CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 37168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. presso il Tribunale di Torino rigettava l'istanza del difensore dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] (rappresentante della Koko Unione s.r.I.), formulata ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen., in opposizione al decreto di distruzione di cose sequestrate (disposta, previa campionatura, dal Pubblico Ministero in data 18.11.2022 ai sensi degli artt. 260 co. 3 cod. proc. pen. e 83 co. 1 cod. proc. pen.). In particolare, rilevava il G.i.p. come í beni in sequestro - n. 18.010 mascherine KN95, n. 2.450 mascherine chirurgiche, n. 3.260 mascherine FFP2, n. 1.070 occhiali sprovvisti di protezione - siano, sebbene non alterabili in senso stretto e non di difficile o pericolosa custodia, evidentemente non commercializzabili, in quanto radicalmente sprovvisti di certificazione che ne attesti conformità e sicurezza, di marchiatura CE (per la maggior parte), di riferimenti alla data di produzione o alla data di scadenza (imminente nei pochi casi ove presente) e di informazioni in lingua italiana. 2. Avverso la detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 260 co. 3 bis cod. proc. pen., dovendosi il ricorso per cassazione proposto avverso il detto provvedimento ritenere ammissibile, come pacificamente ritenuto ammissibile, da giurisprudenza costante, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 263 co. 5 cod. proc. pen., il G.i.p. decide sull'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto, emesso dal Pubblico Ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate; invero, l'ordinanza impugnata, non potendo confermare la disposta distruzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 260 co. 3 cod. proc. pen., trattandosi di beni evidentemente non alterabili, ha comunque confermato quanto statuito dal decreto opposto ritenendo i detti beni oggetto di divieto di commercializzazione e disponendone dunque la distruzione ai sensi dell'art. 260 co. 3 bis cod. proc. pen., argomentando sul punto in maniera illogica e contraddittoria e fondando la propria decisione su annotazioni di [OSCURATO:PERSONA] inutilizzabili - in quanto contenenti osservazioni investigative svolte non in contraddittorio e ad indagini compiute - e, comunque, erroneamente valorizzate dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA]- posto che le mascherine, cosiddette di comunità, non debbono necessariamente riportare data di produzione, certificazione di conformità o marchiature CE;. inoltre, l'ordinanza impugnata di indicare precisamente quali siano, tra i beni in sequestro, quelli asseritamente presentanti le criticità atte a renderli beni non commercializzabili, in quanto palesemente generico sul punto e pertanto palesemente illegittimo; infine, l'asserita violazione del divieto di commercializzazione non può, comunque, sicuramente ritenersi sussistente - e dunque addebitabile all'indagato - a ragione della imminenza della data di scadenza (marzo 2022), atteso che al momento del sequestro, avvenuto nel marzo del 2020, i beni nella disponibilità dell'indagato erano senza dubbio regolarmente commercializzabili.3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Con un unico motivo di ricorso, l'indagato censura il provvedimento di rigetto dell'opposizione, ex art. 263/5 c.p.p. proposta avverso il decreto di distruzione delle cose sottoposte a sequestro (mascherine di vario tipo e occhiali) in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 483 e 515 c.p., deducendo l'erronea applicazione dell'art. 260, comma 3 bis, c.p.p.. 1.1. Appare opportuno evidenziare in premessa che avverso il provvedimento di cui all'art. 260 co. 3 cod. proc. pen., con il quale l'autorità giudiziaria abbia disposto l'alienazione o la distruzione delle cose suscettibili di alterazione, sottoposte a sequestro, è esperibile ex art.263 co. 5 cod. proc. pen. - da parte dei soggetti interessati, l'opposizione al G.i.p. in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (cfr. Rv. 216984). 2. Una volta decisa l'opposizione, non possono che trovare applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in merito all'impugnabilità dei provvedimenti che decidono sull'opposizione, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decid -,. sull'opposizione, proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Rv. 238507). La riconducibilità, infatti, dell'opposizione avverso il decreto di distruzione delle cose sottoposte a sequestro nella categoria più generale di cui all'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., rende ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto dell'opposizione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Rv. 242290). 3. Il P.G. nella requisitoria scritta ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per cassazione invocando l'orientamento di cui alla sentenza Sez. 3, n. 27866 del 10/05/2016, Rv. 267349, secondo cui avverso il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 260, comma terzo, cod. proc.pen., abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l'incidente di t_.,ecuzione, proponibile dinanzi allo stesso giudice, evidenziando che il ricorrente avrebbe, pertanto, dovuto proporre incidente di esecuzione, al fine di far valere le ragioni di merito esposte in ricorso. 4. Tale deduzione non tiene conto del fatto che nella fattispecie in esame la fase prodromica al ricorso per cassazione è stata già esperita e vagliata nel merito attraverso il rimedio dell'opposizione ex art. 263 quinto comma c.p.p., sulla base del condivisibile indirizzo di legittimità Rv. 216984, sicchè avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione è stato proposto il ricorso per cassazione. 4. Tanto premesso in rito, si osserva che l'ordinanza impugnata ha confermato il decreto di distruzione dei beni sequestrati al ricorrente, in relazione però all'art. 260 comma 3 bis c.p.p. e con tale ratio decidendi, a dispetto della rubrica del motivo di ricorso, in realtà il ricorrente non si confronta affatto. Ed invero, il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in punto di fatto e in punto di diritto in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 260, comma 3 bis, cod. proc. pen., dando contezza del fatto che le mascherine e gli occhiali in sequestro, come si rileva dall'annotazione di P.G. dell'Ufficio delle Dogane: sono tutti radicalmente privi di certificazione attestante la loro conformità e sicurezza; gran parte di essi, oltre ad essere sprovvisti della marchiatura CE, non contengono alct, riferimento alla data di produzione o di scadenza, sono privi di informazioni che permettano di identificare l'[OSCURATO:PERSONA] che avrebbe rilasciato la certificazione di conformità e nei casi ove presente la data di scadenza è comunque oramai imminente; spesso sono radicalmente i beni sequestrati manchino spesso, comunque, di riportare informazioni in lingua italiana. Non può dubitarsi, invero, che beni aventi determinate caratteristiche debbano assolutamente ritenersi non commercializzabili, se non altro a fronte della mancata certificazione di conformità e sicurezza (Sez. 3, sent. n. 27704 del 21.04.2010 - dep. 16.07.2010, Rv. 248133), e dunque atti ad essere legittimamente distrutti, alla luce di quanto disposto dall'art. 260 co. 3 bis cod. proc. pen.. Tali elementi danno senz'altro sufficientemente conto delle ragioni per le quali i beni in sequestro non sono commercializzabili e delle ragioni stesse del provvedimento di distruzione. 5. Le censure sviluppate dal ricorrente si traducono in realtà in censure che finiscono per mettere in discussione i presupposti di cui all'art. 260/3 c.p.p., già superati, comunque, dalla decisione di confermare il provvedimento di distruzione, ai sensi dell'art. 260 comma 3 bis c.p.p., ovvero si traducono in censure in fatto, che, nel contestare le emergenze degli atti di indagine e la loro utilizzabilità finiscono per censurare il provvedimento di sequestro, laddove più volte questa Corte ha evidenziato come sia inibita in sede di ricorso per cassazione avverso l'opposizione ex art. 263 comma 5 c.p.p. la fondatezza del sequestro, riservata in via esclusiva al tribunale del riesame dovendosi solo guardare alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo ( Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994). 6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces