CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 13887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 10184-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 504, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. cronol. 1593/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Roma, in ordine rosecuzione del giudizio dinanzi al predetto giudice. R.G. 10184/21 Rilevato che: Con atto di precetto notificato il 21.10.20, il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] ha intimato alla [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della somma di C 160.197,78, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma, in favore della società in bonis, poi dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Frosinone. Il decreto ingiuntivo era stato, peraltro, opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con successiva estinzione della procedura, da parte del tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Tale decreto veniva tuttavia munito della formula di esecutorietà su istanza della curatela fallimentare, nonostante due contratti di transazione aventi ad oggetto la causa di opposizione a precetto, stipulati fra la [OSCURATO:SOCIETA] e la società iin bonis. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto regolamento di competenza in cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, avverso l'ordinanza del giudice (del precetto) del tribunale di Roma del 26.3.21 che nell'ambito del procedimento rg. 62467/2020 aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale di Frosinone che aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Ti fallimento intimato ha prodotto memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte. Considerato che: Ric. 2021 n. 10184 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione degli artt. 615 comma 1, 27, 480 comma 3 c.p.c. e dell'art. 24 L.F., perché erroneamente il tribunale di Roma, quale giudice nel cui circondario era stato notificato il precetto, aveva declinato la propria competenza per il giudizio di opposizione allo stesso, in favore del tribunale presso cui era stato dichiarato il fallimento della società creditrice, ex art. 24 L.F.,che aveva ottenuto, quando era in bonis, il decreto ingiuntivo poi precettato. Il motivo è infondato, in quanto nel caso in cui il curatore agisca per recuperare crediti già presenti nel patrimonio del fallito anteriormente all'inizio della procedura concorsuale, non trova luogo la "vis actractiva" di cui all'art. 24 L.F. del tribunale che ha dichiarato il fallimento per le "azioni che derivano dal fallimento" poiché l'azione non trova causa nel fallimento, ma è ad esso collegato da mera occasionalità necessaria (Cass. n. 21009/20). Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi di terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione; si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che non derivano dalla procedura concorsuale tanto che possono essere oggetto di azioni esercitate o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente. Nella specie, dell'eccezione di transazione (se sia opponibile o meno alla curatela) se ne dovrà, pertanto, occupare il giudice del precetto. Spese al definitivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara la competenza del tribunale di Frosinone. Spese al definitivo. c.3,1,e„cea bt7f, - Ric. 2021 n. 10184 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.12.2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]