CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena, al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione e della sospensione condizionale della pena, sono riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la pena, come ridotta, è stata ritenuta congrua rispetto alle modalità gravi con cui è stato consumato il reato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichi P.Q.Ma be àtatiki 2