CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del PG -e rt.„ v‘.9 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 5234 del 25 novembre 2021, la Prima Sezione Penale di questa Corte annullava l' ordinanza emessa in data 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai punti concernenti gli aumenti di pena riconosciuti in virtù della continuazione e conseguentemente alla revoca della sospensione condizionale della pena. 1.1.Tale annullamento era stato determinato dal rilevato errore del giudice dell'esecuzione, il quale aveva ritenuto che il principio di stabilità del giudicato gli impedisse di ricalcolare gli aumenti di pena per ciascun reato satellite posto in continuazione con il reato più grave; da ciò discendeva anche l'annullamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale, basata su un erroneo presupposto. 2. In sede di rinvio il Tribunale di Udine, con ordinanza del 13 aprile 2021, ha determinato la pena finale complessiva irrogata alla Peloso per tutti i delitti unificati dal vincolo della continuazione in anni uno, mesi nove e giorni venticinque di reclusione, nonché euro 7.334 di multa, revocando il beneficio della sospensione ex art. 163 c.p.p., non ritenendo l'odierna ricorrente meritevole di esso. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Udine, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso la Peloso, esponendo un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 163, 168, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., nonché il vizio di motivazione con riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale ad opera del giudice dell'esecuzione; invero, il Tribunale di Udine avrebbe violato il dictum della sentenza di annullamento n. 5234/2021, laddove aveva sancito che, se la pena complessiva come rivalutata fosse risultata inferiore al limite stabilito dall'art. 163 c.p. e tutte le sentenze poste in continuazione avessero concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, tale beneficio non poteva essere revocato dal giudice dell'esecuzione. 3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato conclusioni scritte, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato 1.Invero, oggetto di censura con il presente ricorso risulta essere la mancata concessione da parte del giudice dell'esecuzione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione alla pena complessiva per tutti i delitti unificati dal vincolo della continuazione di anni uno, mesi nove e giorni venticinque di reclusione, nonché euro 7.334 di multa, rientrante nei limiti di concedibilità del beneficio, e ciò asseritamente in violazione del dictum della sentenza di annullamento n. 5234 del 25 novembre 2021. 2. Sul punto, va premesso che, tra i plurimi principi di diritto richiamati nella sentenza di annullamento, rileva in questa sede - alla luce della valutazioni compiute all'esito del giudizio di rinvio- quello secondo cui in presenza dei presupposti di legge, la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma 3, I cod. proc. pen., entro i limiti stabiliti dall'ordinamento, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunzie di cognizione relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile a una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi all'intera pena determinata (Sez. 1, n. 37241 del 25/06/2019, Mecarini, n. m.; Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844). 3. Orbene, nella fattispecie in esame, delle sentenze irrevocabili pronunciate nei confronti della Peloso oggetto del provvedimento impugnato cinque sono assistite dalla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre la sesta non lo è (cfr. sentenza allegata agli atti indicata al punto 6 a pg. 2 del provvedimento impugnato, emessa dalla Corte di Appello di Trieste in data 12.12.2017 -irr. il 15.03.2019 di conferma della sentenza del Tribunale di Udine del 2.05.2016 di condanna della Peloso per i reati di cui agli artt. 646, 61 n.11 c.p. ). Pertanto, in relazione al principio sopra riportato espresso nella sentenza di annullamento, era compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio della sospensione, concesso solo per alcune sentenze, potesse estendersi alla pena complessivamente determinata, rientrante nei limiti di concedibilità del beneficio, ovvero se esso dovesse essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, Rv. 269419). 3.1. All'uopo il Tribunale, con valutazione esauriente, ha illustrato le ragioni ostative all'estensione del beneficio della sospensione alla pena complessivamente determinata, avendo compiutamente rappresentato il percorso criminale di rilievo della ricorrente, che, oltre alle sentenze di condanna oggetto del provvedimento impugnato, ha riportato numerose altre condanne per reati contro il patrimonio, la fede pubblica e l'amministrazione pubblica commessi dalla stessa in un arco temporale significativamente prolungato, dal 1999 al 2013. Pertanto, la natura dei reati commessi dalla Peloso, la significativa molteplicità degli episodi delittuosi posti in essere dalla stessa nell'arco di ben quindici anni, il danno patrimoniale cagionato con le proprie condotte, rispetto alle quali non risultano successive attività risarcitorie poste in essere al fine di contenere l'effetto dei reati commessi, hanno indotto il Tribunale con ragionamento immune da censure a negare il positivo giudizio prognostico rispetto alla futura commissione da parte della stessa Peloso di ulteriori episodi criminosi. Tali elementi, infatti, globalmente valutati, hanno portato non illogicamente ad escludere che essi siano stati il frutto di un semplice e circoscritto periodo di difficoltà psicologica della Peloso, con conseguente giudizio prognostico negativo ai sensi dell'art.164 c.p., determinante la revoca di tutte le sospensioni condizionali delle pena disposte con ciascuna delle sentenze sopra indicate. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de