CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 17884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Comune di Ancona, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'ente ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ancona, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Comune di Ancona, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona che, in sede di udienza preliminare, aveva rigettato una richiesta, avanzata dallo stesso Comune, finalizzata al dissequestro e alla restituzione delle somme di denaro sequestrate all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e in precedenza versate a quell'ente pubblico a titolo di acconto sul maggior importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. 2. Contro tale ordinanza ha presentato ricorso la parte civile Comune di Ancona, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, la quale - con due distinti punti - ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 322-bis cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per illogicità, per avere il Tribunale dell'appello cautelare erroneamente ritenuto che la competenza a decidere sulla originaria istanza di restituzione di quella somma di denaro spettasse al giudice dell'esecuzione, laddove la pendenza del procedimento penale e la presenza di una sentenza di condanna ancora sub ludice, non consente l'attivazione di un incidente di esecuzione; nonché per avere negato che la questione posta riguardasse la legittimità del sequestro, atteso che la misura cautelare era stata disposta su somme di denaro non più nella disponibilità dell'imputato, perché entrati oramai a far parte nel patrimonio dell'amministrazione comunale che aveva agito in buona fede (essendo a tal fine irrilevante il capitolo di bilancio in cui quella posta era stata registrata, che nella fattispecie era, peraltro, quello correttamente deputato alla contabilizzazione di "indennizzi e recuperi da privati a seguito di sentenze"). 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse del Comune di Ancona sia inammissibile.2. Va osservato, innanzitutto, come non superino il vaglio preliminare di ammissibilità le doglianze formulate dal ricorrente in termini di vizio di motivazione, in quanto non si è in presenza di un apparato argomentativo del tutto mancante o meramente apparente: trattandosi, perciò, di censure non deducibili con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 3. I motivi formulati nel ricorso in termini di violazione di legge - in due distinti punti, ma esaminabili congiuntamente - sono manifestamente infondati. 3.1. Per comprendere esattamente la natura delle doglianze formulate dalla difesa del ricorrente occorre premettere alcune considerazioni in ordine alle vicende procedimentali che hanno caratterizzato la misura cautelare reale in argomento. Nel caso di specie è accaduto che nell'ambito di un procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Ancona sottoposto ad indagini in relazione ad ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell'indagato, in quanto ritenute profitto del reato e, perciò, considerate somme destinate ad essere confiscate. Nel corso dell'udienza preliminare, quel Giudice aveva disposto il dissequestro e la restituzione dell'importo all'imputato allo scopo di consentirgli l'acceso al rito alternativo del patteggiamento che, in ragione della natura del reato contestato, impone, quale condizione di ammissibilità della richiesta di applicazione della pena, la previa restituzione del prezzo o del profitto del reato all'ente persona offesa. In accoglimento di un ricorso del Pubblico Ministerio, l'ordinanza del Tribunale dell'appello, che aveva confermato quella decisione di dissequestro del Giudice per le indagini preliminari, era stata annullata da questa Corte di cassazione con sentenza del 28 settembre 2021, nella quale era stato chiarito come il provvedimento di revoca del sequestro preventivo fosse stato giuridicamente errato: in quanto la misura era stata applicata ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., perché avente ad oggetto una somma di denaro considerata prezzo o profitto del reato, come tale destinata alla confisca diretta o per equivalente in favore dell'erario dello Stato; sicché il relativo importo non poteva essere impiegato ad altri fini, quale il pagamento della sanzione a carattere riparatorio che l'imputato sarebbe stato tenuto a versare all'amministrazione pubblica nel caso di condanna, a norma dell'art. 322 -quater cod. pen. (di cui nel caso di specie non si era posta l'applicazione), e tanto meno per la restituzione integrale, alla medesima amministrazione pubblica, del prezzo o del profitto del reato, cui l'imputato era tenuto, a mente dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen. quale condizione per poter accedere, in considerazione del titolo di reato addebitato, al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. L'effetto della sentenza di annullamento senza rinvio emessa da questa Corte di cassazione era stato, dunque, il ripristino della misura cautelare reale per le ragioni e le finalità per cui ne era stata originariamente disposta l'applicazione. 3.2. Alla luce di tali premesse, va evidentemente escluso che l'amministrazione comunale di Ancona potesse rimettere in discussione la legittimità del già disposto e ripristinato sequestro preventivo di quella somma di denaro, in quanto erano stati oramai definitivamente cassati gli effetti - comunque non definitivi - del provvedimento con il quale l'importo era stato "devoluto" alle casse del Comune di Ancona. Né è possibile sostenere che tale amministrazione pubblica potesse far valere, come terzo interessato in buona fede, un diritto a trattenere il denaro entrato nella sua disponibilità, in quanto il Comune si era costituto parte civile in quel procedimento, sicché era parte rispetto all'oramai costituito rapporto processuale. In tale contesto, nel quale è irrilevante quale sia stato il capitolo del bilancio dell'ente locale nel quale quelle somme erano state temporaneamente contabilizzate, correttamente il Tribunale di Ancona ha qualificato l'originaria istanza come incidente di esecuzione, per eventualmente definire le modalità esecutive, posto all'attenzione del Giudice del procedimento principale quale giudice dell'esecuzione: con la conseguenza che avverso alla relativa determinazione l'ente interessato avrebbe potuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., e non anche l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. che correttamente è stato dichiarato inammissibile. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis