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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44213/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto

1. Nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'8 aprile 2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], per il reato di diffamazione.

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del [OSCURATO:PERSONA] in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'8 aprile 2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti [OSCURATO:PERSONA], per il reato di diffamazione. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del ricorso come appello nonché atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal procuratore speciale del Pizzolo. 3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così