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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2022

ECLI:EU:T:2022:803
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0046_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Causa T‑46/22) ( 1 ) «Appalti pubblici di servizi – Bando di gara – Gestione completa della struttura di servizi per la prima infanzia del Parlamento a Bruxelles – Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara – Offerta anormalmente bassa – Conformità di un’offerta con le condizioni previste dal capitolato d’oneri – Obbligo di motivazione – Errori manifesti di valutazione»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo non suffragato da argomenti precisi – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 16)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza [Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I, punto 31.1] (v. punti 23-26, 31)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punto 27)

4. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di sentire l’offerente – Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del carattere anormalmente basso dell’offerta – Valutazione in due tempi – Elementi da prendere in considerazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, allegato I, punti 23.1 e 23.2) (v. punti 43-46)

5. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo di motivazione – Portata – Necessità che l’amministrazione aggiudicatrice esponga dettagliatamente il proprio ragionamento in mancanza di una richiesta in tal senso – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, § 3) (v. punti 47, 48)

6. Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Artt. 263 e 268 TFUE) (v. punto 87) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, incluse le spese relative al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 109 del 7.3.2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0046_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 dicembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Causa T‑46/22) ( 1 ) «Appalti pubblici di servizi – Bando di gara – Gestione completa della struttura di servizi per la prima infanzia del Parlamento a Bruxelles – Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara – Offerta anormalmente bassa – Conformità di un’offerta con le condizioni previste dal capitolato d’oneri – Obbligo di motivazione – Errori manifesti di valutazione» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo non suffragato da argomenti precisi – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 16) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di fornire un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso – Insussistenza [Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, §§ 2 e 3, a), e allegato I, punto 31.1] (v. punti 23-26, 31) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Valutazione alla luce delle informazioni a disposizione del ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punto 27) 4. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di sentire l’offerente – Esame da parte dell’amministrazione aggiudicatrice del carattere anormalmente basso dell’offerta – Valutazione in due tempi – Elementi da prendere in considerazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, allegato I, punti 23.1 e 23.2) (v. punti 43-46) 5. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Offerta anormalmente bassa – Obbligo di motivazione – Portata – Necessità che l’amministrazione aggiudicatrice esponga dettagliatamente il proprio ragionamento in mancanza di una richiesta in tal senso – Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 170, § 3) (v. punti 47, 48) 6. Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni (Artt. 263 e 268 TFUE) (v. punto 87) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo, incluse le spese relative al procedimento sommario. ( 1 ) GU C 109 del 7.3.2022.
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