CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoChristian Lombardi-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II Grado dellaCampania n. 2876/2024 depositata il 30/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/20261. La controversia ha origine dalla cartella di pagamento n.01720200003356941000, emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioneper conto del Comune di Erice, avente ad oggetto la TARES per l’anno 2013,iscritta a ruolo n. 2020/000654 e notificata alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 5 ottobre2021. La società ha dedotto di avere ricevuto, prima della cartella, soltantoun sollecito di pagamento del 13 giugno 2018, dell’importo di euro14.147,00, sostenendo di non avere mai ricevuto alcun avviso diaccertamento relativo al tributo richiesto.2. Sulla base di tali premesse la SOES ha proposto ricorso dinanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, deducendo sia vizipropri della cartella, sia l’insussistenza del presupposto impositivo,sostenendo di essere soltanto gestore del servizio di sosta a pagamento edi non avere la disponibilità né il possesso delle aree di parcheggio.L’Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, ha contestato i soli profiliformali e ha chiamato in causa il Comune di Erice, che però non si ècostituito.3. Con sentenza n. 177/2023 la Corte di giustizia tributaria di primogrado ha accolto il ricorso, ritenendo che la SOES non avesse ricevuto alcunavviso di accertamento e che la cartella si presentasse come atto impositivoautonomo impugnabile anche per motivi attinenti al merito della pretesa.Ha inoltre rilevato che il rapporto contrattuale fra Comune e SOES nonprecedenti sentenze della CTR Sicilia (nn. 5065 e 5066 del 2019) relativead annualità precedenti.4. Avverso tale decisione ha proposto appello il Comune di Erice,producendo in giudizio (per la prima volta) l’avviso di accertamento n. 2861del 19 ottobre 2018, sostenendo di avere ritualmente notificato tale attoalla SOES il 12 dicembre 2018 mediante raccomandata con avviso diricevimento. L’ente ha dedotto che il sollecito del 2018 costituiva attoNumero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/2026autonomamente impugnabile e che, essendo l’avviso di accertamentodivenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella potesse essereoggetto soltanto di censure relative ai suoi vizi propri. La SOES si è costituitaeccependo l’inammissibilità dell’appello, la tardività, l’inammissibilità dellanuova produzione documentale, il disconoscimento dell’avviso diaccertamento prodotto in copia e l’operatività del giudicato esternoderivante dalle citate sentenze della CTR Sicilia.5. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,con sentenza n. 2876/2024, ha accolto l’appello del Comune di Erice e hariformato integralmente la sentenza di primo grado. Il giudice di appello haritenuto ammissibile la nuova produzione documentale, qualificando ilsollecito del 2018 come atto impositivo autonomamente impugnabile erilevando che la notifica dell’avviso di accertamento del 2018, risultantedall’avviso di ricevimento prodotto, dovesse ritenersi regolare e pienamenteefficace fino a querela di falso. Ha quindi affermato che l’avviso, nonimpugnato nei termini, fosse divenuto definitivo e che la cartellarappresentasse soltanto un atto di mera riscossione, impugnabileesclusivamente per vizi propri. Da ciò ha fatto discendere l’inammissibilitàdel ricorso originario della SOES e la conferma della cartella di pagamento,con compensazione delle spese.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso il comune. L’ADER non si è invece costituita.7. Successivamente sono state depositate memorie contenentiistanza di rinuncia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare vi è un’eccezione di inammissibilità ai sensidell’art. 360-bis c.p.c. formulata dal controricorrente poiché la sentenzaimpugnata ha deciso le questioni di diritto in modo pienamente conformeNumero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/2026alla giurisprudenza della Corte di cassazione, senza che il ricorso prospettielementi idonei a mutare l’orientamento.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 360, art.1, n. 3 con riferimento al combinato disposto degli artt. 60, d.p.r. 600/1973,art. 4, comma 3, l. 890/1982, artt. 2712 e 2719 c.c., artt. 214 e 215 c.p.c.,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2.2.1. La SOES sostiene che l’avviso di accertamento n. 2861/2018,indicato nella cartella come atto presupposto, sia stato depositato in giudiziodal Comune solo in copia priva di attestazione di conformità, e che essa neabbia formalmente disconosciuto sia la conformità, sia la firma appostasull’avviso di ricevimento. La ricorrente deduce che il giudice d'appelloavrebbe violato gli artt. 214–215 c.p.c. e 2712–2719 c.c. ritenendo la copiasufficiente a provare la notifica, pur a fronte del disconoscimento, senzaimporre al Comune la produzione dell’originale.2.2. Il Comune rileva che il motivo è inammissibile e infondato,osservando che l’avviso di ricevimento prodotto contiene la firma delconsegnatario apposta alla presenza dell’agente postale, la quale fa fedefino a querela di falso, mai proposta dalla SOES. L’avviso di ricevimentorisulta integro, recante data e numeri identificativi corrispondenti all’avvisodi accertamento. Il disconoscimento della firma, secondo il controricorrente,non è idoneo senza querela di falso a superare la fede privilegiata dell’attopostale. Aggiunge che la valutazione dell’autenticità costituisceapprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e quindi noncensurabile in cassazione.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.360, art. 1, n. 4 con riferimento all’art. 115 c.p.c.3.1. La SOES lamenta che la Corte dell’appello abbia erroneamentequalificato il sollecito di pagamento n. 4292/2018 come atto presuppostodella cartella, giungendo a ritenere che la cartella fosse validamente emessaanche in base ad esso e che la mancata impugnazione del sollecitoNumero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/2026precludesse la contestazione del tributo. Secondo la ricorrente, talevalutazione costituisce errore percettivo ex art. 115 c.p.c., poiché lo stessoComune aveva indicato come unico atto presupposto l’avviso diaccertamento n. 2861/2018.3.2. Il Comune osserva che il motivo è inammissibile e infondato,ribadendo che il sollecito di pagamento è un atto impositivoautonomamente impugnabile, contenente una pretesa tributaria completanell’an e nel quantum, secondo giurisprudenza consolidata dellaCassazione. Pertanto la mancata impugnazione del sollecito rende definitivala pretesa tributaria per la TARES 2013, con conseguente inammissibilitàdel ricorso introduttivo della SOES. Il Comune precisa inoltre che, anche avoler considerare la natura del sollecito, la questione risulta comunquesuperata dalla produzione in appello dell’avviso di accertamento, ritenutovalidamente notificato dal giudice di secondo grado.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione art. 360, art.1, n. 5.4.1. La SOES denuncia un errore motivazionale della sentenzad’appello, per aver ritenuto che la cartella fosse validamente preceduta dallanotifica del sollecito di pagamento, nonostante l’atto presupposto fosseesclusivamente l’avviso di accertamento. Il giudice d’appello avrebbe cosìomesso di considerare un fatto decisivo, cioè la mancata prova della notificadell’avviso di accertamento.4.2. Il Comune sostiene che il motivo sia inammissibile, poiché laCorte d’appello ha accertato in fatto la regolarità della notifica dell’avviso diaccertamento sulla base dell’avviso di ricevimento e che tale valutazionerientra nell’ambito riservato al giudice di merito. Sottolinea inoltre che laquestione del sollecito non era decisiva, essendo la pretesa tributaria ormaidefinitiva per mancata impugnazione dell’avviso di accertamento.5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce l’error in procedendo e laviolazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., ed ilNumero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/2026contrasto con giudicato esterno e violazione del bis in idem, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3).5.1. La CTR, pur avendo dato atto del deposito da parte di SOES didue sentenze della CTR Sicilia (nn. 5065 e 5066/2019) affermate comepassate in giudicato e riguardanti il medesimo rapporto d’imposta tra lestesse parti, avrebbe completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezionedi giudicato esterno e sul consequenziale obbligo di conformarsi allaprecedente decisione. Il ricorrente sostiene che la CTR avrebbe dovutoriconoscere l’efficacia vincolante di tali sentenze, che avrebbero escluso ladebenza della TARSU proprio in relazione al medesimo rapportocontrattuale di gestione della sosta a pagamento.5.2. Il Comune eccepisce innanzitutto che la doglianza èinammissibile, poiché l’eccezione di giudicato esterno sarebbe stataintrodotta tardivamente tramite memoria, costituendo domanda nuovavietata dall’art. 57 d.lgs. 546/1992. Aggiunge che, comunque, non visarebbe identità di parti nelle sentenze invocate come giudicato, perché ilComune di Erice non era parte dei procedimenti definiti con le sentenze CTRn. 5065/2019 e n. 5066/2019; pertanto, mancherebbe un presuppostoessenziale per configurare un giudicato esterno opponibile. Sottolineainoltre che il giudicato tributario resta circoscritto allo specifico annod’imposta, non potendo espandersi ad annualità diverse.6. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l’omessa e/o insufficientemotivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5).6.1. La CTR, pur richiamando nella parte espositiva l’eccezione digiudicato esterno basata sulle citate sentenze passate in giudicato, avrebbeomesso qualsiasi valutazione autonoma sulla sua applicabilità al casoconcreto. Tale omissione, secondo il ricorrente, integra un viziomotivazionale, essendo la questione idonea a definire l’intera controversia.Numero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/20266.2. Il Comune ribadisce che la questione del giudicato esterno erainammissibile e tardiva; pertanto, l’omessa motivazione su di essa noncostituirebbe vizio, essendo la CTR legittimata a non pronunciarsi suquestioni non ritualmente introdotte. Inoltre, anche nel merito, il giudicatonon sarebbe applicabile per carenza di identità di parti, oggetto e annualità.7. Con nota del 9 marzo 2026 il difensore di parte ricorrente harappresentato che le parti, al fine di definire la presente ed altrecontroversie tra le stesse pendenti, hanno congiuntamente condiviso unaccordo transattivo (depositato unitamente e congiuntamente al presenteautorizzazione alla richiesta di sopravvenuta cessazione della materia delcontendere e che la G.M. con successiva deliberazione n° 44 del20.2.2026 ha autorizzato il Sindaco alla rinuncia del presenteprocedimento , concludendo per la presa d’atto della rinuncia concompensazione delle spese.8. Deve quindi ritenersi cessata, tra le parti, la materia del contenderee va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza.Come, difatti, già statuito dalla Corte, nel caso in cui nel corso delgiudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordoconvenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere,con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, nonessendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicatedagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare undisinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi,una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (v. Cass., 19 aprile 2023, n.10483; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26299;Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 13 settembre 2007, n.19160).9. Le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate trale parti.Numero registro generale 18941/2024Numero sezionale 4078/2026Numero di raccolta generale 15087/2026Data pubblicazione 19/05/2026Nemmeno sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosidi misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e cassasenza rinvio l’impugnata sentenza; compensa, tra le parti, le spesedell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto