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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 23544/2023

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01327380562 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, alla via dei Gracchi, n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 31.3/16.4.2016del Tribunale di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. 17962 del 4.12.2001 il Tribunale di Roma ingiungeva al la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. di pagare al curatore del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l., dichiarato dal medesimo t ribunale nell’anno 2001 , la somma di euro 130.000,00, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti dalla fallita inbonis in virtù de l contratto d i appalto dal l ’una e dall’altra s.r.l. s t i pul ato il 3.7.2000(cfr. controricorso, pag. 2). 2.Con sentenza n. 7606/2005 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione spiegata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” avverso l’ingiunzione n. 17962/2001.

Con sentenza n. 5541/2012 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” avverso la sentenza n. 7606/2005.

Con ordinanza n. 2998/2014 questa Corte dichiarava inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”avverso la sentenza n. 5541/2012 (cfr. ricorso, pagg. 7 –9; cfr. controricorso, pag. 2).

3. Il curatore del fallimento della “ SO.CO.IM.” incassa va il credito tramite escussione di fideiussione bancaria(cfr. controricorso, pagg. 3 - 4 ) . 4.Con sentenza n. 18363 del 16.9.2010 il Tribunale di Roma ammetteva la “[OSCURATO:PERSONA]” al passivo del fallimento della “SO.CO.IM.”, in chiro grafo , per l’importo di euro 55.790,32, a titolo di risarcimento del danno dalla “[OSCURATO:PERSONA]” sofferto in conseguenza e per effetto del mancato adempimento da parte della s.r.l. poi fallita degli obblighi gravanti a suo carico in virtù del l’anzidetto contratto d i appalto(cfr. ricorso, pag.

2. Con sentenza n. 9144/2015 il Tribunale di Roma approvava il rendiconto del curatore: cfr. ricorso, pag. 3).

5. In data 6.9.2015 la “[OSCURATO:PERSONA]” riceveva comunicazione dell’avvenuto deposito del progetto di ripart izione finale dell’attivo, contemplante il soddisfacimento dei soli lavoratori, creditori privilegiati, già alle dipendenze della società fallita con esclusione di ogni altro creditore(cfr. ricorso, pag. 3). 6.A modifica de l p rogetto di ripart izione la “[OSCURATO:PERSONA]” chiedeva farsi ordine al curatore di destinare la provvista disponibile al parziale soddisfacimento del suo credito, opposto in compensazione(cfr. ricorso, pag. 3). 7.Con decreto in data 11/17.12.2005 il giudice delegato al fallimento della “SO.CO.IM.”rigettava l’istanza.

Assumeva, il g.d., la carenza di interesse della “[OSCURATO:PERSONA]” alla modifica del piano di riparto finale, siccome idoneo a consentire il soddisfacimento dei soli creditori privilegiati(cfr. ricorso, pag. 4).

8. Avverso l’anzidetto decreto la “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamoex art. 26 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 3 ) Si doleva, tra l’altro, per il mancato riconoscimento della compensazione ai sensi dell’art. 56 l.fall.(cfr. decreto impugnato, pag. 2).

Resisteva il curatore del fallimento. 9.Con decr eto dei 31.3/16.4.2016 il Tribunale di Roma rigettava i l reclamo e condannava la reclamante alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00.

Evidenziava che nella specie erano insussistenti i presupposti della compensazione ex art. 56 l.fall. ovvero i presupposti della omogeneità, della liquidità e della esigibilitàdei crediti (cfr. decreto impugnato , pag. 3 ) .Evidenziava ulteriormente che la compensazione non risultava essere stata eccepita nelcorso dei giudizi che avevano opposto le parti ed avrebbe potuto operare soloqualora i crediti fossero stati coesistenti , non già qualora una delle ragioni creditorie, come, nella specie,quella del curatore del fallimento, fosse già stata riscossa(cfr. decreto impugnato, pag. 3). 10.Avverso tale decreto la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile - siccome il fallimento è stato chiuso con decreto del 12.10.2016 -o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

11. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 12.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione de ll’art. 56 l.fall. e dell’art. 1243 cod. civ.

Deduceche ha errato il Tribunale di Roma a non far luogo alla compensazione.

Deduce che della compensazione sussistono nella specietutti i presupposti, ossiai requisiti di omogeneità, esigibilità e liquidità delle contrapposte pretese creditorie (cfr. ricorso, pag. 6), e che non esplica rilievol’avvenuta riscossione del credito del fallimento(cfr. ricorso, pag. 6).

Deduce ulteriormenteche la sussistenza dei presupposti della compensazione è stata accertata altresì da questa Corte con l’ordinanza n. 2998/2014 (cfr. ricorso, pag. 7), cosicché rinviene smentita l’affermazione di cui all’impugnato decreto secondo cui la compensazione giammai è stata eccepita.Deduce che in ogni caso, nei giudizi che l’hanno opposta al curatore , ha espressamente eccepito la compensazione (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11 ) ed ha dunque “diritto alla restituzione della somma corrispondente al proprio credito” (così ricorso, pag. 13). 13.Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e v a respin to . 14.Si rimarca, in primo luogo , che , alla stregua delle ragioni che - si dirà - militano per il rigetto del ricorso, ben può prescindersi dalla valutazione della necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori contemplati utilmente dal piano di riparto finale (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento). 15.Si rimarca, in secondo luogo , che va senz’altro disattesa la ra gione di inammissibilità del ricorso addotta dal controricorrente e correlata alla sopravvenuta chiusura del fallimento della “SO.CO.IM.”[OSCURATO:SOCIETA] riguardo è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte anteriore alla “riforma” della disciplina fallimentare, riferimento che appieno si giustifica, siccome il fallimento della “SO.CO.IM.” è stato dichiarato nel 2001, antecedentemente all’inizio del percorso “ riforma tore ” della disciplina fallimentare, disciplina “riformata” alla cui applicazione, dunque, il fallimento controricorrentesenza dubbio si sottrae ( si veda l’art. 150 del d.lgs. n. 5/2006) .

Più esattamente, nella vigenza della disciplina antecedente alla “riforma” questa Corte ha spiegato che nel giudizio di cassazione instaurato da o nei confronti del curatore del fallimento non è consentita, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti attinenti alla sopravvenuta chiusura del fallimento, in quanto detto evento non determina automaticame nte il subentrare del fallito, tornato in bonis, nel rapporto processuale e, quindi, non incide sull’ammissibilità del ricorso e del controricorso (cfr. Cass. 6.11.1992, n. 12015; Cass. 9.8.1983, n. 5333).

16. Si rimarca , in terzo luogo , che le contrapposte ragioni di credito si sostanziano, l’una, quella del curatore del fallimento della “SO.CO.IM.”, nel diritto al corrispettivo d’appalto, l’altra, quella della “[OSCURATO:PERSONA]”, nel diritto al risarcimento del danno correlato all’inadempimento ascritto alla “SO.CO.IM.”in bonis in relazione al medesimo contrattod’appalto.

Evidentemente, in tal guisa,la compensazione che si invoca, è “impropria” , è “atecnica” (cfr. Cass. 4.5.2018, n. 10798, secondo cui la compensazione impropria si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto; Cass. 19.4.2011, n. 8971), siccome trattasi di pretese obbligatorie che, benché non in relazione sinallagmatica, traggono causa dallo stesso rapporto ( univoco rilievo in tal senso si desume pur dallo stralcio, riprodotto alle pagg. 7 –9 del ricorso, della motivazione dell’ordinanza n. 2998/2014 di questa Corte, ove, appunto, si dà atto che la causa scaturita dalla pretesa creditoria del fallimento e la causa scaturita dalla pretesa risolutoria e risarcitoria della “[OSCURATO:PERSONA]” derivano dal medesimo contratto d’appalto). 17.Si rimarca su tale scorta, in quarto luogo, quanto segue. 18.Vero è che, sul terreno della compensazione “impropria”, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass.19.4.2011, n. 8971;Cass. 13.8.2015, n. 16800).

E tuttaviaa tale accertamento non risulta si sia provveduto.

Né, si soggiunge , la ricorrente ha , a sua volta, a ddotto che a tale accertamento contabile di dare e avere si fosse attesonell’ambito del percorso processuale conclusosi con la declaratoria del credito – oggetto dell’iniziale ingiunzione n. 17962/2001 - del curatore del fallimento della “SO.

CO.IM.” nei confronti della “ [OSCURATO:PERSONA] ” (si rileva che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha espressamente rinuncia to alla domanda risarcitoria , qualeformulata nel giudizio intrapreso altresì per la risoluzione del contratto d’appalto innanzi alla sezione distaccata di Montefiascone del Tribunale di Viterbo: cfr. controricorso, pagg. 2 –3; cfr. ricorso, pag. 10).

Né,ulteriormente, la ricorrente ha a ddotto che si fosse doluta - si badi - con “utile” esito, mercé le impugnazioni esperite nell’ambito del percorso processuale conclusosi con la declaratoria del credito del curatore, ch é a l medesimoaccertamento non si era att es o .

19. Si rimarca, quindi, in quinto luogo, che il motivo di ricorso difetta di specificità.

Propriamente, non è bastevole che la ricorrente abbia dedottoche “veniva, pertanto, notificato (il 27/11/2001) atto di citazione in riassunzione [del giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo] –nelle cui premesse si parla espressamente di compensazione! –(…)” (c osì ricorso, pag. 10 ) ; che nell’opposizione al decret o ingiuntivo n. 17962/2001 la “[OSCURATO:PERSONA]” abbi a eccepito nuovamente la compensazione (cfr. ricorso, pag. 10) ; che “la medesima società odierna ricorrente ha anche proposto appello eccependo nuovamente la compensazione (!!!) (…)”(così ricorso, pag. 11).

Del resto,pur in memoria la ricorrente si è limitata ad addurre – senza del pari fornir riscontro dell’ “utile” esito -che “nel ricorso (…) si è dato peraltro atto della pregressa formulazione ad opera della Società esponente dell’eccezione di compensazione nei giudizi pendenti inter partes” (cosìmemoria, pag. 4). 20.Né soccorre – si a ggiunge - a conferire specificità al motivo di ricorso ovvero a dar contodell’ “utile” esito dell’accertamento contabile di dare ed avere postulato dall’ “impropria” compensazione lo stral cio della motivazione dell’ordinanza n. 2998/2014 di questa Corte, riprodotto alle pagine 7 – 9 del ricorso.

Difatti, con la menzionata ordinanza questa Corte ha dichiarato- si reitera - inammissibile il primo motivo dell’allora esperito ricorso .

Ed ha accolto, sì, il secondo motivo dell’allora esperitoricorso; tuttavia, al riguardo, si è limitata a puntualizzare che , ove “più cause scaturite dall’attuazione del medesimo rapporto contrattuale, una di adempimento proposta da una parte,e altre due di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento dellamedesima obbligazione, proposte dall’altra parte, (…) si ritrovino pendenti in appello innanzi alla medesima Corte distrettuale [nella specie, la Corte d’Appello di Roma], il giudice della causa pregiudicatadeve provvedere ai sensi degli artt.273 e 274 c.p.c.

Nella specie, la causa in esame deve ritenersi pregiudicata rispetto a quella, pregiudiziale, di risoluzione del contratto per inadempimento della medesima obbligazione” (così ricorso, pagg. 8 – 9, ove è riprodotto lo stralcio motivazionale anzidetto).21.

In questo quadro è vero, senza dubbio, che i l titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all’imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l’efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva (cfr. Cass.24.4.2007, n. 9912).

E però nella specie la “[OSCURATO:PERSONA]”– si r ibadisce - non haspecificamente addotto l’ “ utile ” esito della compensazione “impropria” in sede extraconcorsuale. 22.Si rimarca, in sesto luogo, quanto segue .

In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori sul progetto presentato dal curatore, deve limitarsi a risolvere le questioni concernenti la graduazione e la collocazione dei vari crediti, l’ammontare della somma distribuita, l’opportunità stessa di una ripartizione, mentre non può esaminare quelle concernenti l’esistenza o l’ammontare dei crediti ammessi e l’esistenza di cause di prelazione, stante l’intangibilità dello stato passivo non impugnato nei termini e nelle forme previsti dalla legge fallimentare(cfr. Cass. 21.2.2001, n. 2493; altresì Cass. 24.9.2010, n. 20180).

E, nella specie, ben vero per quanto, se del caso, avrebbe potuto esplicar valenza ai fini dell’invocata compensazione “impropria”,la stessa “ [OSCURATO:PERSONA]” ha riferito che sono stati respinti dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 689/2016 sia il proprio appello incidentale sia l’appello principale della curatela avverso la sentenza n. 18363/2010 del Tribunale di Roma, con cui la medesima “[OSCURATO:PERSONA]” è stata tout courtammessa in chirografo al passivo del fallimento della “SO.CO.IM.” per la somma di euro 55.790,32(cfr. al riguardo ricorso, pa g g. 1 1 - 1 2) .

23. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; c ondanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01327380562 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, alla via dei Gracchi, n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 31.3/16.4.2016del Tribunale di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. 17962 del 4.12.2001 il Tribunale di Roma ingiungeva al la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. di pagare al curatore del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l., dichiarato dal medesimo t ribunale nell’anno 2001 , la somma di euro 130.000,00, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti dalla fallita inbonis in virtù de l contratto d i appalto dal l ’una e dall’altra s.r.l. s t i pul ato il 3.7.2000(cfr. controricorso, pag. 2). 2.Con sentenza n. 7606/2005 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione spiegata dalla “[OSCURATO:PERSONA]” avverso l’ingiunzione n. 17962/2001. Con sentenza n. 5541/2012 la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” avverso la sentenza n. 7606/2005. Con ordinanza n. 2998/2014 questa Corte dichiarava inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]”avverso la sentenza n. 5541/2012 (cfr. ricorso, pagg. 7 –9; cfr. controricorso, pag. 2). 3. Il curatore del fallimento della “ SO.CO.IM.” incassa va il credito tramite escussione di fideiussione bancaria(cfr. controricorso, pagg. 3 - 4 ) . 4.Con sentenza n. 18363 del 16.9.2010 il Tribunale di Roma ammetteva la “[OSCURATO:PERSONA]” al passivo del fallimento della “SO.CO.IM.”, in chiro grafo , per l’importo di euro 55.790,32, a titolo di risarcimento del danno dalla “[OSCURATO:PERSONA]” sofferto in conseguenza e per effetto del mancato adempimento da parte della s.r.l. poi fallita degli obblighi gravanti a suo carico in virtù del l’anzidetto contratto d i appalto(cfr. ricorso, pag. 2. Con sentenza n. 9144/2015 il Tribunale di Roma approvava il rendiconto del curatore: cfr. ricorso, pag. 3). 5. In data 6.9.2015 la “[OSCURATO:PERSONA]” riceveva comunicazione dell’avvenuto deposito del progetto di ripart izione finale dell’attivo, contemplante il soddisfacimento dei soli lavoratori, creditori privilegiati, già alle dipendenze della società fallita con esclusione di ogni altro creditore(cfr. ricorso, pag. 3). 6.A modifica de l p rogetto di ripart izione la “[OSCURATO:PERSONA]” chiedeva farsi ordine al curatore di destinare la provvista disponibile al parziale soddisfacimento del suo credito, opposto in compensazione(cfr. ricorso, pag. 3). 7.Con decreto in data 11/17.12.2005 il giudice delegato al fallimento della “SO.CO.IM.”rigettava l’istanza. Assumeva, il g.d., la carenza di interesse della “[OSCURATO:PERSONA]” alla modifica del piano di riparto finale, siccome idoneo a consentire il soddisfacimento dei soli creditori privilegiati(cfr. ricorso, pag. 4). 8. Avverso l’anzidetto decreto la “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamoex art. 26 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 3 ) Si doleva, tra l’altro, per il mancato riconoscimento della compensazione ai sensi dell’art. 56 l.fall.(cfr. decreto impugnato, pag. 2). Resisteva il curatore del fallimento. 9.Con decr eto dei 31.3/16.4.2016 il Tribunale di Roma rigettava i l reclamo e condannava la reclamante alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00. Evidenziava che nella specie erano insussistenti i presupposti della compensazione ex art. 56 l.fall. ovvero i presupposti della omogeneità, della liquidità e della esigibilitàdei crediti (cfr. decreto impugnato , pag. 3 ) .Evidenziava ulteriormente che la compensazione non risultava essere stata eccepita nelcorso dei giudizi che avevano opposto le parti ed avrebbe potuto operare soloqualora i crediti fossero stati coesistenti , non già qualora una delle ragioni creditorie, come, nella specie,quella del curatore del fallimento, fosse già stata riscossa(cfr. decreto impugnato, pag. 3). 10.Avverso tale decreto la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile - siccome il fallimento è stato chiuso con decreto del 12.10.2016 -o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. 11. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 12.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia la violazione de ll’art. 56 l.fall. e dell’art. 1243 cod. civ. Deduceche ha errato il Tribunale di Roma a non far luogo alla compensazione. Deduce che della compensazione sussistono nella specietutti i presupposti, ossiai requisiti di omogeneità, esigibilità e liquidità delle contrapposte pretese creditorie (cfr. ricorso, pag. 6), e che non esplica rilievol’avvenuta riscossione del credito del fallimento(cfr. ricorso, pag. 6). Deduce ulteriormenteche la sussistenza dei presupposti della compensazione è stata accertata altresì da questa Corte con l’ordinanza n. 2998/2014 (cfr. ricorso, pag. 7), cosicché rinviene smentita l’affermazione di cui all’impugnato decreto secondo cui la compensazione giammai è stata eccepita.Deduce che in ogni caso, nei giudizi che l’hanno opposta al curatore , ha espressamente eccepito la compensazione (cfr. ricorso, pagg. 10 - 11 ) ed ha dunque “diritto alla restituzione della somma corrispondente al proprio credito” (così ricorso, pag. 13). 13.Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e v a respin to . 14.Si rimarca, in primo luogo , che , alla stregua delle ragioni che - si dirà - militano per il rigetto del ricorso, ben può prescindersi dalla valutazione della necessità dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ. ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori contemplati utilmente dal piano di riparto finale (cfr. Cass. sez. un. 23.9.2013, n. 21670, secondo cui la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ., in forza del principio della ragionevole durata del processo, può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia “prima facie” infondato e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento). 15.Si rimarca, in secondo luogo , che va senz’altro disattesa la ra gione di inammissibilità del ricorso addotta dal controricorrente e correlata alla sopravvenuta chiusura del fallimento della “SO.CO.IM.”[OSCURATO:SOCIETA] riguardo è sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte anteriore alla “riforma” della disciplina fallimentare, riferimento che appieno si giustifica, siccome il fallimento della “SO.CO.IM.” è stato dichiarato nel 2001, antecedentemente all’inizio del percorso “ riforma tore ” della disciplina fallimentare, disciplina “riformata” alla cui applicazione, dunque, il fallimento controricorrentesenza dubbio si sottrae ( si veda l’art. 150 del d.lgs. n. 5/2006) . Più esattamente, nella vigenza della disciplina antecedente alla “riforma” questa Corte ha spiegato che nel giudizio di cassazione instaurato da o nei confronti del curatore del fallimento non è consentita, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti attinenti alla sopravvenuta chiusura del fallimento, in quanto detto evento non determina automaticame nte il subentrare del fallito, tornato in bonis, nel rapporto processuale e, quindi, non incide sull’ammissibilità del ricorso e del controricorso (cfr. Cass. 6.11.1992, n. 12015; Cass. 9.8.1983, n. 5333). 16. Si rimarca , in terzo luogo , che le contrapposte ragioni di credito si sostanziano, l’una, quella del curatore del fallimento della “SO.CO.IM.”, nel diritto al corrispettivo d’appalto, l’altra, quella della “[OSCURATO:PERSONA]”, nel diritto al risarcimento del danno correlato all’inadempimento ascritto alla “SO.CO.IM.”in bonis in relazione al medesimo contrattod’appalto. Evidentemente, in tal guisa,la compensazione che si invoca, è “impropria” , è “atecnica” (cfr. Cass. 4.5.2018, n. 10798, secondo cui la compensazione impropria si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto; Cass. 19.4.2011, n. 8971), siccome trattasi di pretese obbligatorie che, benché non in relazione sinallagmatica, traggono causa dallo stesso rapporto ( univoco rilievo in tal senso si desume pur dallo stralcio, riprodotto alle pagg. 7 –9 del ricorso, della motivazione dell’ordinanza n. 2998/2014 di questa Corte, ove, appunto, si dà atto che la causa scaturita dalla pretesa creditoria del fallimento e la causa scaturita dalla pretesa risolutoria e risarcitoria della “[OSCURATO:PERSONA]” derivano dal medesimo contratto d’appalto). 17.Si rimarca su tale scorta, in quarto luogo, quanto segue. 18.Vero è che, sul terreno della compensazione “impropria”, la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, accertamento cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l’eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. 25.11.2002, n. 16561; Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855; Cass.19.4.2011, n. 8971;Cass. 13.8.2015, n. 16800). E tuttaviaa tale accertamento non risulta si sia provveduto. Né, si soggiunge , la ricorrente ha , a sua volta, a ddotto che a tale accertamento contabile di dare e avere si fosse attesonell’ambito del percorso processuale conclusosi con la declaratoria del credito – oggetto dell’iniziale ingiunzione n. 17962/2001 - del curatore del fallimento della “SO. CO.IM.” nei confronti della “ [OSCURATO:PERSONA] ” (si rileva che la “[OSCURATO:PERSONA]” ha espressamente rinuncia to alla domanda risarcitoria , qualeformulata nel giudizio intrapreso altresì per la risoluzione del contratto d’appalto innanzi alla sezione distaccata di Montefiascone del Tribunale di Viterbo: cfr. controricorso, pagg. 2 –3; cfr. ricorso, pag. 10). Né,ulteriormente, la ricorrente ha a ddotto che si fosse doluta - si badi - con “utile” esito, mercé le impugnazioni esperite nell’ambito del percorso processuale conclusosi con la declaratoria del credito del curatore, ch é a l medesimoaccertamento non si era att es o . 19. Si rimarca, quindi, in quinto luogo, che il motivo di ricorso difetta di specificità. Propriamente, non è bastevole che la ricorrente abbia dedottoche “veniva, pertanto, notificato (il 27/11/2001) atto di citazione in riassunzione [del giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo] –nelle cui premesse si parla espressamente di compensazione! –(…)” (c osì ricorso, pag. 10 ) ; che nell’opposizione al decret o ingiuntivo n. 17962/2001 la “[OSCURATO:PERSONA]” abbi a eccepito nuovamente la compensazione (cfr. ricorso, pag. 10) ; che “la medesima società odierna ricorrente ha anche proposto appello eccependo nuovamente la compensazione (!!!) (…)”(così ricorso, pag. 11). Del resto,pur in memoria la ricorrente si è limitata ad addurre – senza del pari fornir riscontro dell’ “utile” esito -che “nel ricorso (…) si è dato peraltro atto della pregressa formulazione ad opera della Società esponente dell’eccezione di compensazione nei giudizi pendenti inter partes” (cosìmemoria, pag. 4). 20.Né soccorre – si a ggiunge - a conferire specificità al motivo di ricorso ovvero a dar contodell’ “utile” esito dell’accertamento contabile di dare ed avere postulato dall’ “impropria” compensazione lo stral cio della motivazione dell’ordinanza n. 2998/2014 di questa Corte, riprodotto alle pagine 7 – 9 del ricorso. Difatti, con la menzionata ordinanza questa Corte ha dichiarato- si reitera - inammissibile il primo motivo dell’allora esperito ricorso . Ed ha accolto, sì, il secondo motivo dell’allora esperitoricorso; tuttavia, al riguardo, si è limitata a puntualizzare che , ove “più cause scaturite dall’attuazione del medesimo rapporto contrattuale, una di adempimento proposta da una parte,e altre due di risoluzione e di risarcimento del danno per inadempimento dellamedesima obbligazione, proposte dall’altra parte, (…) si ritrovino pendenti in appello innanzi alla medesima Corte distrettuale [nella specie, la Corte d’Appello di Roma], il giudice della causa pregiudicatadeve provvedere ai sensi degli artt.273 e 274 c.p.c. Nella specie, la causa in esame deve ritenersi pregiudicata rispetto a quella, pregiudiziale, di risoluzione del contratto per inadempimento della medesima obbligazione” (così ricorso, pagg. 8 – 9, ove è riprodotto lo stralcio motivazionale anzidetto).21. In questo quadro è vero, senza dubbio, che i l titolare di un credito ammesso in via definitiva al passivo fallimentare convenuto in giudizio dal curatore per il pagamento di un credito dovuto all’imprenditore insolvente, può opporre in compensazione, fino a concorrenza, il proprio credito, senza che gli si possa eccepire la rinuncia tacita alla compensazione, quale automatica conseguenza della domanda di ammissione al passivo, o l’efficacia preclusiva del provvedimento di ammissione al passivo in via definitiva (cfr. Cass.24.4.2007, n. 9912). E però nella specie la “[OSCURATO:PERSONA]”– si r ibadisce - non haspecificamente addotto l’ “ utile ” esito della compensazione “impropria” in sede extraconcorsuale. 22.Si rimarca, in sesto luogo, quanto segue . In sede di ripartizione dell’attivo fallimentare, il giudice delegato, nel valutare le osservazioni dei creditori sul progetto presentato dal curatore, deve limitarsi a risolvere le questioni concernenti la graduazione e la collocazione dei vari crediti, l’ammontare della somma distribuita, l’opportunità stessa di una ripartizione, mentre non può esaminare quelle concernenti l’esistenza o l’ammontare dei crediti ammessi e l’esistenza di cause di prelazione, stante l’intangibilità dello stato passivo non impugnato nei termini e nelle forme previsti dalla legge fallimentare(cfr. Cass. 21.2.2001, n. 2493; altresì Cass. 24.9.2010, n. 20180). E, nella specie, ben vero per quanto, se del caso, avrebbe potuto esplicar valenza ai fini dell’invocata compensazione “impropria”,la stessa “ [OSCURATO:PERSONA]” ha riferito che sono stati respinti dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 689/2016 sia il proprio appello incidentale sia l’appello principale della curatela avverso la sentenza n. 18363/2010 del Tribunale di Roma, con cui la medesima “[OSCURATO:PERSONA]” è stata tout courtammessa in chirografo al passivo del fallimento della “SO.CO.IM.” per la somma di euro 55.790,32(cfr. al riguardo ricorso, pa g g. 1 1 - 1 2) . 23. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 24.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; c ondanna la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “SO.CO.IM.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12
Decreto Cassazione n. 23544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris