CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1950. avverso la sentenza resa il 13 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si associa e insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa 11. Marzo 2010 dal Tribunale di Bergamo che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione di un'opera d'arte del maestro [OSCURATO:PERSONA] commessa nel luglio 2007. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato a seguito del decorso del termine di prescrizione già prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello. 2.2 Violazione dell'articolo 648 cod.pen. per assenza dell'elemento materiale del reato poiché è emerso chiaramente che l'imputato anziché acquistare la materiale disponibilità del quadro allo scopo di trattenerlo o di consegnarlo ad altri si è assunto esclusivamente il compito di fare da tramite tra chi materialmente lo deteneva e l'Autorità di P.G. dinanzi alla quale Mascheroni si presentava subito dopo l'incontro con Benedetti e Pedercini, per consegnare il quadro di [OSCURATO:PERSONA]. i giudici di merito hanno fondato la responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale, omettendo di considerare che questi ha dichiarato soltanto che sapeva che il quadro aveva qualche problema in ordine alla dichiarazione di autenticità. Se è vero che le circostanze in cui gli venne consegnato il quadro potevano insospettirlo, ciò comunque non integra il dolo di ricettazione che non è ammissibile nella sua forma eventuale. Inoltre é stata riconosciuta una inesistente presunzione di consapevolezza della provenienza illecita del bene, invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico dell'imputato, che deve dimostrare di non conoscere la provenienza illecita del bene. Va poi considerato che il delitto di ricettazione presuppone il dolo inteso come scopo di trarre per sé od altri un profitto, mentre nel caso in esame lo scopo di trarre il profitto non era legato alla ricezione materiale del bene, ma alle false dichiarazioni rese ai Carabinieri. 3.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento della sentenza impugnata. 3.111 primo motivo è manifestamente infondato poiché nel valutare la prescrizione del reato il ricorrente non considera che nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata sicché, a prescindere dalle eventuali sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il detto termine non è ancora maturato. 3.2 Il secondo motivo è fondato. La fattispecie criminosa prevista dall'art. 648 cod, pen. è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (acquisto, ricezione , occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). Ne consegue che integra gli estremi del delitto di ricettazione colui che si intromette nella catena di possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella condotta dell'imputato il quale si era intromesso , dietro adeguato compenso per favorire lo scambio di un titolo di credito di provenienza delittuosa tra il prenditore e il cedente). (Sez. 2, Sentenza n. 30062 del 16/06/2003 Ud. (dep. 17/07/2003 ) Rv. 226569 - 01) Il dolo del delitto di ricettazione, secondo la dottrina risalente, ma sempre valida, è misto, perché generico quanto alla coscienza e volontà di ricevere cose provenienti da delitto, e specifico quanto appunto al fine di trarne profitto per sé o per terzi. La corte di appello ha respinto le doglianze difensive sul presupposto che Mascheroni avesse il possesso del quadro, perché si era presentato con il dipinto ai Carabinieri dichiarando falsamente di esserne il proprietario, nel rispetto delle indicazioni ricevute da coloro che glielo avevano poco prima consegnato, e fosse consapevole della sua provenienza illecita. Deve tuttavia rilevarsi che la condotta dell'imputato, che si è limitato a prendere in consegna il bene per restituirlo al personale di P.G., non integra l'elemento materiale della ricettazione che consiste nell'acquisto del possesso o nell'attività di intermediazione nell'acquisto di altri, mentre nel caso in esame la condotta dell'imputato si inserisce nel processo di restituzione del bene trafugato. Inoltre la corte non spiega in maniera logica e congrua alle risultanze processuali da dove emerga la prova che l'imputato, nel ricevere il quadro allo scopo di consegnarlo ai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] patrimonio artistico, avesse la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto e si proponesse di perseguire un profitto tramite la ricezione del bene. La consapevolezza non sembra potersi desumere dalle dichiarazioni dell'imputato, il quale ha sostenuto di sapere che il quadro non aveva ottenuto la dichiarazione di autenticità; questa affermazione viene valorizzata dalla corte a riprova del dolo di ricettazione, quantomeno nella forma del dolo eventuale, intesa come accettazione del rischio che il quadro fosse un'opera di provenienza illecita, ma sembra porsi in contrasto con il dolo richiesto per il reato contestato, avente ad oggetto un'opera autentica trafugata. La Corte, inoltre, ha ritenuto che l'imputato comunque perseguiva un suo personale profitto attraverso la ricezione del quadro, profitto legato ad eventuali e possibili favori non meglio precisati che gli sarebbero stati promessi da Benedetti e Pedercini, nel cui interesse operava. Ma la corte non ha adeguatamente argomentato in ordine allo specifico profitto perseguito dall'imputato al momento della ricezione del bene, considerato che aveva l'incarico di restituire il bene alla [OSCURATO:PERSONA] , e tale condotta non poteva comportare alcuno specifico vantaggio, qualora fosse stato certo della sua provenienza illecita. Peraltro il vantaggio promesso all'imputato dai suoi mandanti sembra connesso piuttosto alla falsa dichiarazione resa alla P.G. in ordine alla titolarità del quadro, condotta intervenuta dopo la ricezione. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio sui punti suindicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere es