CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15050/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. LIBERTA' di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], checonclude chiedendo il rigetto del ricorsoL'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 29/10/2025, il Tribunale del riesame di ReggioCalabria – adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, cheaveva adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di UmbertoRogolino, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentato omicidiopluriaggravato (artt. 56, 61 n. 5 e 8, 110, 416 bis. 1 e 575 cod. pen.) di [OSCURATO:PERSONA]– attinto, nella notte del 15/07/2024, mentre si trovava a transitare lungo via Pio XI inReggio [OSCURATO:PERSONA], da tre fucilate all’addome e alle gambe, che lo ponevano in gravissimopericolo di vita (capo A) -, e di porto in luogo pubblico di un fucile, utilizzato percommettere il reato sub capo A) (capo B); fatti commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ePaolo [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Le indagini, come ricostruite in modo conforme da entrambi i giudici della cautela,consentivano la seguente ricostruzione dei fatti.Nel corso della sera del 14/07/2025, [OSCURATO:PERSONA] aveva ripetutamente datofuoco al veicolo di [OSCURATO:PERSONA], causando, dopo il secondo episodio didanneggiamento, la reazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo avevanopercosso; successivamente [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] si era recato con lapropria macchina in zona Pellaro, per recuperare un’arma; rientrati in via Pio XI, FilippoLabate aveva preso l’arma e l’aveva portata all’interno di uno stabile, raggiunto poco dopodal [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo era andato a parcheggiare l’auto. Intorno alle 2.20 del15/07/2025, [OSCURATO:PERSONA] era ritornato in via Pio XI e, a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalpalazzo ed aveva colpito con tre fucilate la p.o.; immediatamente dopo, dallo stabileuscivano di corsa [OSCURATO:PERSONA] e tale Iamonte.La suddetta ricostruzione, operata principalmente sulla base della visione delleimmagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei luoghi di interesse, aveva poitrovato conferma nell’esito della perquisizione operata a carico di [OSCURATO:PERSONA] (che avevaconsentito il rinvenimento degli abiti compatibili con quelli immortalati dalle immagini); dagliaccertamenti STUB (positivi) a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dall’analisi dellecelle telefoniche delle utenze in uso agli indagati, nonché dal contenuto di alcunecapitazioni ambientali.Lo sviluppo delle indagini aveva inoltre portato ad individuare con chiarezza ilmovente dell’azione; in particolare, mentre l’aggressione alla p.o. operata in un primotempo da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era causata dall’attività incendiaria ai danni del Mellusooperata dal [OSCURATO:PERSONA], la successiva azione con arma da fuoco era invece da ascrivere al fattoche, nel corso della serata il [OSCURATO:PERSONA] aveva apostrofato [OSCURATO:PERSONA] come «figlio di pentito».Nel rispondere alle censure mosse in sede di riesame dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale del riesame aveva evidenziato come, dalle immagini di videosorveglianzaacquisite, fosse emerso come fosse stato proprio [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnarePaolo [OSCURATO:PERSONA] nella fase della prima aggressione ai danni del [OSCURATO:PERSONA] e che,successivamente, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a reperire l'armada fuoco che sarebbe stata poi consegnata a [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione materiale deldelitto di tentato omicidio. Emergeva pertanto ad avviso del Tribunale la prova delcontributo agevolativo causalmente rilevante da parte di [OSCURATO:PERSONA] per avere concorso afornire a [OSCURATO:PERSONA] l'arma utilizzata per il tentativo di omicidio posto in essere.I giudici del riesame ritenevano inoltre provata la sussistenza dell'aggravante di cuiall'art 416 bis.1 cod. pen., dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere iltentativo di omicidio non solo per vendicare l'offesa subita (di essere «figlio di pentito»), maanche per lanciare un monito agli abitanti della zona di astenersi dal rivolgere nei suoiconfronti simili epiteti, dichiarandosi, come emerso nel corso di un'intercettazione, eglipronto a qualsiasi cosa pur di ottenere il rispetto mafioso di cui si riteneva degno. Sievidenziava poi come [OSCURATO:PERSONA] fosse chiaramente consapevole di tale finalità diintimidazione, posto che egli aveva partecipato personalmente alla prima aggressione