CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 24035/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento la sentenza con riferimento alla statuizione relativa alla confisca dell'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 c od. proc. pen . d e l 20 febbraio 202 5 , il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di S avona ha applicato nei confronti di DiegoCostigliolo, in ordine a plurime fattispecie di cui all’art . 73 , comma 4 , d.P.R9 ottobre 1990 n. 309 [ capo 1 ) relativo all’acquisito e detenzione, in concorso con altri, di complessivi kg 149, 78 di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana; capo 2 ) relativo alla cessione in concorso con altri a persona ig nota di sostanzastupefacente del tipo hashish o marijuana del valore di euro 2250; capo 3) relativo alla cessione a tale [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo di kg. 5 di sostanzastupefacente del tipo hashish e marijuana ] , la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione e euro 11.270, con confisca di quanto in sequestro . Nelcorso delle indagini preliminari erano stati sottoposti a sequestro, oltre a una sommadi denaro e a telefoni cellulari, anche l’autovettura Volvo V90 di proprietà di AnnaLuigia Ar i e mma , estranea alle indagini . Tale autovettura , in uso a [OSCURATO:PERSONA], erastata sequestrata il 14 maggio 2024, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso da l G.I.P. il 13 maggio 2024 . 2.Avverso la sentenza , hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] si è articolato in un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazionedella pena. Il Tribunale non avrebbe indic ato le ragioni per cui la riduzione della pena per la scelta del rito fosse stata computata in misura sensibilmenteinferiore a l limite di un terzo stabilito dall’art. 444 cod. proc. pen.. Piùin generale il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla congruità della pena eai singoli passaggi di calcolo . 2.2.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] A ri e mma si è articolato in due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo , ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein relazione alla statuizione della confisca dell’autovettura Volvo V90 di suaproprietà. Con la sentenza su indicat a il Tribunale aveva disposto la confisca “ di quanto in sequestro ” e, sebbene nella motivazione della sentenza fosse stato operato un riferimento solo alla somma di denaro e agli apparecchi te lefonici, tuttavia, la formula era onnicomprensiva e valeva anche a ricomprendere l’autovettura su indicata, sequestrata il 14 maggio 2024 , in esecuzione del decreto di sequestro preventivo del 13 maggio 2024. A tacere dell’ome sso riferimentoalla tipologia di confisca, facoltativa o obbligatoria, la ricorrente osserva chela confisca è stata disposta in assenza di qualsivoglia motivazione . 2.2.2 Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazionein merito alla statuizione relativa alla confisca dell’auto . Nella parte dispositivadella sentenza si stabilisce che debba essere confiscato tutto quanto in sequestroai sensi dell’art. 240 , comma 2 , cod. proc. pen. A tutto voler concedere l’auto avr ebbe potuto essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 240 , comma 1 , cod.pen., ovvero di confisca facoltativa, ma anche in tal caso il giudice avrebbe dovuto dare conto delle ragioni della ablazione definitiva del bene, tanto più che esso appartiene a persona estranea al reato. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e annullarsi la sentenza con rifer imento alla statuizione relativaalla confisca dell’auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile ; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere qualificato come appello cautelare c on conseguente trasmissionedegli atti al Tribunale di Savona. 2.Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui censura la mancanza di moti vazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio e , in particolare , alla diminuzione per il rito in misur a inferiore a quella massima consentita, è inammissibile,in quanto non rientra fra i motivi per cui è consentito il ricorso per cassazione. Aisensi dell’art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblic o Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazionecontro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazionetra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalitàdella pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorsoper cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quellitassativamente indicati n el citato comma 2 - bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri,Rv. 278337 - 01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). Lacensura del ricorrente, incentrata sul trattamento sanzionatorio concordato frale parti, deve, pertanto, essere ritenuta inammissibile. 3.Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere qualificato come appello cautelare. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in "in tema di misu re cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile,la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi altribunale del riesame ” (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938). Muovendodal rilievo che durante la fase delle indagini preliminari e fino alla pronunziadella sentenz a di primo grado il terzo estraneo può adire il tribunale del riesameai sensi dell’art. 322 bis cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno rilevato come,anche dopo la sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato , il titolo giuridico della abla zione continu i a essere rappresentato dall’originario provvedimentodi sequestro: la pronunzia che ne dispone il trasferimento allo Stato è,per così dire , sub condicione e in tanto assumerà giuridica esistenza e pratica efficaciain quanto e solo se la s entenza divenga irrevocabile (e, si intende, se la statuizionedi confisca venga confermata). Il terzo rimasto estran e o al giudizio di cognizionenon potrà far valere il diritto alla restituzione dei beni che gli sono stati cautelativamentesottratti avvale ndosi della previsione di cui all’art. 579 comma 3 cod.proc. pen. , sia perché non è parte , sia perché ciò che egli può impugnare non è la confisca del bene, ma il diniego alla restituzione dello stesso. Per il terzo l’appellocautelare costituisce , dunque, l’unico rimedio attivabile per contestare il vincologravante sui beni fino al passaggio in giudicato della sentenza, posto che solo in quel momento egli sarebbe legittimato a contestare il merito del provvedimento ablativo mediante la proposi zione di apposito incidente di esecuzionenelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen. Taliprincipi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva ( Sez. 2 , n. 31813 del27/06/2018, Ragusa, Rv. 273 240 – 01 ) che, in caso di presentazione del ricorso percassazione avverso la statuizione della confisca, ha qualificato il ricorso come appellocautelare e trasmesso gli atti al tribunale competente ( Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021,Semprucci, Rv. 281476 – 01 ). 3.1.Nel caso in esame la stessa ricorrente dà atto di aver formulato istanza di restituzione dell’autovettura di sua proprietà in sequestro al G.I.P, che aveva rigettatotale is tanza. Ella, come detto, in quanto estran ea al giudizio di cognizione , non era legittimataa proporre impugnazione avverso la sentenza per far valere il diritto alla restituzione dei beni che le sono stati cautelativamente sottratti . P rima della irrevocabilità della sentenza contenente la statuizione della confisca, momento a partire dal quale si radica la competenza funzionale del giudice della esecuzione, permaneil potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro edi pronun ciarsi in relazione ad ogni altro provvedimento inerente al la misura reale , costituendo ess i , in quello stato del procedimento, gli u nic i titol i legittimant i la temporaneaablazione del bene . Ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere qualificato come ap pello cautelare egli atti devono essere trasmessi , ex art. 322 bis comma 1 - bis cod . proc. pen., al tribunaledel capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, che dovrà valutare l’impugnazione anche sotto il p rofilo della sua tempestività. 4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 , e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. pr oc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragionidi inammissibilità. P.Q.M Dichiarainammissibile il rico rso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend