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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20884/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B ertussi, difensore di C hiarini S ergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Brescia ha respinto l'istanza di riesame propostaavverso due ordinanze, la prima del 04/12/2024 , con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcereper i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 55),di ricettazione, di riciclaggio ( capi 58 e 65 ) e di detenzione e cession e di armi comuni da sparo e munizioni ( capi 59 , 60 , 61 , 66 ) , e la seconda del 07/12/2024, con cui aveva applicato la medesima misura per due ulteriori condotte di detenzione di armi e munizioni accertate in sede di perquisizione eseguita in occasione della notifica del primo provvedimento.

2. Avverso la suddett a ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione di leggee difetto di motivazione in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990(capo n. 55).Dagli elementi indiziari raccolti non emergerebbe che sia stato il ricorrente a realizzare l'intercapedine nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] dove sono stati occultati sette chilogrammi di cocaina .

La prospettazione accusatoria sarebbe, sul punto, smentita dalla conversazione, evocata quale allegato 5 all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rit.504/22 prog. 1074 ) , nel corso della quale,nel commentare la vicenda , il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ipotizzano che la creazione del vano fosse statafatta in Belgio , dove la v ettura era rimasta per una settimana.

Del resto l'apertura era stata occultata da stucco e verniciatura che non poteva essere apposta nella carrozzeria dell'indagato. 2.2.Violazione di legge in relazione all'art . 309 , comma 9 , cod. proc. pen. in relazione all’omesso annullamento dell'ordinanza genetica per assoluta mancanza dimotivazione sulla sussistenza de ll ’ aggravante di cui all'art . 416 - bis .1 cod . pen . in riferimento ai reati di cui ai capi 58, 59 e 65 , in quanto tale vizio non poteva essere emendato dal Tribunaleper il riesame, il cui potere integrativo si riferisce unicamente alla motivazione insufficientee non a quella assente. 2.3.Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari,mancando il pericolo concreto e attuale di reci divanza , tenuto anche conto deltempo intercorso dall'ultima delle condotte contestate ( oltre due anni ) .

In subordine la difesa deduce l’illogicità della motivazione in riferimento alla inidoneità di misure meno afflittivea tutelare le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché difetta di autosufficienza, evocando il contenuto di atti processuali non riprodotti né allegati, sia perché attiene al contenuto di intercettazioni telefoniche, la cui interpretazione, nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, è riservata ai giudici di merito (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Peraltro, esso è anche manifestamente infondato in quanto, secondo l'ordinanza impugnata,la [OSCURATO:PERSONA], dove sono stati occultati e, poi, rinvenuti sette chilogrammi di cocaina, è stata portata nell'autofficina del ricorrente, come emerge dalle riprese del sistema di videosorveglianza.

Nelle conversazioni successive, oggetto di intercettazione, il ricorrente si è riferitoesplicitamente alle modifiche effettuate nell'autovettura e siè vanta to della sua capacità di realizzare nascondigli all'interno di veicoli.

Il Tribunale per il riesame, con motivazione né manifestamente illogica né irragionevole, e, quindi, non censurabile in questa sede, ha ritenuto tali conversazioni di significato univoco. 2.

Il secondo motivodi ricorso è fondato.

L'aggravanteprevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., hanatura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale di agevolare il sodalizio mafioso, per cui lafinalità perseguita dall'autore del delitto dev e essere oggetto di una rigorosa verifica, seppur nei limiti della gravità indiziaria propria della fase cautelare.

Nel caso di specie la motivazione non è idonea a sorreggere la sussistenza dell’aggravantecon riferimento ai reati di cui ai capi 58, 59 e 65, in quanto basata unicamente sulla esistenza di rapporti di collaborazione e fiducia con i Tripodi, famiglia che, secondo la stessa ordinanza, avrebbe dato vita a una associazionedi ‘ndranghetaattiva nel territorio bresciano.

Tale profilo, però , è del tutto generico e apparedi per sé non dirimente, in quanto la finalità agevolatrice non può ritenersi insita nellasemplice esistenza di rapporti con la famiglia Tripodi .

Manca, cioè, qualsiasi riferimento specifico alle condotte contestate ai suddetti capi e agli elementi da cui dedurre che esse sono state commesse con la finalità di agevolare il sodalizio.

Sul punto, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio.

2.2. In tale sede saranno oggetto di rinnovata valutazione anche la sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari, in quanto, in riferimento alla prima ordinanza, la doppia presunzione di cui all’art. 275 comma 3, c od. proc. pen., potrà essere applicabile solo laddove si ritenga sussistente l'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen.

Dovrà essere oggetto di nuovo esame anche il profilo cautelare in relazione ai reati didetenzione di una pistola priva di matricola e punzonatura e di due cartucce, in quanto nella motivazione dell’ordinanza impugnata esso non è stato oggetto di autonoma valutazione ma è stato ritenuto aggravare le esigenze sussistenti in relazione ai reati oggetto della prima ordinanza.

3. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi sopra indicati, e alla sussistenza e gravità delle esigenze cuatelari.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma7, cod. p roc . p en .

M anda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] B ertussi, difensore di C hiarini S ergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il T ribunale di Brescia ha respinto l'istanza di riesame propostaavverso due ordinanze, la prima del 04/12/2024 , con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcereper i reati di spaccio di sostanze stupefacenti (capo 55),di ricettazione, di riciclaggio ( capi 58 e 65 ) e di detenzione e cession e di armi comuni da sparo e munizioni ( capi 59 , 60 , 61 , 66 ) , e la seconda del 07/12/2024, con cui aveva applicato la medesima misura per due ulteriori condotte di detenzione di armi e munizioni accertate in sede di perquisizione eseguita in occasione della notifica del primo provvedimento. 2. Avverso la suddett a ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di leggee difetto di motivazione in relazione agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990(capo n. 55).Dagli elementi indiziari raccolti non emergerebbe che sia stato il ricorrente a realizzare l'intercapedine nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] dove sono stati occultati sette chilogrammi di cocaina . La prospettazione accusatoria sarebbe, sul punto, smentita dalla conversazione, evocata quale allegato 5 all'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Rit.504/22 prog. 1074 ) , nel corso della quale,nel commentare la vicenda , il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ipotizzano che la creazione del vano fosse statafatta in Belgio , dove la v ettura era rimasta per una settimana. Del resto l'apertura era stata occultata da stucco e verniciatura che non poteva essere apposta nella carrozzeria dell'indagato. 2.2.Violazione di legge in relazione all'art . 309 , comma 9 , cod. proc. pen. in relazione all’omesso annullamento dell'ordinanza genetica per assoluta mancanza dimotivazione sulla sussistenza de ll ’ aggravante di cui all'art . 416 - bis .1 cod . pen . in riferimento ai reati di cui ai capi 58, 59 e 65 , in quanto tale vizio non poteva essere emendato dal Tribunaleper il riesame, il cui potere integrativo si riferisce unicamente alla motivazione insufficientee non a quella assente. 2.3.Violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari,mancando il pericolo concreto e attuale di reci divanza , tenuto anche conto deltempo intercorso dall'ultima delle condotte contestate ( oltre due anni ) . In subordine la difesa deduce l’illogicità della motivazione in riferimento alla inidoneità di misure meno afflittivea tutelare le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché difetta di autosufficienza, evocando il contenuto di atti processuali non riprodotti né allegati, sia perché attiene al contenuto di intercettazioni telefoniche, la cui interpretazione, nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza, è riservata ai giudici di merito (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Peraltro, esso è anche manifestamente infondato in quanto, secondo l'ordinanza impugnata,la [OSCURATO:PERSONA], dove sono stati occultati e, poi, rinvenuti sette chilogrammi di cocaina, è stata portata nell'autofficina del ricorrente, come emerge dalle riprese del sistema di videosorveglianza. Nelle conversazioni successive, oggetto di intercettazione, il ricorrente si è riferitoesplicitamente alle modifiche effettuate nell'autovettura e siè vanta to della sua capacità di realizzare nascondigli all'interno di veicoli. Il Tribunale per il riesame, con motivazione né manifestamente illogica né irragionevole, e, quindi, non censurabile in questa sede, ha ritenuto tali conversazioni di significato univoco. 2. Il secondo motivodi ricorso è fondato. L'aggravanteprevista dall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., hanatura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale di agevolare il sodalizio mafioso, per cui lafinalità perseguita dall'autore del delitto dev e essere oggetto di una rigorosa verifica, seppur nei limiti della gravità indiziaria propria della fase cautelare. Nel caso di specie la motivazione non è idonea a sorreggere la sussistenza dell’aggravantecon riferimento ai reati di cui ai capi 58, 59 e 65, in quanto basata unicamente sulla esistenza di rapporti di collaborazione e fiducia con i Tripodi, famiglia che, secondo la stessa ordinanza, avrebbe dato vita a una associazionedi ‘ndranghetaattiva nel territorio bresciano. Tale profilo, però , è del tutto generico e apparedi per sé non dirimente, in quanto la finalità agevolatrice non può ritenersi insita nellasemplice esistenza di rapporti con la famiglia Tripodi . Manca, cioè, qualsiasi riferimento specifico alle condotte contestate ai suddetti capi e agli elementi da cui dedurre che esse sono state commesse con la finalità di agevolare il sodalizio. Sul punto, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata per nuovo giudizio. 2.2. In tale sede saranno oggetto di rinnovata valutazione anche la sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari, in quanto, in riferimento alla prima ordinanza, la doppia presunzione di cui all’art. 275 comma 3, c od. proc. pen., potrà essere applicabile solo laddove si ritenga sussistente l'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen. Dovrà essere oggetto di nuovo esame anche il profilo cautelare in relazione ai reati didetenzione di una pistola priva di matricola e punzonatura e di due cartucce, in quanto nella motivazione dell’ordinanza impugnata esso non è stato oggetto di autonoma valutazione ma è stato ritenuto aggravare le esigenze sussistenti in relazione ai reati oggetto della prima ordinanza. 3. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione ai reati di cui ai capi sopra indicati, e alla sussistenza e gravità delle esigenze cuatelari. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell'art. 309, comma7, cod. p roc . p en . M anda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.
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