CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15521/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala del 30 settembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato in ogni caso, anche volendo accogliere la tesi in esso sostenuta per cui la falsità delle generalità determinerebbe l'invalidità del verbale di perquisizione, è manifestamente infondato, atteso che egli è stato condannato per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., che richiede solo che le false dichiarazioni siano dichiarate ad un pubblico ufficiale, e non per quello punito dall'art. 495 cod. pen., che richiede che le generalità vengano trasfuse in un atto pubblico; - che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che non può trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima perché, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità (Sez. 5, n. 4264 del 06/12/2021, dep. 2022, Orlando, Rv. 282740; Sez. 5, n. 15654 del 05/02/2014, Vlatko, Rv. 259876); - che pure il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale ben chiarito in motivazione perché, nel caso concreto, l'offesa non risulta particolarmente tenue, essendo il reato stato commesso al fine di eludere le sanzioni conseguenti alla violazione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d