CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 16/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 12/06/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione alle disposizioni dell'art. 546 cod.proc.pen.; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo alcuno dei vizi presenti nell'impugnata pronuncia è causa di nullità; invero la stessa contiene un'adeguata descrizione dei fatti e delle risposte date rispetto ai motivi di appello proposti permettendo la ricostruzione del ragionamento logico giuridico svolto dal giudice di appello. In relazione al secondo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sul rinvenimento nel passamontagna utilizzato dal rapinatore del profilo genetico dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos' deciso il 15/02/2022 Il •onsigliere Es nsore A IO [OSCURATO:PERSONA]