Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:92
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993J0291 - IT Avis juridique important | 61993J0291 SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 MARZO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-291/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00859 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento - Termine per l' esecuzione (Trattato CEE, art. 171)

[OSCURATO:PERSONA]

L' applicazione immediata e uniforme del diritto comunitario esige che l' esecuzione di una sentenza che dichiara l' inadempimento di uno Stato membro sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi. [OSCURATO:PERSONA] causa C-291/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C.

Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O.

Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 25 gennaio 1994, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal signor Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2 La Corte ha dichiarato in detta sentenza che "La Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE". 3 Non avendo ricevuto comunicazioni in ordine ai provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati dalla Repubblica italiana per conformarsi alla citata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha promosso il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato. 4 Nel corso del procedimento, il 25 gennaio 1992, la Repubblica italiana ha adottato il decreto legislativo n. 130 (Supplemento ordinario n. 34 alla GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, rettificato nella n. 121 del 25 maggio 1992 e nella n. 175 del 27 luglio 1992), recante attuazione della citata direttiva. 5 Ritenendo che detto decreto legislativo non fosse sufficiente per dare piena esecuzione alla citata sentenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha promosso il presente ricorso per inadempimento. 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, per giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 1993, causa C-101/91, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag.

I-191, punto 20), anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale deve essere data esecuzione ad una sentenza che dichiara l' inadempimento, da parte di uno Stato membro, dei suoi obblighi, l' interesse che è connesso ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che tale esecuzione sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi. 7 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica italiana non si è ancora conformata né all' obbligo di designazione delle acque (art. 4 della citata direttiva) né all' obbligo di stabilire programmi per ridurre l' inquinamento delle acque (art. 5 della direttiva), che già costituivano l' oggetto dell' inadempimento accertato nella citata sentenza. 8 La Repubblica italiana non contesta la sussistenza dell' inadempimento. 9 Occorre pertanto dichiarare la sussistenza dell' inadempimento, così come delineato nelle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0291 - IT Avis juridique important | 61993J0291 SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 MARZO 1994. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-291/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00859 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara un inadempimento - Termine per l' esecuzione (Trattato CEE, art. 171) [OSCURATO:PERSONA] L' applicazione immediata e uniforme del diritto comunitario esige che l' esecuzione di una sentenza che dichiara l' inadempimento di uno Stato membro sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi. [OSCURATO:PERSONA] causa C-291/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 25 gennaio 1994, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata rappresentata dal signor Danilo del Gaizo, avvocato dello Stato, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2 La Corte ha dichiarato in detta sentenza che "La Repubblica italiana, omettendo di adottare nei termini stabiliti i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 1978, 78/659/CEE, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE". 3 Non avendo ricevuto comunicazioni in ordine ai provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati dalla Repubblica italiana per conformarsi alla citata sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha promosso il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato. 4 Nel corso del procedimento, il 25 gennaio 1992, la Repubblica italiana ha adottato il decreto legislativo n. 130 (Supplemento ordinario n. 34 alla GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, rettificato nella n. 121 del 25 maggio 1992 e nella n. 175 del 27 luglio 1992), recante attuazione della citata direttiva. 5 Ritenendo che detto decreto legislativo non fosse sufficiente per dare piena esecuzione alla citata sentenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha promosso il presente ricorso per inadempimento. 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, per giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 1993, causa C-101/91, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, Racc. pag. I-191, punto 20), anche se l' art. 171 del Trattato non precisa il termine entro il quale deve essere data esecuzione ad una sentenza che dichiara l' inadempimento, da parte di uno Stato membro, dei suoi obblighi, l' interesse che è connesso ad un' applicazione immediata ed uniforme del diritto comunitario esige che tale esecuzione sia immediatamente iniziata e si concluda entro termini il più possibile brevi. 7 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica italiana non si è ancora conformata né all' obbligo di designazione delle acque (art. 4 della citata direttiva) né all' obbligo di stabilire programmi per ridurre l' inquinamento delle acque (art. 5 della direttiva), che già costituivano l' oggetto dell' inadempimento accertato nella citata sentenza. 8 La Repubblica italiana non contesta la sussistenza dell' inadempimento. 9 Occorre pertanto dichiarare la sussistenza dell' inadempimento, così come delineato nelle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris