Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 39472/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21706/2023 - Rel.

Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (in esso assorbito il reato di cui agli artt. 48, 479 in relazione all'art. 476 co. 2 cod. pen.); Dato atto che la difesa dell'imputato ha depositato telematicamente una memoria in data 19 settembre 2024, memoria di cui non può tenersi conto siccome non rispettosa del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), sono manifestamente infondati, perché la Corte distrettuale ha offerto, 1) sul tema del proscioglimento ex art. 131-bis, una motivazione non manifestamente illogica nell'ottica del vaglio di non particolare tenuità dell'offesa recata al bene giuridico tutelato dalla duplice dichiarazione del prevenuto e, 2) sulla questione del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, una motivazione completa, evidenziando quali fossero gli indicatori che lasciavano ritenere sussistente il rischio di recidiva; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è aspecifico in quanto non fronteggia le argomentazioni della Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), laddove quest'ultima ben chiariva come l'imputato avesse già beneficiato della sostituzione di pena e che ciò fosse ostativo ex art. 59 co. 1 lett. a)

I. 689/1981 ad una nuova sostituzione, in quanto il nuovo reato è stato commesso nel triennio della revoca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21706/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (in esso assorbito il reato di cui agli artt. 48, 479 in relazione all'art. 476 co. 2 cod. pen.); Dato atto che la difesa dell'imputato ha depositato telematicamente una memoria in data 19 settembre 2024, memoria di cui non può tenersi conto siccome non rispettosa del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), sono manifestamente infondati, perché la Corte distrettuale ha offerto, 1) sul tema del proscioglimento ex art. 131-bis, una motivazione non manifestamente illogica nell'ottica del vaglio di non particolare tenuità dell'offesa recata al bene giuridico tutelato dalla duplice dichiarazione del prevenuto e, 2) sulla questione del riconoscimento della sospensione condizionale della pena, una motivazione completa, evidenziando quali fossero gli indicatori che lasciavano ritenere sussistente il rischio di recidiva; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è aspecifico in quanto non fronteggia le argomentazioni della Corte di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), laddove quest'ultima ben chiariva come l'imputato avesse già beneficiato della sostituzione di pena e che ciò fosse ostativo ex art. 59 co. 1 lett. a) I. 689/1981 ad una nuova sostituzione, in quanto il nuovo reato è stato commesso nel triennio della revoca; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 39472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris