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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 31773/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni prodotte dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] POPA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 27 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 aprile 2019, dal Tribunale di Latina che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 161, 179 e 420-bis cod. proc. pen.La difesa eccepisce la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello effettuata nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente effettuato il primo tentativo di notifica presso il domicilio originariamente eletto dal prevenuto (Aprilia, via [OSCURATO:SOCIETA]) senza tenere conto che il POPA, al momento della scarcerazione avvenuta in data 5 settembre 2014, aveva eletto nuovo domicilio nella via Nettunense 24 del Comune di Aprilia, circostanza nota all'autorità giudiziaria in considerazione della presenza di tale elezione di domicilio nel fascicolo di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Deve essere preliminarmente ribadito che l'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi.

Ne consegue che ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio deve esser ritualmente comunicato all'Autorità procedente e che, in assenza di valida comunicazione di eventuali variazioni ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., mantiene la propria efficacia la precedente elezione di domicilio.

1.1. L'efficacia dell'originaria elezione di domicilio in Aprilia, via [OSCURATO:SOCIETA], a giudizio della difesa, sarebbe venuta meno in data antecedente all'emissione del decreto di fissazione del giudizio di appello, a seguito della successiva dichiarazione di domicilio effettuata dal POPA, al momento della sua scarcerazione avvenuta in data 05 settembre 2014.

A differenza di quanto affermato dal ricorrente, la lettura degli atti -che, essendo dedotto un vizio in procedendo, questo Collegio ha la potestà di esaminare- dimostra che nel presente procedimento il POPA non ha fatto alcuna elezione o dichiarazione di domicilio successiva a quella originaria.

La manifestazione di una volontà del ricorrente di mutare il domicilio in precedenza eletto nei termini previsti dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. non può, infatti, esser desunta dalla comunicazione estrapolata dal [OSCURATO:PERSONA] del DAP in data 10 luglio 2019; con tale atto l'amministrazione penitenziaria si è, infatti, limitata a comunicare che il POPA, in precedenza detenuto per altra causa, è stato scarcerato in data 05 settembre 2014 e che, al momento della scarcerazione, lo stesso ha eletto domicilio in Aprilia, via Nettunense 24: 1.43, 044.k. aek: ((.4 I e.ti re -toi 9 (2,n +¢,Z4-3—) AA cuk (4dArdo Gej.

":: re, ' j t‘ ‘41-1.44.1AMQ,_ .7 cm_ ce n& ~Q/ \ ..a 31fi 9 o tites k 4, «me. voto R411..,

1.2. In assenza di un atto attestante una volontà del POPA di modificare l'elezione in precedenza effettuata nel presente procedimento, l'elezione di domicilio menzionata nella nota del DAP deve esser considerata connessa esclusivamente al procedimento in cui lo stesso era detenuto.

Tale interpretazione trova fondamento nel condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte in virtù del quale la validità ed efficacia dell'elezione o della dichiarazione di domicilio fatte all'atto della scarcerazione debbano essere limitate al procedimento nel quale la scarcerazione è disposta, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (vedi Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv.245650- 01).

Peraltro, a nulla rileva che, in data 28 novembre 2011, il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato a mani dell'imputato (all'epoca detenuto per altra causa) in quanto al momento della successiva notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello (26 luglio 2021) il POPA non era più detenuto perché scarcerato in data 05 settembre 2014 con conseguente inapplicabilità dell'art.156 cod. proc. pen.

La vocatio in ius dell'imputato per il processo di appello è stata, dunque, ritualmente operata presso il difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica presso il domicilio eletto dal POPA, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni prodotte dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] POPA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 27 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 12 aprile 2019, dal Tribunale di Latina che lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 161, 179 e 420-bis cod. proc. pen.La difesa eccepisce la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello effettuata nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente effettuato il primo tentativo di notifica presso il domicilio originariamente eletto dal prevenuto (Aprilia, via [OSCURATO:SOCIETA]) senza tenere conto che il POPA, al momento della scarcerazione avvenuta in data 5 settembre 2014, aveva eletto nuovo domicilio nella via Nettunense 24 del Comune di Aprilia, circostanza nota all'autorità giudiziaria in considerazione della presenza di tale elezione di domicilio nel fascicolo di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve essere preliminarmente ribadito che l'istituto della elezione di domicilio è stato introdotto nell'ordinamento per consentire all'autorità giudiziaria di individuare un recapito certo del destinatario degli atti giudiziari ed a quest'ultimo di assicurarsi una sicura e tempestiva ricezione di essi. Ne consegue che ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio deve esser ritualmente comunicato all'Autorità procedente e che, in assenza di valida comunicazione di eventuali variazioni ex art. 161, comma 2, cod. proc. pen., mantiene la propria efficacia la precedente elezione di domicilio. 1.1. L'efficacia dell'originaria elezione di domicilio in Aprilia, via [OSCURATO:SOCIETA], a giudizio della difesa, sarebbe venuta meno in data antecedente all'emissione del decreto di fissazione del giudizio di appello, a seguito della successiva dichiarazione di domicilio effettuata dal POPA, al momento della sua scarcerazione avvenuta in data 05 settembre 2014. A differenza di quanto affermato dal ricorrente, la lettura degli atti -che, essendo dedotto un vizio in procedendo, questo Collegio ha la potestà di esaminare- dimostra che nel presente procedimento il POPA non ha fatto alcuna elezione o dichiarazione di domicilio successiva a quella originaria. La manifestazione di una volontà del ricorrente di mutare il domicilio in precedenza eletto nei termini previsti dall'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. non può, infatti, esser desunta dalla comunicazione estrapolata dal [OSCURATO:PERSONA] del DAP in data 10 luglio 2019; con tale atto l'amministrazione penitenziaria si è, infatti, limitata a comunicare che il POPA, in precedenza detenuto per altra causa, è stato scarcerato in data 05 settembre 2014 e che, al momento della scarcerazione, lo stesso ha eletto domicilio in Aprilia, via Nettunense 24: 1.43, 044.k. aek: ((.4 I e.ti re -toi 9 (2,n +¢,Z4-3—) AA cuk (4dArdo Gej. ":: re, ' j t‘ ‘41-1.44.1AMQ,_ .7 cm_ ce n& ~Q/ \ ..a 31fi 9 o tites k 4, «me. voto R411.., 1.2. In assenza di un atto attestante una volontà del POPA di modificare l'elezione in precedenza effettuata nel presente procedimento, l'elezione di domicilio menzionata nella nota del DAP deve esser considerata connessa esclusivamente al procedimento in cui lo stesso era detenuto. Tale interpretazione trova fondamento nel condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte in virtù del quale la validità ed efficacia dell'elezione o della dichiarazione di domicilio fatte all'atto della scarcerazione debbano essere limitate al procedimento nel quale la scarcerazione è disposta, salvo che dall'atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell'interessato (vedi Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv.245650- 01). Peraltro, a nulla rileva che, in data 28 novembre 2011, il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato a mani dell'imputato (all'epoca detenuto per altra causa) in quanto al momento della successiva notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello (26 luglio 2021) il POPA non era più detenuto perché scarcerato in data 05 settembre 2014 con conseguente inapplicabilità dell'art.156 cod. proc. pen. La vocatio in ius dell'imputato per il processo di appello è stata, dunque, ritualmente operata presso il difensore del ricorrente ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. a seguito dell'esito negativo del tentativo di notifica presso il domicilio eletto dal POPA, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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