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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05613/2023

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ORDINANZA sul ricorso 16420-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 465 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 205/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 196/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 19 maggio 2017, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Enna, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avente ad oggetto, in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento in area C/1, superiore a quello posseduto in B3, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento per il periodo 1.4.2005/31.1.2008, rigettava la domanda, per il resto confermata, limitatamente al periodo successivo al 2.1.2008 ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'esecuzione, in piena autonomia, di una determinata tipologia di pratiche relativamente a tutte le fasi del singolo processo produttivo, dall'istruttoria all'acquisizione dei dati e documenti, alla valutazione ed alla decisione finale, fatta salva la firma del provvedimento spettante al dirigente e la riconducibilità di tali mansioni all'area C/1, limitando tuttavia il riconoscimento alla data, 2.1.2008, del deposito del ricorso introduttivo; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Fichera, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia su risultanze istruttorie desunte solo da alcune testimonianze assunte come definitive e decisive pur a fronte di altre di segno contrario; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 1362 e ss. c.c., 13, 16 e 24 CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 1998/2001, con riferimento all'interpretazione delle declaratorie contrattuali di cui alla classificazione del personale recata dai CCNL 1998/2001 e 2006/2009, l'Istituto ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'errata interpretazione della disciplina contrattuale in materia di inquadramento professionale e, in particolare, del riferimento alla competenza del lavoratore con mansioni riconducibili all'area C/1 a svolgere tutte le fasi del processo produttivo, nella specie non riscontrabile per non avere la lavoratrice competenze decisionali implicanti l'assunzione della piena responsabilità dell'attività; che il primo motivo deve ritenersi inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 17702/2015 e Cass. n. 13485/2014), secondo cui le determinazioni e valutazioni istruttorie "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"; che, dal canto suo, il secondo motivo risulta infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019) secondo cui il riferimento operato nella declaratoria contrattuale relativa all'area C/1 a "tutte le fasi del processo" va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale a quello finale, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale e alla conseguente assunzione di responsabilità esterna; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese, non avendo la Fichera, pur ritualmente intimata, svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16420-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 465 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 205/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 196/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 19 maggio 2017, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Enna, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avente ad oggetto, in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento in area C/1, superiore a quello posseduto in B3, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento per il periodo 1.4.2005/31.1.2008, rigettava la domanda, per il resto confermata, limitatamente al periodo successivo al 2.1.2008 ; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'esecuzione, in piena autonomia, di una determinata tipologia di pratiche relativamente a tutte le fasi del singolo processo produttivo, dall'istruttoria all'acquisizione dei dati e documenti, alla valutazione ed alla decisione finale, fatta salva la firma del provvedimento spettante al dirigente e la riconducibilità di tali mansioni all'area C/1, limitando tuttavia il riconoscimento alla data, 2.1.2008, del deposito del ricorso introduttivo; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Fichera, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver fondato la propria pronunzia su risultanze istruttorie desunte solo da alcune testimonianze assunte come definitive e decisive pur a fronte di altre di segno contrario; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 1362 e ss. c.c., 13, 16 e 24 CCNL del comparto [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 1998/2001, con riferimento all'interpretazione delle declaratorie contrattuali di cui alla classificazione del personale recata dai CCNL 1998/2001 e 2006/2009, l'Istituto ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'errata interpretazione della disciplina contrattuale in materia di inquadramento professionale e, in particolare, del riferimento alla competenza del lavoratore con mansioni riconducibili all'area C/1 a svolgere tutte le fasi del processo produttivo, nella specie non riscontrabile per non avere la lavoratrice competenze decisionali implicanti l'assunzione della piena responsabilità dell'attività; che il primo motivo deve ritenersi inammissibile alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 17702/2015 e Cass. n. 13485/2014), secondo cui le determinazioni e valutazioni istruttorie "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata"; che, dal canto suo, il secondo motivo risulta infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019) secondo cui il riferimento operato nella declaratoria contrattuale relativa all'area C/1 a "tutte le fasi del processo" va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale a quello finale, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale e alla conseguente assunzione di responsabilità esterna; che, pertanto, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese, non avendo la Fichera, pur ritualmente intimata, svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
Sentenza Cassazione n. 05613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris