha dato conto in maniera esaustiva e completa degli elementi acquisiti oltre che delle considerazioni che hanno portato i giudici di merito alla quantificazione della pena con la esclusione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e condannato, nei due gradi di merito, per: 1) il reato di cui all'art. 648 cod. pen. per avere acquistato o comunque ricevuto, consapevole della sua illecita provenienza, l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], provento di furto in Polignano a Mare tra il 22 ed il 23 maggio del 2013 in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]; 2) il reato di cui all'art. 590 cod. pen. per aver cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], conducente della [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] con cui entrava in collisione violando l'art. 145 CdS ed a cui cagionava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni; 3) il reato di cui all'art. 189 CdS per non essersi fermato a prestare assistenza nell'occasione del sinistro. 1.1 II Tribunale aveva ricostruito la vicenda sulla scorta, essenzialmente, delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva descritto l'episodio del sinistro nel corso del quale era rimasto ferito eE:e-Tv aveva riconosciuto l'odierno ricorrente nelle foto mostrategli dalla PG come la persona che si trovava alla guida del veicolo "antagonista", ovvero della [OSCURATO:PERSONA] risultata di provenienza delittuosa. 1.2 Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto, nell'ordine, il difetto di prova sulla identificazione del Bentivoglio, l'improcedibilità dell'azione penale per il delitto di cui al capo 2) per difetto di querela e, infine, la eccessività della pena irrogata. 1.3 Passando ad esaminare la sentenza di appello alla luce dei rilievi difensivi non è inutile, in primo luogo, ribadire che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. " doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass. Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri). In tal caso, la verifica sulla "tenuta" della motivazione della sentenza dovrà pertanto tener conto, necessariamente, di quella che ha sostenuto la decisione del Tribunale di cui si dovrà valutare la adeguatezza anche alla luce delle obiezioni e delle doglianze che erano state articolate con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha affrontato in qualche caso in maniera estremamente sintetica, ma con considerazioni che ben possono essere integrate con la motivazione della sentenza di primo grado. 1.3.1 La Corte ha in primo luogo giudicato attendibile la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che, a suo avviso, era riuscito a vedere bene il conducente della Fiat avendone perciò descritto le fattezze fisiche e l'abbigliamento (maglietta a maniche corte che lasciava intravvedere le braccia e così intuire la corporatura); già il Tribunale, peraltro, aveva considerato il riconoscimento fotografico eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] pienamente affidabile, perché intervenuto nella sostanziale immediatezza del fatto, preciso, chiaro e coerente, aggiungendo che l'episodio si era verificato in pieno giorno tanto da consentire alla persona offesa di cogliere anche l'abbigliamento del conducente della [OSCURATO:PERSONA] e che gli aveva permesso di intuirne la corporatura. Il giudice di prime cure aveva inoltre sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi perciò pienamente attendibile anche perché non portatore di un interesse specifico dal momento che era stato compiutamente risarcito dalla assicurazione del veicolo "antagonista".Il ricorso finisce con il riproporre in questa sede considerazioni che attengono a profili prettamente "di merito" e che incidono, per l'appunto, sul giudizio di attendibilità formulato dai giudici dei due gradi precedenti e sorretto da una motivazione di cui la difesa non riesce ad evidenziare profili di manifesta illogicità o di insanabile contraddittorietà con elementi fattuali risultanti dalla istruttoria dibattimentale. A questo punto non è utile ricordare che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr., Cass. SS.UU., 19.7.2012 n. 41.461, Bell'Arte; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1.666, Pirajno; Cass. Pen., 2, 24.9.2015 n. 43.278, Manzini). Ed è pur sempre opportuno ribadire che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria atteso che l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il Giudice sia incorso in manifeste contraddizioni. Di qui, perciò, la manifesta infondatezza del primo e del quarto motivo del ricorso. 1.3.2 Il secondo motivo è a sua volta reiterativo quanto alla censura concernente la identificazione del conducente della [OSCURATO:PERSONA] e, per altro ccyt, verso, generico perché non si confronta v la dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale e rispetto alla quale, va detto, lo stesso atto di appello aveva omesso di confrontarsi. 1.3.4 II terzo motivo è manifestamente infondato "in fatto" in quanto, come puntualmente segnalato dalla Corte di Appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto denuncia-querela con dichiarazione verbalizzata alle ore 22,30 del 23.5.2013 presso la Stazione dei Carabinieri di Fasano (cfr., dagli atti del fascicolo di primo grado).1.3.5 Quanto al motivo articolato sul diniego delle attenuanti generiche, va rilevato che lo stesso appello era a sua volta totalmente generico perché, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, nel censurare il mancato riconoscimento, la difesa non aveva addotto alcun elemento suscettibile di valutazione positiva a quel fine. In tal modo i giudici del gravame di marito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 1.3.6 Da ultimo, manifestamente infondato e, in realtà, assolutamente generico, è anche il sesto motivo, articolato in punto di dosimetria della pena, avuto riguardo al fatto che la stessa è stata calcolata partendo dal minimo edittale per il delitto di ricettazione con aumenti assolutamente contenuti per la / continuazione con gli altri fatti di reato. In ogni caso, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali