CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 19502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’Ettore, che lorappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso- ricorrente -controR.H.- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 694/2022depositata il 21/2/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8280/2019 del 20 settembre2019, pronunciava la separazione personale dei coniugi R.H.e A.P. rigettava le reciproche domande di addebitopresentate dai coniugi e poneva a carico del A.P. l’obbligo dicontribuire al mantenimento della moglie e del figlio nella misura,rispettivamente, di € 400 e € 250 mensili.Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13448/2022Numero sezionale 2947/20232. La Corte d’appello di Napoli, a seguito delNl’uimmerpo dui granccaoltza igoenneera le 19502/2023Data pubblicazione 10/07/2023presentata da A.P. riteneva che la frequentazione di unacongregazione religiosa a parte della R.H. , di per sé, non potesseassumere rilievo determinante per la pronuncia di addebito, dato chenon risultava dimostrato che un simile comportamento avessecomportato una violazione dei doveri coniugali e assunto rilievocausale nel provocare l’intollerabilità della convivenza.Reputava, inoltre, che non sussistessero i presupposti per revocare oridurre l’assegno di mantenimento previsto dal tribunale in favoredella R.H. e del figlio.3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicatain data 21 febbraio 2022, ha proposto ricorso A.P.prospettando tre motivi di doglianza.L’intimata R.H. non ha svolto difese.Considerato che:4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 e 5 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 155-ter cod. civ. e 9 l. 898/1970, perché la Corte di merito nonha disposto la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del figlioC.L. benché l’appellante avesse prodotto, in sede diprecisazione delle conclusioni, documentazione attestante che ilgiovane era stato assunto con contratto a tempo indeterminato.5. Il motivo, da interpretarsi come volto a denunciare l’omesso esamedell’estratto contributivo prodotto in sede di precisazione delleconclusioni, è fondato.Il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di portata taleda invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità,l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi2 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13448/2022venga a trovarsi priva di fondamento (v. Cass. 16812/201N8u,m eCroa seszsio.n ale 2947/2023Numero di raccolta generale 19502/202319150/2016).Data pubblicazione 10/07/2023Il documento in discorso dimostra lo svolgimento, da parte diL.L. di una attività lavorativa retribuita quale lavoratoredipendente a partire dal 9 dicembre 2020.Esso assumeva rilievo di certo decisivo al fine di verificare l’esistenzadi un obbligo di mantenimento a carico del padre, dato che costituivaun elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsiun'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienzaeconomica.Né è possibile dubitare del fatto che la Corte territoriale fosse tenutaad esaminarlo, benché prodotto soltanto in sede di precisazione delleconclusioni.In vero, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ.,introdotta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, nella l. n. 134 del 2012, pone il divieto assoluto diammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assumarilevanza l’"indispensabilità" degli stessi e ferma per la parte lapossibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nelgiudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass.26522/2017).La produzione di questi ultimi documenti deve poi avvenire, a pena didecadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo delsecondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successivae la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppoassunto dal processo, rimanendo comunque preclusa una volta che lacausa sia stata rimessa in decisione (Cass. 12574/2019).Nel caso di specie il documento prodotto attestava l’esistenza di unrapporto di lavoro che aveva preso avvio il 9 dicembre 2020; nediscende che esso non poteva essere certo presentato con l’attointroduttivo del giudizio di appello (risalente al 10 marzo 2019) erisultava ritualmente depositato in sede di precisazione delleconclusioni.3 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13448/2022Numero sezionale 2947/20236. Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai sensNi umdeerol ld’ia rarctc.o lta3 g6en0er,a le 19502/2023Data pubblicazione 10/07/2023comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 143 cod. civ.,in quanto la Corte di merito ha tralasciato di valorizzare, ai finidell’accoglimento della domanda di addebito, il fatto che la R.H.avesse aderito a un credo religioso diverso da quello praticato dalA.P. e, a causa di questa pratica, avesse assunto uncomportamento contrario ai doveri conseguenti al rapportomatrimoniale, secondo la ricostruzione delle vicende familiare offertadal teste W.O. .7. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.La Corte di merito ha ricordato che il mutamento di fede religiosa ela conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto,configurandosi come esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 Cost.,non possono di per sé considerarsi come ragione di addebito dellaseparazione, a meno che l'adesione al nuovo credo religioso non sitraduca in comportamenti incompatibili con i concorrenti doveri diconiuge previsti dall’art. 143 cod. civ., in tal modo determinando unasituazione di improseguibilità della convivenza (Cass. 14728/2016);ha poi ritenuto che la violazione dei doveri coniugali ascritta allaR.H. , in termini di atteggiamenti di indifferenza verso il marito(tanto da non occuparsi più delle faccende domestiche), non trovasseadeguata conferma nella deposizione testimoniale raccolta,sottolineando anche che la scelta della stessa di dedicarsi allacongregazione religiosa o di trascorrere tempo davanti al computernon aveva avuto un’effettiva incidenza causale, intervenendo in unprogetto di vita di separati in casa.Un simile rilievo si presta a una duplice censura.Non vi è dubbio che la dichiarazione di addebito della separazioneimplica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile invia esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmentecontrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o entrambi iconiugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra icomportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità4 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13448/2022Numero sezionale 2947/2023dell’ulteriore convivenza; cosicché, in caso Numdeir o di rmaccaolntac gaenteora le 19502/2023Data pubblicazione 10/07/2023raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamentocontrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza,legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (siveda in questi termini, per tutte, Cass. 40795/2021).Il giudice di merito, tuttavia, laddove intenda sostenere che unadeterminata condotta, che di per sé varrebbe a integrare unaviolazione dei doveri conseguenti al matrimonio, non sia idonea agiustificare l’addebito della separazione ai sensi dell’art. 151 cod. civ.,essendo non la causa del fallimento dell’unione matrimoniale ma laconseguenza di una situazione di crisi già irrimediabilmente in atto,deve fondare una simile constatazione su una compiuta descrizionedella situazione di vita invalsa fra i coniugi in epoca precedente alverificarsi della condotta di cui intende sminuire il valore eziologico;ciò onde dar conto dei termini e dell’epoca in cui il rapportomatrimoniale aveva avuto la sua deriva.Nel caso di specie la Corte di merito, al fine di sostenere che l’allegataviolazione dei doveri coniugali fosse la conseguenza di una rotturadell’unione matrimoniale già avvenuta e non la causa del fallimentodella stessa, ha inteso valorizzare una situazione di “reciprocasostanziale autonomia di vita” testimoniata dal fatto che i due coniugidormivano separati, ma non ha spiegato se una simile situazionerisalisse ad epoca antecedente al momento in cui le condottedenunciate si verificarono.Ne discende che la negazione dell’esistenza di un nesso di causalitàtra i comportamenti lamentati ed il determinarsi dell'intollerabilitàdell’ulteriore convivenza è rimasta affidata alla constatazione di unasituazione di fatto priva di sicura collocazione temporale in un’epocaidonea a giustificare la ravvisata esclusione del nesso di causalità.Peraltro, il teste escusso – come rileva il mezzo in esame – non si èlimitato a riferire di atteggiamenti di disaffezione costituiti dal fattoche la R.H. si era rifiutata di cucinare, di occuparsi della casa e5 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13448/2022Numero sezionale 2947/2023del bucato, ma ha raccontato pure di continue denigrazNuiomneroi dei rarciccohltai egesnteera le 19502/2023Data pubblicazione 10/07/2023di soldi.Queste condotte, del tutto ignorate dalla Corte di merito, ove fosseroconsistite in un comportamento moralmente violento dovevanoessere considerate ontologicamente incompatibili con gli obblighi diassistenza morale e materiale e collaborazione nell’interesse dellafamiglia a cui ciascuno dei coniugi è tenuto ex art. 143, comma 2,cod. civ. ed assumevano incidenza causale effettiva e preminenterispetto a qualsiasi causa eventualmente preesistente di crisidell’affectio coniugalis (Cass. 7388/2017).8. L’accoglimento del precedente motivo comporta l’assorbimentodell’ultima censura, concernente il contributo al mantenimentodovuto dal A.P. alla R.H. .9. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinviodella causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suonuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anchedi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso neitermini di cui in motivazione, dichiara assorbito il terzo, cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa allaCorte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente6 di 6