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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26186/2026

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del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza depositata in data 24 marzo 2026, il Tribunale disorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzionedomiciliare ex art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13febbraio 2001, n. 45, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore digiustizia detenuto presso la Casa di reclusione di Rebibbia in relazione al titoloSIEP n. 757/2025 emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il 5 maggio2025 (fine pena 19 settembre 2029).1.1.

Il Tribunale di sorveglianza ha premesso: che lo speciale programma diprotezione per collaboratori di giustizia è stato adottato il 4 agosto 2021; che ilXXXXXXXX è affatto da dipendenza da eroina, cocaina e alcol dalla giovane etàed ha seguito in più occasioni programmi terapeutici presso il SERD e incomunità senza successo; che non ha svolto attività lavorativa ed ha creatosituazioni pregiudizievoli allo status (alterazione psico-fisica da alcolici fuori casae rilevamento della identità: cfr. note SCP, Asl e Autorità di prossimità); che ilPNAA ha espresso parere contrario, dopo aver richiamato le dichiarazioni auto edetero-accusatorie del XXXXXXXX in relazione alle estorsioni e al traffico distupefacenti riferibile al sodalizio di appartenenza, sul rilievo della condotta nonregolare tenuta dal predetto in ambiente extra e intra murario; che la relazionecomportamentale riporta tre sanzioni disciplinari (richiamo, ammonizione e EARSper giorni cinque), dà conto del recente ricovero in ospedale per ingestione diuna batteria a scopo dimostrativo e l’incostante partecipazione alle attivitàinterne.1.2.

Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto l’istanza inammissibile “essendola pena residua da espiare superiore al limite edittale” precisando che “puressendo stato espiato il quarto della pena di cui al cumulo in espiazione, l’istanzanon è ammissibile ai sensi dell’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificatadalla legge 13 febbraio 201, n. 45.

Invero, pur essendo collaboratore di giustizia,non sta espiando condanne per reati del catalogo di cui al comma 1 e nonrisultano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione, ai sensi del comma5 dell’art. 16-nonies e del comma 3 dell’art. 9 d.l. n. 8/91 cit.” (pag. 2 ord.imp.).1.3.

Sotto un ulteriore connesso profilo, il Tribunale, richiamato il parerenegativo della PNAA e il percorso extra e intra murario del ricorrente – ritenuto“molto incidentato in quanto caratterizzato da costante inosservanza delle regoledi condotta e di inconsapevolezza sullo status come si evince dalla relazione delSCP e dai recenti rapporti disciplinari in carcere” (pag. 3 ord. imp.) – ha poiricavato la carenza delle condizioni per accedere alla misura alternativa alladetenzione carceraria dal difetto del ravvedimento richiesto dall’art. 16-nonies,commi 3 e 4, del d.l. n. 8 del 1991 cit., che non può desumersi unicamentedall’avvenuta collaborazione essendo richiesti ulteriori e specifici elementi idoneia dimostrarne la sussistenza tra cui “una convita revisione critica che consenta diformulare, quanto meno in termini di elevata qualificata probabilità, un giudizioprognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regoledettate dall’ordinamento (così Cass. n. 31421 del 20/07/2015 e nello stessosenso Cass. n. 43256 del 1/10/2018)” (pag. 3 ord. imp.) ed ha concluso nelsenso che tale circostanza, unitamente alla carenza di osservazione psicologica,“induce ad un’assoluta prognosi negativa circa la capacità adattiva e di auto-contenersi del XXXXXXXX in ambiente esterno (si segnala in proposito che vi èstato rigetto di permesso premio in data 16/05/2023)” (pag. 3 ord. imp.).2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del XXXXXXXX articolato insei motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione sulla “collaborazione confermata in giudizio” in riferimento agli artt.9 e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991.Ha errato il Tribunale – deduce il ricorrente – laddove ha affermato che nonrisultano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione e, su talepresupposto, ha ritenuto insussistente uno dei requisiti necessari per l’accessoalla detenzione domiciliare speciale, poiché la conferma in giudizio si desumedalle sentenze irrevocabili che valorizzano l’apporto collaborativo ai fini delledecisioni, non essendo necessaria al riguardo alcuna formula sacramentale: sirichiama la sentenza del Tribunale di Aversa n. 1857/2022 (unificata con la penadi cui alla sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 settembre 2020)che dà espressamente atto della collaborazione resa dal ricorrente e della suautilità all’accertamento dei fatti, con conseguente concessione di attenuantiproprio in ragione della collaborazione prestata.Il Tribunale ignorando tali sentenze o negandone la rilevanza, conmotivazione che si denuncia meramente assertiva, senza indicare quali atti abbiaesaminato e perché quelli prodotti dalla difesa non sarebbero idonei, ha applicatoin modo errato il requisito della “conferma in giudizio”, pretendendo di fatto unpresupposto ulteriore e più restrittivo rispetto a quello previsto dalla legge.2.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi di violazione di legge e dimotivazione in relazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991per avere il Tribunale escluso la sussistenza del “sicuro ravvedimento” in base aduna lettura parziale del percorso trattamentale del ricorrente e al solo parerenegativo del PNAA, trasformandolo di fatto in un presupposto legale ostativo,senza applicare correttamente i criteri elaborati della giurisprudenza.L’ordinanza impugnata viola la legge perché pretende, di fatto, una condottapriva di qualsiasi criticità, in contrasto con la nozione giurisprudenziale diravvedimento, che richiede una valutazione complessiva e dinamica del percorsodel condannato.2.3.

Con il terzo motivo si prospetta vizio motivazionale per travisamento diprova decisiva per non avere il Tribunale valutato le sentenze irrevocabili che16-nonies cit. poiché incidono direttamente sul presupposto normativo dellarichiesta detenzione domiciliare.2.4.

Con il quarto motivo si eccepisce error in procedendo ai sensi dell’art.606, lett. c), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, 127, 666 e 678 cod.proc. pen. per avere il Tribunale utilizzato impropriamente la formula decisoriadell’inammissibilità, pur avendo in realtà svolto una valutazione di merito suipresupposti sostanziali del beneficio (collaborazione, ravvedimento, sicurezza).Si rileva che l’inammissibilità è formula eccezionale ammessa solo inpresenza di cause tipizzate (tardività, difetto di legittimazione, carenza assolutadi allegazioni minime, incompetenza, ecc.) che impediscono l’esame nel meritoche, invece, nella specie c’è stato; l’uso di tale formula in luogo del rigetto – sieccepisce – determina un’elusione della funzione giurisdizionale e unacompromissione del diritto di difesa, incidendo anche sulla possibilità diriproporre l’istanza e sul regime delle impugnazioni.2.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione per omessa considerazione dell’assegnazione del ricorrente al SERTdel “posto protetto” - quale indice di ammissibilità e di ravvedimento - e peromessa considerazione del relativo progetto terapeutico e trattamentale seguitodal ricorrente in località protetta con le relative relazioni.

Tale omissione integrauna violazione di legge e un vizio di motivazione perché la disciplina delladetenzione domiciliare speciale impone una valutazione complessiva e concretadella personalità del condannato.Sotto il profilo dell’error in procedendo, strettamente connesso al motivoprecedente, si deduce che la presenza di un percorso presso il SERT del postoprotetto esclude, di per sé, la possibilità di qualificare l’istanza comeinammissibile, imponendo invece una decisione di merito.2.6.

Con il sesto motivo si deducono violazione di legge per erroneadeterminazione della pena da espiare in relazione all’art. 663 cod. proc. pen. evizio di motivazione per avere il Tribunale posto una condizione temporaleall’ammissibilità dell’istanza asserendo che i limiti di pena nella specie sonotravalicati.

Si contesta il riferimento della pena da espiare indicata in anni 4 mesi4 e giorni 12 perché il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento, anziché alcumulo originario, alla pena residua effettiva al momento in cui ha decisosull’istanza.Si deduce che il ricorrente, all’atto del provvedimento emesso dal Tribunaleaveva già espiato quasi un anno di pena reclusiva, pertanto ha errato neldeterminare il limite anzidetto senza scomputare il presofferto; sussiste altresìvizio di motivazione perché il provvedimento non dà conto della peneffettivamente residua.3.

Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 15 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate –va nel complesso rigettato.1.

Il quarto motivo e parte del quinto motivo di ricorso – da esaminarsi perprimi poiché prospettano censure sull’improprio utilizzo della formula di“inammissibilità” logicamente pregiudiziali rispetto alle altre – sono dedotti incarenza di interesse.Il Tribunale ha, in effetti, utilizzato l’omnicomprensiva formula decisoriadell’inammissibilità pure se, dopo aver rilevato profili squisitamente formaliostativi all’ammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare speciali (legati alladurata della residua da espiare ex art. 47-ter ord. pen. e alla natura dellecondanne, non ricomprese nel catalogo di cui al comma 1 dell’art. 16-noniessenza che siano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione ai sensi delsuccessivo comma 5: v. supra § 1.2 del ritenuto in fatto), ha poi aggiunto – condoppia ratio decidendi – considerazioni circa l’inaccoglibilità dell’istanza nelmerito (quanto, in particolare, al difetto del requisito del sicuro ravvedimento: v.supra § 1.3 del ritenuto in fatto).

Nondimeno – osserva questa Corte – la Difesadel ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dall’impiego della suddetta formuladecisoria, avendo diffusamente articolato in questa sede (autonome) censureriguardanti proprio i temi della mancata conferma in giudizio dei requisiti dellacollaborazione (motivi primo e terzo) e del contestato difetto del requisito delsicuro ravvedimento (motivo secondo).Il ricorrente non ha indicato in alcun modo quale sia l’interesse – concreto epronuncia di rigetto nel merito e quale risultato vantaggioso potrebbeconseguentemente ottenere dall’eliminazione di detto errore di diritto,limitandosi a declamare, nel quarto motivo, la compromissione del diritto didifesa (non meglio argomentata) e l’elusione della funzione giurisdizionale (pag.5 ord. imp.); né tale interesse pare in alcun modo concretizzato nel correlatorilievo del quinto motivo di ricorso, ove si eccepisce che la presenza di unpercorso presso il SERT del posto protetto escluderebbe, di per sé, la possibilitàdi qualificare l’istanza come “inammissibile” (pag. 6 ricorso).Deve essere, in proposito, ricordato che l’interesse richiesto dall'art. 568,comma 4, cod. proc. pen. costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi(motivo di) impugnazione (ex plurimis, Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093-01; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003; Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Rv. 267172-01; Sez. 5, n. 38939 del 30/10/2025, C., non mass.) edeve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento daimpugnare, sussistendo solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraversol'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Amato, Rv. 193743-01; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido,Rv. 202018-01; conf. ex multis Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Rv. 267172-01).

Le Sezioni Unite hanno reiteratamente statuito (Sez.

U, n. 6203 del11/05/1993, cit.; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, cit.; Sez.

U, n. 10372 del27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv.206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez.

U, n.28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-02) come, nel sistema processualepenale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concettodi soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono unprocesso di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessicontrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossianella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere unasituazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e inquella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione piùvantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativa (in termini, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011,dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693-01).Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione, peressere ammissibile, deve tendere all’eliminazione della lesione di un diritto o diun interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità diproporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri allasola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente aintegrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamentestabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.Breve: l’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile nonsolo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché nonpuò risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di dirittocontenuto nella decisione impugnata.A tale stregua, le doglianze del ricorrente sull’improprio utilizzo della formuladell’inammissibilità si risolvono in contestazioni astratte di stampo formalistico,perché non spiegano quale concreta utilità trarrebbe dal loro accoglimento e,pertanto, vanno considerate dedotte in carenza di interesse.2.

Il sesto motivo di doglianza – collegato solamente ad una delle ragionidell’ritenuta inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare speciale – è(estrinsecamente) aspecifico.2.1.

Invero il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza conriferimento sia ai limiti edittali dell’art. 47-ter ord. pen. (“essendo la pena residuasuperiore al limite edittale”: pag. 2 ord. imp.) sia ai requisiti formali del comma 1dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 in relazione ai successivi commi 3 e 5(“D’Oriano non sta espiando condanne per reati del catalogo di cui al comma 1 enon risultano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione, ai sensi delcomma 5 dell’art. 16-nonies […]”: pag. 2 ord. imp).Il ricorrente muove censure nel sesto motivo circoscritte al limite di penaconsiderato dal Tribunale – asserendo che non avrebbe scomputato il presoffertoe non avrebbe indicato la pena effettivamente residua (pag. 7 ord. imp.) – ma,anche a voler ritenere tale vizio sussistente, in ogni caso non si è affattoconfrontato con l’altra ratio decidendi che, da sola, è sufficiente a giustificare ladeclaratoria di inammissibilità, donde l’aspecificità della censura.Posto che il ricorrente sta scontando la pena di anni 5 e giorni 15 (penaresidua di anni 4 e mesi 4 e giorni 12) di reclusione per rapina, lesione eviolazione legge armi (cfr. pag. 1 ord.), rettamente il Tribunale ha dichiarato inparte qua l’inammissibilità dell’istanza rilevando l’estraneità di detti titoli di reatoin espiazione rispetto a quelli elencati nel comma 1 dell’art. 16-nonies d.l. n. 8del 1991 (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversionedell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis o art. 371-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen.) – e tale profilo non è affattocontestato nel ricorso – ed ha altresì puntualmente rilevato che non ricorrononeppure le condizioni derogatorie di cui al successivo comma 5 dell’art. 16-nonies cit. («Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversida quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l’emissionedella sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione chene confermi i requisiti di cui all’art. 9, comma3») perché “non risultanoconfermati in giudizio i requisiti della collaborazione” (pag. 2 ord. imp.).2.2.

In ogni caso il Tribunale, ad onta dei rilievi difensivi che si rivelanoinfondati, ha dato atto (cfr. pag. 7 ord. imp.) non solo della pena da espiarecome da cumulo originario (anni 5 e giorni 15 di reclusione) ma ha puntualmenteindicato, in premessa, anche la data della pena residua – pari ad anni 4 e mesi 4e giorni 12 (fine pena 19 settembre 2029) – la cui entità è all’evidenza superioreal limite edittale di 4 annidi cui all’art. 47-ter, comma 1, ord. pen.

La difesacontesta il calcolo che deduce (genericamente) essere erroneo perché nonconsidera un presofferto che, però, non è neppure indicato né in qualche mododocumentato, per autosufficienza, nel ricorso, donde la genericità della censura.3.

Il primo e il terzo motivo – da esaminare congiuntamente perchécontengono censure identiche – sono infondati.Il Tribunale – che, senza illogicità né contraddizioni, ha escluso la confermain giudizio dei requisiti della collaborazione ai sensi del comma 5 dell’art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, in riferimento all’art. 9, comma 3, stesso decreto – harettamente preso in considerazione tali parametri in ragione del fatto che lacollaborazione prestata dal ricorrente dopo la sua condanna riguarda «fattidiversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa»: infatti, comerisulta dal provvedimento impugnato (laddove richiama il parere del PNAA: pag.2 ord. imp.), il ricorrente (in espiazione pena per reati di rapina, lesioni e leggearmi) ha reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie in relazione alle estorsioni eal traffico di stupefacenti riferibile al sodalizio di appartenenza.Dunque trova applicazione il succitato comma 5 il quale prevede laconcedibilità in deroga dei benefici del comma 1 – tra i quali la detenzionedomiciliare speciale – solo dopo l’emissione della sentenza di primo gradoconcernente i fatti oggetto della collaborazione «che ne confermi i requisiti di cuiall’articolo 9, comma 3», ossia: la collaborazione o le dichiarazioni devono avereil «carattere di intrinseca attendibilità»; devono altresì avere carattere «di novitào di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza perlo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività diinvestigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni,le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazionicriminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e lemodalità operative di dette organizzazioni».Il primo motivo di ricorso si limita ad invocare la sentenza del Tribunale diAversa n. 1857/2022 senza neppure allegarla per autosufficienza cosicché ladedotta “utilità per l’accertamento dei fatti” che sarebbe attestata dalla suddettapronuncia (che avrebbe concesso le attenuanti al ricorrente proprio in ragionedella collaborazione prestata: pag. 2 ricorso) si rivela al contempo censurarivalutativa e generica, in ogni caso non consentita in questa sede.Analogamente il terzo motivo di ricorso è privo di pregio in quanto articolatoin censure – iterative, sotto il versante motivazionale, quelle di violazione dilegge del primo motivo di ricorso – che, pur essendo state riferite alla categoriadel vizio di motivazione, non evidenziano né travisamenti di prove né vizi dimanifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette aottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e uninammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (cfr. giàSez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del19/01/2017, Patalano).4.

Il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e correlatovizio di motivazione sul requisito del sicuro ravvedimento – e il residuo segmentodel quinto motivo di ricorso, sono infondati.L’ordinanza impugnata – nella seconda parte in cui con autonoma ratiodecidendi ha affrontato “sotto ulteriore connesso profilo” il tema del difetto delravvedimento richiesto dai commi 3 e 4 dell’art. 16-nonies – ha fatto correttaapplicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondocui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori digiustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16-nonies, comma 3,del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nonpuò essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola basedell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti delcondannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori especifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo,sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez.1, n. 35510 del 27/06/2025, Nocera, non mass.; Sez. 1, n. 43256 del22/05/2018, Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino,Rv. 257671-01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv.245945-01).In ossequio al criterio di gradualità dell’accesso alle misure alternative, ilrequisito del ravvedimento, benché non consista nell'avvenuto conseguimentodel fine ultimo del trattamento rieducativo, deve comunque essere inteso comela maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminalerispetto al quale è maturata la scelta collaborativa (Sez. 5, n. 637 del23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407-01).In questa prospettiva, la motivazione sfavorevole dell’ordinanza impugnata(cfr. pag. 3), sebbene connotata da una certa severità, va considerata adeguata,conforme a diritto e completa, perché opera un appropriato riferimento al fattoche il percorso extra e intra murario del ricorrente si è rivelato molto incidentatoin quanto caratterizzato da costante inosservanza delle regole di condotta –circostanza, questa, neppure non contrastata dal ricorso – e di inconsapevolezzadello status (come si evince dalla relazione del SCP e dai recenti rapportidisciplinari in carcere).Il Tribunale di Sorveglianza - senza illogicità manifeste né contraddizioni -ha ritenuto tale circostanza fattuale, nell’ambito di una necessaria valutazioneglobale della condotta del ricorrente, unitamente alla carenza di osservazionepsicologica, indicativa di una prognosi negativa circa la capacità adattiva e diautocontenersi del ricorrente in ambiente esterno.5.

In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato, il che comporta, exart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, siimpone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata in data 24 marzo 2026, il Tribunale disorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzionedomiciliare ex art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13febbraio 2001, n. 45, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore digiustizia detenuto presso la Casa di reclusione di Rebibbia in relazione al titoloSIEP n. 757/2025 emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli il 5 maggio2025 (fine pena 19 settembre 2029).1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha premesso: che lo speciale programma diprotezione per collaboratori di giustizia è stato adottato il 4 agosto 2021; che ilXXXXXXXX è affatto da dipendenza da eroina, cocaina e alcol dalla giovane etàed ha seguito in più occasioni programmi terapeutici presso il SERD e incomunità senza successo; che non ha svolto attività lavorativa ed ha creatosituazioni pregiudizievoli allo status (alterazione psico-fisica da alcolici fuori casae rilevamento della identità: cfr. note SCP, Asl e Autorità di prossimità); che ilPNAA ha espresso parere contrario, dopo aver richiamato le dichiarazioni auto edetero-accusatorie del XXXXXXXX in relazione alle estorsioni e al traffico distupefacenti riferibile al sodalizio di appartenenza, sul rilievo della condotta nonregolare tenuta dal predetto in ambiente extra e intra murario; che la relazionecomportamentale riporta tre sanzioni disciplinari (richiamo, ammonizione e EARSper giorni cinque), dà conto del recente ricovero in ospedale per ingestione diuna batteria a scopo dimostrativo e l’incostante partecipazione alle attivitàinterne.1.2. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto l’istanza inammissibile “essendola pena residua da espiare superiore al limite edittale” precisando che “puressendo stato espiato il quarto della pena di cui al cumulo in espiazione, l’istanzanon è ammissibile ai sensi dell’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificatadalla legge 13 febbraio 201, n. 45. Invero, pur essendo collaboratore di giustizia,non sta espiando condanne per reati del catalogo di cui al comma 1 e nonrisultano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione, ai sensi del comma5 dell’art. 16-nonies e del comma 3 dell’art. 9 d.l. n. 8/91 cit.” (pag. 2 ord.imp.).1.3. Sotto un ulteriore connesso profilo, il Tribunale, richiamato il parerenegativo della PNAA e il percorso extra e intra murario del ricorrente – ritenuto“molto incidentato in quanto caratterizzato da costante inosservanza delle regoledi condotta e di inconsapevolezza sullo status come si evince dalla relazione delSCP e dai recenti rapporti disciplinari in carcere” (pag. 3 ord. imp.) – ha poiricavato la carenza delle condizioni per accedere alla misura alternativa alladetenzione carceraria dal difetto del ravvedimento richiesto dall’art. 16-nonies,commi 3 e 4, del d.l. n. 8 del 1991 cit., che non può desumersi unicamentedall’avvenuta collaborazione essendo richiesti ulteriori e specifici elementi idoneia dimostrarne la sussistenza tra cui “una convita revisione critica che consenta diformulare, quanto meno in termini di elevata qualificata probabilità, un giudizioprognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita alle regoledettate dall’ordinamento (così Cass. n. 31421 del 20/07/2015 e nello stessosenso Cass. n. 43256 del 1/10/2018)” (pag. 3 ord. imp.) ed ha concluso nelsenso che tale circostanza, unitamente alla carenza di osservazione psicologica,“induce ad un’assoluta prognosi negativa circa la capacità adattiva e di auto-contenersi del XXXXXXXX in ambiente esterno (si segnala in proposito che vi èstato rigetto di permesso premio in data 16/05/2023)” (pag. 3 ord. imp.).2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del XXXXXXXX articolato insei motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione sulla “collaborazione confermata in giudizio” in riferimento agli artt.9 e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991.Ha errato il Tribunale – deduce il ricorrente – laddove ha affermato che nonrisultano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione e, su talepresupposto, ha ritenuto insussistente uno dei requisiti necessari per l’accessoalla detenzione domiciliare speciale, poiché la conferma in giudizio si desumedalle sentenze irrevocabili che valorizzano l’apporto collaborativo ai fini delledecisioni, non essendo necessaria al riguardo alcuna formula sacramentale: sirichiama la sentenza del Tribunale di Aversa n. 1857/2022 (unificata con la penadi cui alla sentenza del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 settembre 2020)che dà espressamente atto della collaborazione resa dal ricorrente e della suautilità all’accertamento dei fatti, con conseguente concessione di attenuantiproprio in ragione della collaborazione prestata.Il Tribunale ignorando tali sentenze o negandone la rilevanza, conmotivazione che si denuncia meramente assertiva, senza indicare quali atti abbiaesaminato e perché quelli prodotti dalla difesa non sarebbero idonei, ha applicatoin modo errato il requisito della “conferma in giudizio”, pretendendo di fatto unpresupposto ulteriore e più restrittivo rispetto a quello previsto dalla legge.2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi di violazione di legge e dimotivazione in relazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991per avere il Tribunale escluso la sussistenza del “sicuro ravvedimento” in base aduna lettura parziale del percorso trattamentale del ricorrente e al solo parerenegativo del PNAA, trasformandolo di fatto in un presupposto legale ostativo,senza applicare correttamente i criteri elaborati della giurisprudenza.L’ordinanza impugnata viola la legge perché pretende, di fatto, una condottapriva di qualsiasi criticità, in contrasto con la nozione giurisprudenziale diravvedimento, che richiede una valutazione complessiva e dinamica del percorsodel condannato.2.3. Con il terzo motivo si prospetta vizio motivazionale per travisamento diprova decisiva per non avere il Tribunale valutato le sentenze irrevocabili che16-nonies cit. poiché incidono direttamente sul presupposto normativo dellarichiesta detenzione domiciliare.2.4. Con il quarto motivo si eccepisce error in procedendo ai sensi dell’art.606, lett. c), cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 125, 127, 666 e 678 cod.proc. pen. per avere il Tribunale utilizzato impropriamente la formula decisoriadell’inammissibilità, pur avendo in realtà svolto una valutazione di merito suipresupposti sostanziali del beneficio (collaborazione, ravvedimento, sicurezza).Si rileva che l’inammissibilità è formula eccezionale ammessa solo inpresenza di cause tipizzate (tardività, difetto di legittimazione, carenza assolutadi allegazioni minime, incompetenza, ecc.) che impediscono l’esame nel meritoche, invece, nella specie c’è stato; l’uso di tale formula in luogo del rigetto – sieccepisce – determina un’elusione della funzione giurisdizionale e unacompromissione del diritto di difesa, incidendo anche sulla possibilità diriproporre l’istanza e sul regime delle impugnazioni.2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione per omessa considerazione dell’assegnazione del ricorrente al SERTdel “posto protetto” - quale indice di ammissibilità e di ravvedimento - e peromessa considerazione del relativo progetto terapeutico e trattamentale seguitodal ricorrente in località protetta con le relative relazioni. Tale omissione integrauna violazione di legge e un vizio di motivazione perché la disciplina delladetenzione domiciliare speciale impone una valutazione complessiva e concretadella personalità del condannato.Sotto il profilo dell’error in procedendo, strettamente connesso al motivoprecedente, si deduce che la presenza di un percorso presso il SERT del postoprotetto esclude, di per sé, la possibilità di qualificare l’istanza comeinammissibile, imponendo invece una decisione di merito.2.6. Con il sesto motivo si deducono violazione di legge per erroneadeterminazione della pena da espiare in relazione all’art. 663 cod. proc. pen. evizio di motivazione per avere il Tribunale posto una condizione temporaleall’ammissibilità dell’istanza asserendo che i limiti di pena nella specie sonotravalicati. Si contesta il riferimento della pena da espiare indicata in anni 4 mesi4 e giorni 12 perché il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento, anziché alcumulo originario, alla pena residua effettiva al momento in cui ha decisosull’istanza.Si deduce che il ricorrente, all’atto del provvedimento emesso dal Tribunaleaveva già espiato quasi un anno di pena reclusiva, pertanto ha errato neldeterminare il limite anzidetto senza scomputare il presofferto; sussiste altresìvizio di motivazione perché il provvedimento non dà conto della peneffettivamente residua.3. Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 15 giugno 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso – che deduce censure in parte inammissibili e in parte infondate –va nel complesso rigettato.1. Il quarto motivo e parte del quinto motivo di ricorso – da esaminarsi perprimi poiché prospettano censure sull’improprio utilizzo della formula di“inammissibilità” logicamente pregiudiziali rispetto alle altre – sono dedotti incarenza di interesse.Il Tribunale ha, in effetti, utilizzato l’omnicomprensiva formula decisoriadell’inammissibilità pure se, dopo aver rilevato profili squisitamente formaliostativi all’ammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare speciali (legati alladurata della residua da espiare ex art. 47-ter ord. pen. e alla natura dellecondanne, non ricomprese nel catalogo di cui al comma 1 dell’art. 16-noniessenza che siano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione ai sensi delsuccessivo comma 5: v. supra § 1.2 del ritenuto in fatto), ha poi aggiunto – condoppia ratio decidendi – considerazioni circa l’inaccoglibilità dell’istanza nelmerito (quanto, in particolare, al difetto del requisito del sicuro ravvedimento: v.supra § 1.3 del ritenuto in fatto). Nondimeno – osserva questa Corte – la Difesadel ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dall’impiego della suddetta formuladecisoria, avendo diffusamente articolato in questa sede (autonome) censureriguardanti proprio i temi della mancata conferma in giudizio dei requisiti dellacollaborazione (motivi primo e terzo) e del contestato difetto del requisito delsicuro ravvedimento (motivo secondo).Il ricorrente non ha indicato in alcun modo quale sia l’interesse – concreto epronuncia di rigetto nel merito e quale risultato vantaggioso potrebbeconseguentemente ottenere dall’eliminazione di detto errore di diritto,limitandosi a declamare, nel quarto motivo, la compromissione del diritto didifesa (non meglio argomentata) e l’elusione della funzione giurisdizionale (pag.5 ord. imp.); né tale interesse pare in alcun modo concretizzato nel correlatorilievo del quinto motivo di ricorso, ove si eccepisce che la presenza di unpercorso presso il SERT del posto protetto escluderebbe, di per sé, la possibilitàdi qualificare l’istanza come “inammissibile” (pag. 6 ricorso).Deve essere, in proposito, ricordato che l’interesse richiesto dall'art. 568,comma 4, cod. proc. pen. costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi(motivo di) impugnazione (ex plurimis, Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093-01; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003; Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Rv. 267172-01; Sez. 5, n. 38939 del 30/10/2025, C., non mass.) edeve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento daimpugnare, sussistendo solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraversol'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Amato, Rv. 193743-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido,Rv. 202018-01; conf. ex multis Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Rv. 267172-01). Le Sezioni Unite hanno reiteratamente statuito (Sez. U, n. 6203 del11/05/1993, cit.; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, cit.; Sez. U, n. 10372 del27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv.206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n.28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-02) come, nel sistema processualepenale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concettodi soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono unprocesso di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessicontrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossianella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere unasituazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e inquella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione piùvantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativa (in termini, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693-01).Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’impugnazione, peressere ammissibile, deve tendere all’eliminazione della lesione di un diritto o diun interesse giuridico dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità diproporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri allasola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe sufficiente aintegrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamentestabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.Breve: l’interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile nonsolo nei termini dell'attualità, ma anche in quelli della concretezza, sicché nonpuò risolversi nella mera aspirazione alla correzione di un errore di dirittocontenuto nella decisione impugnata.A tale stregua, le doglianze del ricorrente sull’improprio utilizzo della formuladell’inammissibilità si risolvono in contestazioni astratte di stampo formalistico,perché non spiegano quale concreta utilità trarrebbe dal loro accoglimento e,pertanto, vanno considerate dedotte in carenza di interesse.2. Il sesto motivo di doglianza – collegato solamente ad una delle ragionidell’ritenuta inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare speciale – è(estrinsecamente) aspecifico.2.1. Invero il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza conriferimento sia ai limiti edittali dell’art. 47-ter ord. pen. (“essendo la pena residuasuperiore al limite edittale”: pag. 2 ord. imp.) sia ai requisiti formali del comma 1dell’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 in relazione ai successivi commi 3 e 5(“D’Oriano non sta espiando condanne per reati del catalogo di cui al comma 1 enon risultano confermati in giudizio i requisiti della collaborazione, ai sensi delcomma 5 dell’art. 16-nonies […]”: pag. 2 ord. imp).Il ricorrente muove censure nel sesto motivo circoscritte al limite di penaconsiderato dal Tribunale – asserendo che non avrebbe scomputato il presoffertoe non avrebbe indicato la pena effettivamente residua (pag. 7 ord. imp.) – ma,anche a voler ritenere tale vizio sussistente, in ogni caso non si è affattoconfrontato con l’altra ratio decidendi che, da sola, è sufficiente a giustificare ladeclaratoria di inammissibilità, donde l’aspecificità della censura.Posto che il ricorrente sta scontando la pena di anni 5 e giorni 15 (penaresidua di anni 4 e mesi 4 e giorni 12) di reclusione per rapina, lesione eviolazione legge armi (cfr. pag. 1 ord.), rettamente il Tribunale ha dichiarato inparte qua l’inammissibilità dell’istanza rilevando l’estraneità di detti titoli di reatoin espiazione rispetto a quelli elencati nel comma 1 dell’art. 16-nonies d.l. n. 8del 1991 (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversionedell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis o art. 371-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen.) – e tale profilo non è affattocontestato nel ricorso – ed ha altresì puntualmente rilevato che non ricorrononeppure le condizioni derogatorie di cui al successivo comma 5 dell’art. 16-nonies cit. («Se la collaborazione prestata dopo la condanna riguarda fatti diversida quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1possono essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo dopo l’emissionedella sentenza di primo grado concernente i fatti oggetto della collaborazione chene confermi i requisiti di cui all’art. 9, comma3») perché “non risultanoconfermati in giudizio i requisiti della collaborazione” (pag. 2 ord. imp.).2.2. In ogni caso il Tribunale, ad onta dei rilievi difensivi che si rivelanoinfondati, ha dato atto (cfr. pag. 7 ord. imp.) non solo della pena da espiarecome da cumulo originario (anni 5 e giorni 15 di reclusione) ma ha puntualmenteindicato, in premessa, anche la data della pena residua – pari ad anni 4 e mesi 4e giorni 12 (fine pena 19 settembre 2029) – la cui entità è all’evidenza superioreal limite edittale di 4 annidi cui all’art. 47-ter, comma 1, ord. pen. La difesacontesta il calcolo che deduce (genericamente) essere erroneo perché nonconsidera un presofferto che, però, non è neppure indicato né in qualche mododocumentato, per