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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 25527/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25588/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da s é medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE ROMA n. 60832/2019 depositata il05/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.6.2021, dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa d’ufficio svolta in un procedimento penale, in quanto il difensore non aveva esperito la procedura per il recupero del credito; - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] espose di aver depositato una prima istanza di liquidazione, che era stata rigettata perché l’ufficiale giudiziario non aveva provveduto all’accesso presso l’abitazione del debitore per mancanza di mezzi; - con la se conda richiesta, il difensore d’ufficio aveva prodotto attestazione circa l’assenza di beni mobili ed immobili di proprietà dell’assistito; - il Tribunale ritenne che il provvedimento di rigetto avesse natura interlocutoria e non decisoria,sicché il difens ore avrebbe dovuto riprendere l’attività di recupero del credito: - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia ; - il Relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 DPR 115/2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché il giudice dell’opposizione non avrebbe esaminato la documentazione integrativa, prodotta unitamente alle due istanze di liquidazione, da cui risulterebbe che il debitore non era titolare di beni mobili ed immobili; attesa l’infruttuoso esperimento del recupero dei crediti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di liquidazione del difensore; - il motivo è inammissibile; - esso non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in quanto non censura la ritenuta natura interlocutoria del provvedimentoe non illustra le ragioni per l e quali il provvedimento avrebbe carattere decisorio e non sarebbe un provvedimento “allo stato degli atti”; - il ricorrente non critica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’opposizione era inammissibile perché il provvedimento del Giudice di Pace non aveva contenuto decisorio di modo che il ricorrente avrebbe dovuto presentare un’ulteriore istanza contenente la documentazione mancante; - la censura, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omesso esame dei documenti, attiene, invece, alla sussistenza dei presupposti relativi alla prova dell’infruttuoso esperimento del recupero del credito, sul quale non è fondata la decisione del giudice dell’opposizione; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - l e spese seguono la soccomben za e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez.

II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25588/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da s é medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE ROMA n. 60832/2019 depositata il05/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27.6.2021, dichiarò inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento del Giudice di Pace di rigetto dell’istanza di liquidazione degli onorari dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa d’ufficio svolta in un procedimento penale, in quanto il difensore non aveva esperito la procedura per il recupero del credito; - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] espose di aver depositato una prima istanza di liquidazione, che era stata rigettata perché l’ufficiale giudiziario non aveva provveduto all’accesso presso l’abitazione del debitore per mancanza di mezzi; - con la se conda richiesta, il difensore d’ufficio aveva prodotto attestazione circa l’assenza di beni mobili ed immobili di proprietà dell’assistito; - il Tribunale ritenne che il provvedimento di rigetto avesse natura interlocutoria e non decisoria,sicché il difens ore avrebbe dovuto riprendere l’attività di recupero del credito: - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia ; - il Relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 DPR 115/2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché il giudice dell’opposizione non avrebbe esaminato la documentazione integrativa, prodotta unitamente alle due istanze di liquidazione, da cui risulterebbe che il debitore non era titolare di beni mobili ed immobili; attesa l’infruttuoso esperimento del recupero dei crediti, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l’istanza di liquidazione del difensore; - il motivo è inammissibile; - esso non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in quanto non censura la ritenuta natura interlocutoria del provvedimentoe non illustra le ragioni per l e quali il provvedimento avrebbe carattere decisorio e non sarebbe un provvedimento “allo stato degli atti”; - il ricorrente non critica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’opposizione era inammissibile perché il provvedimento del Giudice di Pace non aveva contenuto decisorio di modo che il ricorrente avrebbe dovuto presentare un’ulteriore istanza contenente la documentazione mancante; - la censura, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omesso esame dei documenti, attiene, invece, alla sussistenza dei presupposti relativi alla prova dell’infruttuoso esperimento del recupero del credito, sul quale non è fondata la decisione del giudice dell’opposizione; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - l e spese seguono la soccomben za e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); - ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1000,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Cons
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