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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32836/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/03/2021 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ii Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 marzo 2021 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 6 febbraio 2019 del GUP del Tribunale di Macerata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nell'illecita coltivazione e detenzione di stupefacente da cui era possibile ricavare 179.311 dosi di rnarijuana.

2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo deduce il vizio di motivazione perché la condanna era fondata sulla consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero e non sulla perizia disposta dal GUP.

Contesta la quantità del reperto sequestrato, sostenendo che era pari a 3 chili e non a 64 chili e precisando che non era stato correttamente individuato il peso netto dello stupefacente.

Afferma inoltre che, in ogni caso, non era esaustiva la consulenza del Pubblico ministero, poiché il laboratorio della polizia scientifica si era limitato a un'indagine superficiale, senza effettuare il materiale conteggio delle piante né effettuare ia selezione dei campioni da analizzare.

Conclude che l'accertamento avrebbe dovuto limitarsi al solo materiale rinvenuto dal perito che esprimeva un THC pari a 48,735 grammi.

Con il secondo deduce la violazione di legge perché era stata applicata l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni che hanno già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha chiarito infatti che la perizia eseguita nel corso del giudizio abbreviato non aveva fornito alcun elemento significativo atto a smentire i risuitati dell'accertamento tecnico effettuato in sede d'indagine, previo campionamento di 22 piante scelte casualmente dalla popolazione campionaria, da cui era stato fatto un prelievo tra foglie e infiorescenze di 3 grammi circa ciascuna.

Era stato accertato che i 22 reperti presentavano una percentuale media di principio attivo intorno al 7% e che analoga percentuale era stata riscontrata nella busta di 155 grammi di marijuana già essiccata e rinvenuta sempre nella disponibiiità dell'imputato.

I Giudici hanno poi osservato che il peso netto totale del sequestro era stato stimato attraverso la valutazione media del peso netto di dieci esemplari vegetali scelti casualmente all'interno della popolazione campionaria e moltiplicato per il numero di piante sequestrate (480), risultanti dal verbale di polizia giudiziaria.

Pertanto, hanno motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui era stato calcolato il peso lordo anziché il peso netto.

Dopo aver ricostruito in dettaglio tutte le operazioni compiute dalla polizia giudiziaria secondo i verbali in atti, ivi compresa la defoliazione delle piante eseguita per ragioni logistiche dopo molto tempo dalla consulenza dell'ausiliario del Pubblico ministero, i Giudici hanno ulteriormente considerato che i risultati della consulenza tecnica erano maggiormente affidabili perché eseguita nelle immediatezze nel sequestro, quando i reperti non erano ancora decaduti.

Ciò nondimeno, il Perito nominato dal GUP ha potuto constatare che il valore di THC nei reperti meglio conservati era quello indicato dal Consulente del Pubblico JaM m:nistero, il che confermava, per altra via, la correttezza dell'operato dell'ausiliario del Pubblico ministero.

La difesa non ha contestato la falsità dei verbali della polizia giudiziaria, ma ha lamentato l'adesione dei Giudici alla consulenza piuttosto che alla per zia.

Del pari, i Giudici non hanno dubitato della veridicità dei verbali e della correttezza delle operazioni della polizia giudiziaria e hanno spiegato con argomenti logici e razionali per quali motivi hanno ritenuto maggiormente affidabi!e il dato tecnico emerso nella fase investigativa piuttosto che quello emerso nella perizia disposta dal GUP.

I Giudici hanno ulteriormente considerato che la quantificazione del numero di piante era possibile senza l'ausilio di strumentazione, perché i filari delle piante erano nettamente visibili e occupavano un'area delimitata, circostanza non contestata dalla difesa.

L'enorme quantità di stupefacente sequestrato (oltre alle 480 piante anche i 155 grammi in busta), con un principio attivo THC pari a 4,5 chili e per un numero di dosi ricavabili pari a 179.131, è compatibile con l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza nelle sentenze a Sezioni Unite Biondi (n. 36258 del 24 maggio 2012) e Polito (n. 14722 del 30/01/2020).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in .data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/03/2021 della Corte di appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ii Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 marzo 2021 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza in data 6 febbraio 2019 del GUP del Tribunale di Macerata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nell'illecita coltivazione e detenzione di stupefacente da cui era possibile ricavare 179.311 dosi di rnarijuana. 2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione perché la condanna era fondata sulla consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero e non sulla perizia disposta dal GUP. Contesta la quantità del reperto sequestrato, sostenendo che era pari a 3 chili e non a 64 chili e precisando che non era stato correttamente individuato il peso netto dello stupefacente. Afferma inoltre che, in ogni caso, non era esaustiva la consulenza del Pubblico ministero, poiché il laboratorio della polizia scientifica si era limitato a un'indagine superficiale, senza effettuare il materiale conteggio delle piante né effettuare ia selezione dei campioni da analizzare. Conclude che l'accertamento avrebbe dovuto limitarsi al solo materiale rinvenuto dal perito che esprimeva un THC pari a 48,735 grammi. Con il secondo deduce la violazione di legge perché era stata applicata l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni che hanno già trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha chiarito infatti che la perizia eseguita nel corso del giudizio abbreviato non aveva fornito alcun elemento significativo atto a smentire i risuitati dell'accertamento tecnico effettuato in sede d'indagine, previo campionamento di 22 piante scelte casualmente dalla popolazione campionaria, da cui era stato fatto un prelievo tra foglie e infiorescenze di 3 grammi circa ciascuna. Era stato accertato che i 22 reperti presentavano una percentuale media di principio attivo intorno al 7% e che analoga percentuale era stata riscontrata nella busta di 155 grammi di marijuana già essiccata e rinvenuta sempre nella disponibiiità dell'imputato. I Giudici hanno poi osservato che il peso netto totale del sequestro era stato stimato attraverso la valutazione media del peso netto di dieci esemplari vegetali scelti casualmente all'interno della popolazione campionaria e moltiplicato per il numero di piante sequestrate (480), risultanti dal verbale di polizia giudiziaria. Pertanto, hanno motivatamente confutato la tesi difensiva secondo cui era stato calcolato il peso lordo anziché il peso netto. Dopo aver ricostruito in dettaglio tutte le operazioni compiute dalla polizia giudiziaria secondo i verbali in atti, ivi compresa la defoliazione delle piante eseguita per ragioni logistiche dopo molto tempo dalla consulenza dell'ausiliario del Pubblico ministero, i Giudici hanno ulteriormente considerato che i risultati della consulenza tecnica erano maggiormente affidabili perché eseguita nelle immediatezze nel sequestro, quando i reperti non erano ancora decaduti. Ciò nondimeno, il Perito nominato dal GUP ha potuto constatare che il valore di THC nei reperti meglio conservati era quello indicato dal Consulente del Pubblico JaM m:nistero, il che confermava, per altra via, la correttezza dell'operato dell'ausiliario del Pubblico ministero. La difesa non ha contestato la falsità dei verbali della polizia giudiziaria, ma ha lamentato l'adesione dei Giudici alla consulenza piuttosto che alla per zia. Del pari, i Giudici non hanno dubitato della veridicità dei verbali e della correttezza delle operazioni della polizia giudiziaria e hanno spiegato con argomenti logici e razionali per quali motivi hanno ritenuto maggiormente affidabi!e il dato tecnico emerso nella fase investigativa piuttosto che quello emerso nella perizia disposta dal GUP. I Giudici hanno ulteriormente considerato che la quantificazione del numero di piante era possibile senza l'ausilio di strumentazione, perché i filari delle piante erano nettamente visibili e occupavano un'area delimitata, circostanza non contestata dalla difesa. L'enorme quantità di stupefacente sequestrato (oltre alle 480 piante anche i 155 grammi in busta), con un principio attivo THC pari a 4,5 chili e per un numero di dosi ricavabili pari a 179.131, è compatibile con l'aggravante dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza nelle sentenze a Sezioni Unite Biondi (n. 36258 del 24 maggio 2012) e Polito (n. 14722 del 30/01/2020). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in .data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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