autosufficienza, nel ricorso, donde la genericità della censura.3. Il primo e il terzo motivo – da esaminare congiuntamente perchécontengono censure identiche – sono infondati.Il Tribunale – che, senza illogicità né contraddizioni, ha escluso la confermain giudizio dei requisiti della collaborazione ai sensi del comma 5 dell’art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, in riferimento all’art. 9, comma 3, stesso decreto – harettamente preso in considerazione tali parametri in ragione del fatto che lacollaborazione prestata dal ricorrente dopo la sua condanna riguarda «fattidiversi da quelli per i quali è intervenuta la condanna stessa»: infatti, comerisulta dal provvedimento impugnato (laddove richiama il parere del PNAA: pag.2 ord. imp.), il ricorrente (in espiazione pena per reati di rapina, lesioni e leggearmi) ha reso dichiarazioni auto ed etero-accusatorie in relazione alle estorsioni eal traffico di stupefacenti riferibile al sodalizio di appartenenza.Dunque trova applicazione il succitato comma 5 il quale prevede laconcedibilità in deroga dei benefici del comma 1 – tra i quali la detenzionedomiciliare speciale – solo dopo l’emissione della sentenza di primo gradoconcernente i fatti oggetto della collaborazione «che ne confermi i requisiti di cuiall’articolo 9, comma 3», ossia: la collaborazione o le dichiarazioni devono avereil «carattere di intrinseca attendibilità»; devono altresì avere carattere «di novitào di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza perlo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività diinvestigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni,le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazionicriminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalità e lemodalità operative di dette organizzazioni».Il primo motivo di ricorso si limita ad invocare la sentenza del Tribunale diAversa n. 1857/2022 senza neppure allegarla per autosufficienza cosicché ladedotta “utilità per l’accertamento dei fatti” che sarebbe attestata dalla suddettapronuncia (che avrebbe concesso le attenuanti al ricorrente proprio in ragionedella collaborazione prestata: pag. 2 ricorso) si rivela al contempo censurarivalutativa e generica, in ogni caso non consentita in questa sede.Analogamente il terzo motivo di ricorso è privo di pregio in quanto articolatoin censure – iterative, sotto il versante motivazionale, quelle di violazione dilegge del primo motivo di ricorso – che, pur essendo state riferite alla categoriadel vizio di motivazione, non evidenziano né travisamenti di prove né vizi dimanifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette aottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e uninammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (cfr. giàSez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del19/01/2017, Patalano).4. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e correlatovizio di motivazione sul requisito del sicuro ravvedimento – e il residuo segmentodel quinto motivo di ricorso, sono infondati.L’ordinanza impugnata – nella seconda parte in cui con autonoma ratiodecidendi ha affrontato “sotto ulteriore connesso profilo” il tema del difetto delravvedimento richiesto dai commi 3 e 4 dell’art. 16-nonies – ha fatto correttaapplicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondocui, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori digiustizia, il requisito del “ravvedimento” previsto dall’art. 16-nonies, comma 3,del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nonpuò essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola basedell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti delcondannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori especifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo,sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez.1, n. 35510 del 27/06/2025, Nocera, non mass.; Sez. 1, n. 43256 del22/05/2018, Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino,Rv. 257671-01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv.245945-01).In ossequio al criterio di gradualità dell’accesso alle misure alternative, ilrequisito del ravvedimento, benché non consista nell'avvenuto conseguimentodel fine ultimo del trattamento rieducativo, deve comunque essere inteso comela maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminalerispetto al quale è maturata la scelta collaborativa (Sez. 5, n. 637 del23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407-01).In questa prospettiva, la motivazione sfavorevole dell’ordinanza impugnata(cfr. pag. 3), sebbene connotata da una certa severità, va considerata adeguata,conforme a diritto e completa, perché opera un appropriato riferimento al fattoche il percorso extra e intra murario del ricorrente si è rivelato molto incidentatoin quanto caratterizzato da costante inosservanza delle regole di condotta –circostanza, questa, neppure non contrastata dal ricorso – e di inconsapevolezzadello status (come si evince dalla relazione del SCP e dai recenti rapportidisciplinari in carcere).Il Tribunale di Sorveglianza - senza illogicità manifeste né contraddizioni -ha ritenuto tale circostanza fattuale, nell’ambito di una necessaria valutazioneglobale della condotta del ricorrente, unitamente alla carenza di osservazionepsicologica, indicativa di una prognosi negativa circa la capacità adattiva e diautocontenersi del ricorrente in ambiente esterno.5. In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato, il che comporta, exart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, siimpone l'oscuramento dei suoi dati identificativi, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26186/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris