CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 16503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente principale -2026 contro1433 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoVALERIO SPEZIALE, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 216/2024 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 411/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udNiuemnerzoa re gistro generale 23311/2024Numero sezionale 1433/2026del 18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CINNQumUerEo ;di raccolta generale 16503/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralDeat a pubblicazione 27/05/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dientrambi i ricorsi;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoDORIANA PICCIRILLI;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza n. 216/2024,ha confermato la pronuncia di prime cure, emessa dalTribunale della stessa sede, con cui era stata dichiarata lanullità del contratto con il quale, in base alla delibera di G.R.n. 537/2020 del 31.8.2020 e all’esito di selezione indetta conavviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 118/2020, la RegioneAbruzzo aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 19 co. 6D.lgs. n. 165/2001, l’incarico di dirigente del ServizioAssistenza Atti del Presidente e della [OSCURATO:PERSONA] per ladurata di anni tre dalla data della stessa, previadisapplicazione della citata d.G.R., ritenendone la illegittimitàper le medesime argomentazioni di cui alle sentenze n.254/2018 del medesimo Tribunale e n. 105/2022 della stessaCorte di appello, rese inter partes relativamente alla d.G.R.n. 517/2016, con la quale era stata già precedentementeaffidato alla [OSCURATO:PERSONA] il medesimo incarico, per il periodo31.5.2016 – 31.8.2019, con proroga fino al 31.8.2020; ilprimo giudice aveva ritenuto, altresì, l’irrilevanza, ai fini dellamaturazione del requisito del possesso di esperienzalavorativa dirigenziale presso pubbliche amministrazioni peralmeno cinque anni, dell’incarico svolto in base alla deliberan. 517/2016 stante la nullità del relativo contratto di lavoro;per l’effetto, il Tribunale aveva condannato la RegioneAbruzzo al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], partecipanteNumero registro generale 23311/2024alla procedura della selezione per l’affidamento del citatoN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026incarico, illegittimamente pretermessa, della somma di eurDoat a pubblicazione 27/05/202620.000,00, equitativamente determinata, a titolo dirisarcimento dei danni per perdita di chances.I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che: a)l’eccezione di inammissibilità delle domande originariamenteproposte dalla [OSCURATO:PERSONA], per difetto di interesse di quest’ultima,era infondata, essendo la sua posizione suscettibile di tutelagiurisdizionale sia in forma di accertamento della sussistenzadi inadempimento della P.A., con conseguente nullità perviolazione di legge degli atti adottati, sia in forma dicondanna ad un facere, sia risarcitoria: e nelle procedureselettive la condizione richiesta dall’art. 100 cpc eraravvisabile rispetto all’azione di esatto adempimento ogniqualvolta il datore di lavoro aveva omesso il rispetto delleregole procedimentali o si era discostato dai criteri valutativi;b) la sentenza gravata aveva motivato le sue conclusioni nonsolo richiamando la precedente pronuncia dello stesso Ufficioresa tra le stesse parti, ma anche argomentando sulla nonvalutabilità del periodo di svolgimento da parte della Valenzadell’incarico dirigenziale affidatole in base alla d.G.R. n.517/2016; c) la sentenza di primo grado non avevadichiarato illegittima la d.G.R. n. 537/2020, ma disapplicatol’atto e le precedenti pronunce n. 245/18 (del Tribunale) e n.105/2020 (della Corte di appello) non avevano accolto ledomande di dichiarazione di illegittimità della d.G.R. n.517/2016 e di nullità del conseguente contratto, ma avevanocomunque ravvisato un inadempimento della PA nelconferimento dell’incarico e, quindi, le avevano disapplicatericonoscendo alla [OSCURATO:PERSONA] la tutela risarcitoria e, pertanto, laprestazione resa doveva valutarsi ai sensi dell’art. 2126 cod.civ.; d) anche volendo considerare l’incarico dirigenziale dicui alla d.G.R. n. 517/2016, comunque la [OSCURATO:PERSONA], inrelazione all’avviso di selezione di cui è processo, nonNumero registro generale 23311/2024possedeva il quinquennio nelle funzioni dirigenziali; e) ellaN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026inoltre non aveva rivestito presso il Comune di L’AquiDlaat a pubblicazione 27/05/2026posizioni funzionali utili per l’accesso alla dirigenza per unquinquennio; non proveniva dal settore della ricercauniversitaria, aveva conseguito il titolo di dottore in ricercanel 2012 ma non era stata titolare di incarichi di ricerca odocenza universitaria; f) il periodo svolto presso il Comune diL’Aquila non poteva cumularsi con quello espletato qualedirigente in virtù della Delibera di G.R. n. 517/2016; g)correttamente, pertanto, il contratto stipulato in virtù dellad.G.R. n. 537/2020 era stato dichiarato nullo; h) la Oddiaveva correttamente partecipato alla selezione qualedirigente amministrativo di ruolo di altra P.A. e giàfunzionario addetto alla [OSCURATO:PERSONA] perlunghissimo periodo, ed era in possesso di tutti i requisitiprevisti dall’avviso di selezione con una rilevante chance diaffidamento dell’incarico rispetto a tutti gli altri aspiranti, siadirigenti di ruolo che non di ruolo.Avverso la sentenza di secondo grado la Regione Abruzzo haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesuccessivo sulla base di sette motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito ad entrambi i ricorsi con controricorso.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisionePreliminarmente, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va consideratoincidentale, come peraltro dalla stessa indicato.Infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza comporta che, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte lealtre debbono essere proposte in via incidentale nello stessoprocesso e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, conNumero registro generale 23311/2024l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultimaN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026modalità non può considerarsi essenziale, per cuDait a pubblicazione 27/05/2026ogni ricorso successivo al primo si converte,indipendentemente dalla forma assunta e ancorché propostocon atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cuiammissibilità è condizionata al rispetto del termine diquaranta giorni di impugnazione in astratto operativi (Cass.n. 36057/2021): nel caso di specie, il termine per il ricorsoincidentale è stato rispettato.Ciò premesso, i motivi possono essere così sintetizzati.Con il primo motivo la Regione Abruzzo denuncia, in relazioneall’art. 360 co. 1, n. 4) cpc: violazione e falsa applicazionedell’art. 132 co. 1, n. 4, cpc e art. 111/6 Cost. – error inprocedendo. Si sostiene che la sentenza della Corteterritoriale aquiliana era errata laddove: i) ritenendo che ilpercorso motivazionale adottato dal giudice di primo gradoconsentisse “la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, nel rispetto dei requisiti ex art. 132 c. 2 c.p.c. e delminimo costituzionale di cui all’art. 111 c. 6 Cost.” ne facevaproprio il vulnus motivazionale, non spiegando come potesselogicamente sorreggersi una decisione che, integrato ilproprio decisum per relationem, mediante il rinvio ad altredue sentenze “che si richiamano integralmente” (Tribunale diL’Aquila e Corte d’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro,sentenze n. 254/2018 e 105/2020), con le quali i Giudici delmerito avevano rigettato (implicitamente) la domanda dideclaratoria di nullità del contratto dirigenziale concluso trala Regione Abruzzo e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], affermasse, alcontempo, la nullità del conseguente contratto diconferimento dell’incarico dirigenziale.Il motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveliuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logicNoum cehroe re gistro generale 23311/2024Numero sezionale 1433/2026ha condotto il giudice alla formazione del Npurmoerpo rdii ora ccolta generale 16503/2026convincimento, come accade quando non vi sia alcunDaat a pubblicazione 27/05/2026esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorsodecisionale nel senso che la non valutabilità del periodo disvolgimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’incarico dirigenzialeaffidatole in base alla delibera di Giunta regionale n.517/2016 ai fini della maturazione dei requisiti dipartecipazione alla selezione per l’affidamento del medesimoincarico per il periodo successivo, è stata ancorata allailliceità della prestazione ex art. 2116 cod. civ., perinosservanza delle regole di accesso alla posizionedirigenziale, con conseguente efficacia del rapporto di lavorosolo nei limiti della prestazione stessa: ciò a prescindere dalladeclaratoria di nullità della delibera indicata.Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360N ucm.e r1o r,e gistro generale 23311/2024Numero sezionale 1433/2026n. 3) cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 29N0u9m ecroo ddi r.a ccolta generale 16503/2026civ. Si ritiene che la sentenza della Corte di appelloDa,t a pubblicazione 27/05/2026impugnata in questa sede, fosse violativa del giudicatoformatosi sulla sentenza n. 105/2020 della Corte d’Appello diL’Aquila, Sezione Lavoro, richiamata nell’odierno giudizio.Il motivo è infondato.La Corte di appello, con la gravata sentenza, non è incorsa inalcuna violazione nella interpretazione del giudicato costituitodalla sentenza n. 105/2020, nella parte in cui, secondo laRegione Abruzzo, era stato statuito il rigetto implicito delladomanda di nullità del primo contratto dirigenziale, per cui,essendo divenuto definitivo il dictum sul punto, l’esperienzaprofessionale pregressa maturata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto essere positivamente considerata.Infatti, con la decisione oggi impugnata, la Corte territorialeha, invece, correttamente interpretato le pronunce n.245/2018 del Tribunale di L’Aquila e n. 105/2020 della Cortedella stessa sede, rilevando che dalle stesse, sebbene nonfossero state accolte le domande di illegittimità della d.G.R.n. 517/2016 e di nullità del conseguente contratto diaffidamento, tuttavia non poteva conseguire la legittimitàimplicita della citata delibera perché vi era stato un paleseinadempimento della Regione Abruzzo nell’adozione dell’attocon la necessità, di conseguenza, di disapplicare la suddettad.G.R. e di riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] la chiesta tutela risarcitoria.In modo esatto, quindi, è stata esclusa la sussistenza di ungiudicato implicito sulla legittimità della delibera di G.R. del2016 e del relativo contratto di affidamento.Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1, n.3) cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs.n. 165/2001, dell’art. 2116 CC. e dell'articolo 22 della leggeregionale n. 77/1999 (anche ai sensi dell’art. 12 L.R. 10 luglio2024, n. 11, norma di interpretazione autentica). Si deduceNumero registro generale 23311/2024che era errata l’affermazione (già contenuta nella sentenzaN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026di primo grado e ripresa dal Giudice dell’appello) secondo lDaat a pubblicazione 27/05/2026quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto giovarsidell’esperienza dirigenziale comunque acquisita per losvolgimento del precedente incarico effettivamenteespletato, solo che si fosse considerato che i relativi giudizidi merito, esitati nelle sentenze allegate, si erano conclusiesclusivamente con una condanna risarcitoria, e potevanodirsi consolidati gli effetti del contratto concluso tra le parti.Si precisa, quindi, che la Corte territoriale (così come, prima,il Giudice di prime cure) avrebbe dovuto valutarepositivamente l’esperienza complessivamente maturata dalladott.ssa [OSCURATO:PERSONA], al fine di apprezzarne il requisito dipartecipazione previsto dall’art. 19 del TU Pubblico Impiego;inoltre si rappresenta che era dirimente l’entrata in vigoredella L.R. 10 luglio 2024, n. 11 (recante “Disposizioni inmateria di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione:modifiche alle leggi regionali nn. 58/2023, 10/2011,46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga eulteriori disposizioni”, pubblicata nel B.U.R.A. 10 luglio 2024,n. 27 ordinario, entrata in vigore l'11 luglio 2024), il cui art.12 (rubricato “Modifiche e interpretazione autentica alla l.r.77/1999, modifiche alle ll.rr. 9/2000, 8/2019 e attuazionedell'art. 3, commi 5 e 5-ter, del d.l. 44/2023”) nel fornireun’interpretazione autentica dell’art. 22 L.R. n. 77/99, hachiarito, al comma 2, quanto segue: «Al comma 2dell'articolo 22 della l.r. 77/1999 l'espressione “o che abbianoconseguito una particolare specializzazione professionale,culturale e scientifica desumibile dalla formazioneuniversitaria e post-universitaria, da pubblicazioniscientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate peralmeno un quinquennio, anche presso la pubblicaamministrazione, in posizioni funzionali previste per l'accessoalla dirigenza” è interpretata autenticamente nel senso diricomprendere e considerare, tra le concrete esperienNzumee rod rie gistro generale 23311/2024Numero sezionale 1433/2026lavoro, anche l’attività di libera professione svoNlutmae ro ddi ara ccolta generale 16503/2026professionisti iscritti in apposito Albo e l’espressione “o chDeat a pubblicazione 27/05/2026provengano dai settori della ricerca” è interpretataautenticamente nel senso che è ricompreso e valorizzatoanche il dottorato di ricerca».Il motivo non è meritevole di accoglimento.Con riguardo alla prima parte della doglianza, va rilevato chela Corte territoriale ha scrutinato i requisiti di ammissione,relativamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], sia nonconsiderando l’incarico dirigenziale svolto in esecuzione dellacitata d.G.R. n. 517/2016, sia tenendone comunque conto(punti 5.3 e 5.4 della motivazione): ciò sulla base diaccertamenti di fatto e di una interpretazione logica eplausibile dell’avviso di selezione: entrambi correttamentemotivati.Quanto, invece, all’art. 12 della legge n. 11 del 10.7.2024,ritenuta dalla Regione Abruzzo norma di interpretazioneautentica dell’art. 22 della L.R. n. 77/1999 (mentrecontroparte la ritiene modificativa perché innovativa delladisposizione e, quindi, senza alcun carattere retroattivo),deve osservarsi che la disposizione in ogni caso non si riveladecisiva, relativamente alle parti che qui interessano, avendola Corte territoriale escluso, con una valutazione di meritoche non può essere sindacata in questa sede, che la Valenzapotesse ritenersi un soggetto proveniente dal settore dellaricerca universitaria agli effetti di cui all’art. 2 c. 3 dell’avviso,non avendo ella mai dedotto di avere partecipato allaselezione a tale titolo e che ella, pur avendo conseguito iltitolo di dottore di ricerca nel 2012, non risultava essere statatitolare di incarichi o docenza universitaria.In ordine, infine, alla incidenza dell’attività di liberaprofessione svolta da professionisti iscritti nell’albo, lacensura, relativamente alla situazione della [OSCURATO:PERSONA], da unNumero registro generale 23311/2024lato è una questione nuova, articolata solo in questa sede eN, umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026dall’altro, difetta di specificità con riguardo agli elementi chDeat a pubblicazione 27/05/2026avrebbero potuto portare alla valorizzazione della citataCon il quarto motivo si critica, ai sensi dell’art. 360 co. 1, n.3 cpc, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 115 e 116 cpc., la gravata sentenza, perché la Corteterritoriale, non attenendosi ai principi di legittimità affermatiin tema di risarcimento dei danni da perdita di chance, avevaritenuto sussistente in capo alla [OSCURATO:PERSONA] una “rilevante chancedi affidamento dell’incarico per cui è causa”, omettendo dispecificare distinzioni di chances tra i vari concorrenti, i quali,dunque, sono stati valutati alla stregua della medesimaprobabilità di essere scelti e riconoscendo una postarisarcitoria nonostante la asserita danneggiata non avesseassolto all’onere su di lei gravante.Il motivo va disatteso.Dalle argomentazioni della impugnata sentenza è possibileevincere gli elementi per i quali è stato ritenuto il rilevantegrado di probabilità di ottenere l’incarico all’esito dellaselezione: in particolare, l’essere la [OSCURATO:PERSONA] un dirigente di ruolodi altra P.A. e già funzionario addetto all’Avvocatura regionaleper lunghissimo periodo e, quindi, la sussistenza del dirittoad essere valutata unitamente agli altri quattro aspiranti,anche essi dirigenti di ruolo di altre P.P.A.A., prioritariamenterispetto a tutti gli altri dieci aspiranti non dirigenti di ruolo econ la rilevante chance di affidamento dell’incarico, come giàevidenziato nelle pronuncia di primo grado, ove era statosottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto nel 2021 altro incaricodi dirigente assimilabile a quello oggetto di causa.Con riferimento, invece, alla liquidazione del danno, deverilevarsi, sul punto, in un contesto processuale di cd. “doppiaconforme”, che i criteri di quantificazione adottati non eranoNumero registro generale 23311/2024stati idoneamente criticati come ritenuto dai giudici dNi umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026seconde cure. Data pubblicazione 27/05/2026Le censure articolate non si sostanziano, pertanto, inviolazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate,ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del meritodella vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011,Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.Solo per completezza va evidenziato che, in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione:ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. Sez.Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n.13960/2014).Deve, poi, ribadirsi che la violazione del precetto di cui all’art.2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa daquella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, non anche quando, a seguito di una incongruavalutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbiaerrato nel ritenere che la parte onerata non avesse assoltotale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n.19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti dioperatività ratione temporis applicabili.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23311/2024Nella fattispecie in esame, invece, vi è stata solo unaN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026valutazione delle risultanze istruttorie, senza alcunDaat a pubblicazione 27/05/2026violazione del principio dell’onere della prova come sopradelineato.Venendo al ricorso incidentale, con il primo motivo DanielaValenza denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e/o dell’art. 2126 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.) per avere la Corte di Appello di L’Aquila, in violazionedel giudicato formatosi tra le parti nel precedente giudizio,ritenuto nullo il precedente contratto di lavoro dirigenzialedella [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e applicabile al relativo rapporto dilavoro l’art. 2126 cod. civ.Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza edel procedimento per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., e/o dell'art. 111 Cost.(art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per avere la Corte di [OSCURATO:PERSONA]Aquila adottato una motivazione “manifestamente”affetta da una “irriducibile contraddittoria”, perplessa,apparente, nonché caratterizzata da affermazioniinconciliabili.Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. e/o degli artt. 3, comma 7, e13 del CCNL del Personale del Comparto delle Regioni e delleAutonomie Locali del 31/03/1999 (di revisione del sistemaclassificazione professionale) e/o dell’allegato A al CCNL delPersonale del Comparto delle Regioni e delle AutonomieLocali del 31/03/1999 (di revisione del sistema classificazioneprofessionale) e/o dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e/odell’art. 22 della Legge Regionale n. 77/1999 (Art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di Appello di L’Aquilaritenuto, in violazione del giudicato formatosi e/o dellepredette disposizioni, che l’attività di Avvocato svolta atempo determinato dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] per il Comune diNumero registro generale 23311/2024L’Aquila non risulterebbe essere stata svolta in posizioneN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026funzionale utile per l’accesso alla dirigenza. Data pubblicazione 27/05/2026Con il quarto motivo si critica la gravata sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e/o dell’art. 22 della Legge Regionale n.77/1999 (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) per avere la Cortedi Appello erroneamente ritenuto che l’attività lavorativaeseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di L’Aquila non potessecumularsi con quella dirigenziale svolta per la RegioneAbruzzo per la maturazione del quinquennio utile agli effettidi cui all’art. 19, c. 6, D. lgs. n. 165/2001.Con il quinto motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 22 della Legge Regionale n. 77/1999,anche ai sensi dell’art. 12 L.R. 10 luglio 2024 n. 11, norma diinterpretazione autentica, e/o dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e/o dell’art. 68 e ss. del D.P.R. n. 312/1980(Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per non avere la Corte diAppello, sulla base delle stesse, ritenuto il dottorato di ricercadella [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] di per sé utile per l’accesso allaprocedura impugnata.Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 22 della Legge Regionale n.77/1999, anche ai sensi dell’art. 12 L.R. 10 luglio 2024 n. 11,norma di interpretazione autentica, e/o dell’art. 19, comma6, del D. Lgs. n. 165/2001 (Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)non avendo la Corte di Appello considerato che anchel’attività di libera professione di Avvocato va ricompresa trale concrete esperienze di lavoro utili per l’accesso allaprocedura impugnata.Con il settimo motivo si censura la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di Appelloerroneamente ritenuto che, in base a tale disposizione, laDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dirigente di ruolo di un’altra Amministrazione,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23311/2024avesse diritto ad essere valutata, per il conferimentoN umero sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026dell’incarico dirigenziale, unitamente agli altri quattrDoat a pubblicazione 27/05/2026aspiranti anch’essi dirigenti di ruolo di altre PP.AA.,prioritariamente rispetto a tutti gli altri dieci aspiranti nondirigenti di ruolo.Tutti i suddetti motivi non meritano accoglimento perchéprospettano, talora sotto angoli visuali in parte diversi masovrapponibili, problematiche già scrutinate e ritenuteinfondate o inammissibili allorquando si è esaminato il ricorsoprincipale della Regione Abruzzo.Alla stregua di quanto esposto, sia ricorso principale chequello incidentale devono essere rigettati.Al rigetto segue la condanna di ciascuna parte ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità chesi liquidano come da dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, neltesto risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deveprovvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, semprecome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.Condanna ciascuna parte ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio cheliquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso principale e per quello incidentale, a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18.3.2026Numero registro generale 23311/2024La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1433/2026Numero di raccolta generale 16503/2026Dott.ssa Adriana DoronzDoa ta pubblicazione 27/05/2026Il cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]