CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 02226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] OCU "atore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità lie I r c orso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2021 la Corte di Appello di Salernc, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso pmpo!.to da [OSCURATO:PERSONA] rivolto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'inpiunzione a demolire del 26 maggio 2008 del Procuratore Generale della Repubbli:a, in esecuzione della sentenza del 7 ottobre 1998 della Corte territoriale. 2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso per cas -sazioi e con unico articolato motivo. 2.1. In particolare, assumendo violazione dell'art. 1, comma 65, della legge regionale Campania n. 5 del 2013, la ricorrente ha lamentato che nen era stato tenuto conto della posizione della stessa come avente diritto allililizzo dell'immobile, ancorché acquisito al patrimonio comunale. Doveva luindi riconoscersi, fermo il difetto di legittimazione a fare valere inconnpatibilii:à con l'ordine di demolizione, il diritto di abitazione del bene, laddove la destinazione dell'immobile ad edilizia residenziale sociale era riconducibile ad una adi.,,ità di natura pubblicistica. In tal senso andava considerato il provvedirneni o del Comune di Cava de' Tirreni di riconoscimento alla ricorrente del dititto di utilizzare il bene, così recuperando e utilizzando il cespite oggetto della pronuncia di demolizione. Da ciò derivava il diritto della ricorrente di fare valere la sussi5;terua della causa di incompatibilità sopravvenuta con l'azione esecutiva promo!;sa dal Pubblico ministero, soprattutto in ragione dell'esigenza di difender?. il proprio diritto di abitazione. D'altronde il provvedimento della Corte territoriale doveva considerarsi illegittimo per l'omessa valutazione in ordine alla proporzionalità della misura della demolizione, laddove la ricorrente non era proprietaria di alcun appartamento ulteriore rispetto a quello interessato dall'ordine di de nazione, tra l'altro centro della vita familiare dal 1994, mentre alcun aiut) la .:tessa ricorrente aveva avuto dalle pubbliche istituzioni e vi era impossibiliti di t ovare altra situazione abitativa. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibili :à del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In via del tutto preliminare, peraltro, si rileva che - a 'tonte dell'affermazione recata in ricorso, circa l'esistenza di provvedimento p , isitivo rilasciato dall'Amministrazione comunale di Cava de' Tirreni in meritc ilizzo, da parte della ricorrente, del bene oggetto di demolizione e acquisitc ornai al patrimonio comunale - alcunché risulta prodotto in atti, n 5 .11cuna documentazione a ciò relativa è stata altresì compresa nel "foliarie depositato all'udienza del 29 gennaio 2021 - così rinviata per impedinner to del difensore dalla precedente udienza del 19 gennaio 2021 - avanti alla Corte territoriale quale Giudice dell'esecuzione. D'altronde il provvedimento impugnato non compie al riguardc alcun accenno, e del pari lo stesso Procuratore generale ha osservato cie r.cn era rilevabile allo stato l'esistenza di un diritto degli occupanti dell'irnrnob le ad accedere all'assegnazione dell'alloggio. Al contrario, il ricorso introduttivo dell'incidente di esecuzione aveva se mmai dato conto che il Comune cavese aveva espressamente negato rill'plerna ricorrente la possibilità di ottenere l'assegnazione di alloggio sociale. 4.1.1. In tal senso, pertanto, va anzitutto ribadito quanto già o3ser/.1to da questa Corte di legittimità, secondo cui il proprietario di un immobile abusivo, destinatario dell'ordine di demolizione, non ha interesse a far valere, per mezzo di incidente di esecuzione, l'applicabilità dell'art. 1, comma 65, della legge Regione Campania n. 5 del 2013 - secondo cui gli immobili acqiikiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente al alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, anchr con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare - in quanto ta le iorma presuppone che egli abbia perso la titolarità del manufatto, ormai acqi.kito al patrimonio comunale (Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 27r:260). Con la conseguenza che, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al atri -nonic disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia delibarato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalerti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizicn soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimemo, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procecimentc amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la deM)lizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso (Sez. 3, n. 7:59 del 13/11/2019, dep. 2020, Calise, Rv. 278090). Sì che trova applica;:icne il principio, secondo cui, in tema di reati edilizi, a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato al condannato per l'esecuzione dell'ordine di ciemelaione, viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dello stesso, essendo il bene ormai divenuto di proprietà del Comune (ex multis, Sez. 3, n 454.32 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/201), Cartoni, Rv. 277500). Laddove in ogni caso l'acquisizione gratuita dell'opera abur iva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con 14 sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del co -idannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; cfr. altresì Sez. 3, n. 3941 del 18/07/2017, Pellerito, Rv. 272502).4.1.2. In definitiva, pertanto, e per completezza, è altresì nozione Fibadita che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di revocare l'ordine di derr oiizi Dr:e del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompan;li, d ha, invece, la facoltà di disporne la sospensione quando sia corcretailente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti arr minstrativi incompatibili (per tutte, Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, Petrone, Ft/. 247791). Del pari, e coerentemente a siffatto principio, è stato parimenti riarermato il principio per il quale la sanzione dell'ordine di demolizione è sil.mpre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, conse -dita in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevcilrnente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvei nenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio ssere rinviata indefinitamente (cfr. ad es. Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, blaffia, Rv. 253050). Tutte circostanze che, per vero, non ricorrono in specie, laddo‘e si n--vince solamente la pervicace inottemperanza dell'odierna ricorrente all'orci ne di demolizione contenuto nella sentenza di condanna. 4.2. Al riguardo, invero, e tenuto comunque conto per completezza delle ulteriori doglianze (già peraltro ripetutamente poste all'esame di questa Cpyte), è anzitutto pacifico che, in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto l'assoluto'' all'inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordi le di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giiiridicc violato, ricavandosi al contrario l'opposto principio dell'interesse dell'crclinainento all'abbattimento delle opere incompatibili con le disposizioni urbanistiche. Il diritto all'abitazione, riconducibile all'art. 8 CEDU, è pertanto contem .ieratc con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo ce ter -itorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della ie ,:..2ssità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione li un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato r-i.;pettc allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio (Sez. 3, n. 43021 del 11/09/2019, Giordano, Rv. 277994). Siffatto ordine infatti non rivesti, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, assolvendo invece ad u finzione ripristinatoria del bene interesse tutelato. Mentre non può sussktere alcun legittimo affidamento in capo alla ricorrente, consapevole dlIa illecita realizzazione di un'opera abusiva. 4.2.1. Quanto al significato del principio di proporzionalità, e5.;so statc oggetto di puntualizzazione da parte della Corte EDU (sent. C4/08/2020, Kaminskas c. Lituania). In tale decisione è stato espressamente escli_ so The le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante per escludere la violazione del diritto del singolc al ri:spettc del proprio domicilio, quando questi abbia consapevolmente costruit) la propria abitazione in un'area protetta senza permesso (perché, a ritenere altrimenti, si incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientai delle altre persone facenti parte della comunità), ed in ogni caso sottolineato cDile, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, un ruolo rilevante doveva : ,.ssere attribuito alle garanzie procedurali assicurate, e, in particolare, alla concesione all'interessato di un tempo ragionevole per effettuare la demolizione. 4.2.2. La ricorrente ha altresì richiamato Sez. 3, n. 423 del 14/12/202C (dep. 2021), Leoni, Rv. 280270. Al riguardo, è stato osservato che il dovere di valutare il rispetto del principic di proporzionalità nella fase di esecuzione dell'ordine di dem oliziohe di un'abitazione illegalmente edificata implica la necessità di rispetta re alcuni precisi criteri guida. Innanzitutto il principio di proporzionalità nell'ese:tizione dell'ordine di demolizione di un immobile illegalmente costruito assume rilievo, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, solo quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, di cui all'art. 8 della CEDU, e non anche quando viene opposto esclusivamente il diritto alla tutela della proprietà, garantito dall'art. 1 del Prot. 1 CEDU. L'esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, quindi, quando atte le ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente n re hzione all'immobile destinato ad abituale abitazione di una persona. In secordc luogo, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, un -Hien centrale assumono, da un lato, l'eventuale consapevolezza della violazionF della legge nello svolgimento dell'attività edificatoria da parte dell'interessato, stante l'esigenza di evitare di incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente e, dall'altro, i tempi intercorrenti tra la definitività de le decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazione del procedimento di esecnione, per consentire all'interessato di "legalizzare", se possibile, la situazione, e di ti Dvar -e una soluzione alle proprie esigenze abitative. Inoltre, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità sonc sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso rAditc dell'interessato; queste condizioni, però, non risultano mai essere cor siderite, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi htercerrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l'attivazior e del procedimento di esecuzione o perché esplicitamente ritenute recessive in onso di consapevolezza dell'illegalità della edificazione al momento del compirne .ito di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consenl.re la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una SOillZiCir alle esigenze abitative. 4.2.3. In specie, e la valutazione di manifesta infondatezza della gLesti [OSCURATO:PERSONA] impone immediatamente, la ricorrente non ha affatto documentato li mposAbilità sia di spostarsi in altro luogo, sia di reperire altra soluzione abii ativa, semplicemente invocando il diritto ex se a continuare a vivere in un immobile, anche se abusivo, sol perché casa familiare. In proposito non vi è alcuna concreta e specifica allegazione circa un propric eventuale ma neppure allegato stato di indigenza (tant'è che la ::tessa Amministrazione comunale non risulta avere assunto provvediment ci aiutc sociale); a ciò si aggiunga che l'ordine di demolizione è suscettibile di ese:Azione da ventitré anni e, nonostante ciò, la ricorrente non risulta avere assunto , ,ilcuna concreta iniziativa. Né tale inerzia può trasformarsi in uno sti -umer co di perpetrazione dell'illegalità. 4.2.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, non può cne ,:!ssere condotto un giudizio di sicura prevalenza delle esigenze pubbliche -isolAto a quelle del privato istante. 5. Alla manifesta infondatezza dell'impugnazione consegue l'ina -nmi5f-iibilità del ricorso. 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernen :i per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla leclaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della scrnma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga -nen.3., delle spese processuali e della somma di euro tr