aidanni del [OSCURATO:PERSONA] ed aveva quindi udito la locuzione «figlio di pentito» con cui quest'ultimoaveva apostrofato [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza dellamisura carceraria, in virtù della doppia presunzione prevista dalla legge, osservando comenon fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Dieni, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza.L'ordinanza impugnata incorre in un palese vizio di motivazione omettendo diconfrontarsi criticamente con gli elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa, efondando il giudizio di gravità indiziaria su una ricostruzione congetturale priva di riscontrioggettivi, in violazione dei canoni di logica e dei principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze investigative in fase cautelare.Il Tribunale del riesame ha infatti reso una motivazione meramente apparente eillogica e contraddittoria limitandosi ad un acritico rinvio per relationem all'ordinanzagenetica, senza tuttavia sciogliere i nodi cruciali, sollevati dalla difesa.In particolare, si era evidenziata l'assenza di prove della partecipazione materiale daparte dell'indagato ed il travisamento delle risultanze video: le videoriprese, infatti, purdocumentando la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in alcuni momenti antecedenti al fatto di sangue,non lo ritraggono mai in una veste di partecipe all'azione delittuosa principale, né leimmagini mostrano e possono fondare la sussistenza di alcun contributo morale alrafforzamento del proposito criminoso del coindagato [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento al reperimento dell'arma, la ricostruzione operata dal Tribunale delriesame è illogica e congetturale fondandosi esclusivamente sull'analisi dei tabulatitelefonici; tali dati tuttavia sono intrinsecamente contraddittori dal momento che l'ordinanzaimpugnata, nel cercare di motivare l'impostazione accusatoria, ammette che i tempi dipercorrenza – per recarsi da via Pio XI a Pellaro - registrati (9 minuti) sono inferiori a quelliordinari (12 minuti), ma supera la palese incongruenza con argomentazioni generiche enon verificate, quali la possibilità di agganciare celle anche a distanza di chilometri e ilriferimento a fonti aperte per stabilire i tempi di percorrenza.Il Tribunale ha poi omesso di valutare gli elementi a discarico, quali ad esempio ilcontenuto delle conversazioni intercettate in cui la stessa vittima manifesta stuporeriguardo al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 416 bis.1cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodomafioso.L'ordinanza impugnata è incorsa in una palese violazione di legge nell'applicazionedell'aggravante citata nonché in un radicale vizio di motivazione, avendo omesso diconsiderare la natura puramente personale e reattiva del movente del delitto, ed avendoinvece surrettiziamente individuato nella presunta offesa asseritamente pronunciata dallavittima, la causale della condotta di delittuosa.La stessa ordinanza impugnata individua un duplice movente: l'incendiodell'autovettura di Melluso, ad opera della p.o., e l'offesa da questi rivolta a [OSCURATO:PERSONA]:entrambe le causali riconducono, tuttavia, l'azione delittuosa ad un contrastointerpersonale, del tutto incompatibile con la finalità di controllo del territorio o diimposizione di regole mafiose.Osserva poi la difesa come l’aver agito a volto scoperto, l’uso di un’arma e i legamifamigliari del [OSCURATO:PERSONA] sono elementi congetturali che, in presenza di un chiaro moventepersonale, non sono sufficienti ad integrare l’aggravante in esame.L’aggravante in argomento è stata ritenuta sussistente solo in via automatica nonavendo il Tribunale verificato se concretamente le condotte contestate al ricorrenteabbiano realmente prodotto beneficio anche all'intero sodalizio mafioso e non soltanto alLabate, che ha agito per scopi propri; né il Tribunale indica gli indici rappresentativi dellaconsapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della finalità agevolatrice alla cosca mafiosa.Richiamati i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, evidenzia ilricorrente come nelle condotte poste in essere dall'odierno ricorrente, non possa ravvisarsil'integrazione dell'aggravante in argomento.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizia di motivazione in relazione alla sussistenza eadeguatezza delle esigenze cautelari.La non configurabilità dell'aggravante di cui all'art 416 bis.1 cod. pen. determina ilvenir meno dell’automatismo ritenuto esistente dal Tribunale.In ogni caso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione carente ed illogicasulla sussistenza stessa delle esigenze cautelari, omettendo di considerare gli specificielementi sopravvenuti, dedotti dalla difesa, idonei a dimostrarne l'insussistenza in termini diconcretezza qualità: si era in particolare evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA], pur a conoscenzadel procedimento a suo carico da quasi un anno, non si è mai sottratto alla giustizia puravendo fatto due viaggi all'estero.Il Tribunale ha poi rigettato la possibilità di applicare misure meno afflittive, quali gliarresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, con motivazioni generiche estereotipate mancando di effettuare una valutazione individualizzata sulla posizionedell'indagato, incensurato, con ruolo meramente gregario nella ricostruzione accusatoria, eche ha tenuto una condotta irreprensibile per oltre un anno.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo ilsolco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica dellasussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre chedelle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetrocircoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituirel’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei datiprobatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguatoconto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardantelo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento,Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460 - 01).In materia di provvedimentide libertate la Corte di Cassazione non ha quindi alcunpotere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivicompreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettivedell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure, poichésia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’attoimpugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, lacorrettezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro,l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).3.Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso in esame,non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente reitera i medesimi motivi di doglianzasollevati con sede di riesame cautelare, e decisi con il provvedimento impugnato conmotivazione congrua, scevra da aporie logiche, in relazione alla quale, nella sua interezza,l’indagato omette di confrontarsi.4. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza deigravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di tentato omicidio contestato, chepresenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.Il Tribunale del riesame ha reso motivazione tutt’altro che apparente, dando conto –con argomentazione coerente e non manifestamente illogica – delle ragioni per cui haritenuto sussistente un contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella sequenza criminosa,desunto dalla presenza dell’indagato nelle fasi antecedenti e preparatorie e, soprattutto,dal suo apporto nella fase di reperimento e messa a disposizione dell’arma poi utilizzataper il tentato omicidio.Le doglianze difensive, incentrate sul preteso travisamento delle videoriprese e sulladiversa lettura di tabulati e tempi di percorrenza, si risolvono, in definitiva, nella richiesta diuna nuova delibazione del materiale indiziario, non consentita in questa sede quando lamotivazione del provvedimento impugnato sia logicamente strutturata e dia conto deglielementi valorizzati.Quanto al preteso travisamento delle risultanze video, la censura è manifestamenteinfondata.Il Tribunale, in particolare, ha valorizzato le immagini di videosorveglianza chedocumentano l’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (a bordo della Fiat 500 inuso al primo), il successivo rientro in via Pio XI e la movimentazione dell’arma, prelevatada [OSCURATO:PERSONA] dall’autovettura e portata all’interno dello stabile ove si trovava PaoloLabate.A riscontro, peraltro, l’ordinanza richiama (pagg. 5-6) l’intercettazione del 31 agosto2024, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce di avere appreso che il fucile utilizzatoper l’attentato, era stato fornito a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].Ulteriore elemento di conferma è tratto dal contenuto di altra captazione (richiamataa pag. 8), nella quale [OSCURATO:PERSONA] allude al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], evocando il rischio chequesti, in caso di arresto, potesse compiere gesti autolesivi: dato che il Tribunale halogicamente interpretato come indice della consapevolezza del concorrente in ordineall’apporto prestato.Ebbene, nulla deduce il ricorrente in merito a tali evidenze, incorrendo quindi anchenel vizio di aspecificità.Parimenti aspecifica è la doglianza sulla pretesa discrasia dei tempi di percorrenzaverso Pellaro, già esaminata e superata dal Tribunale con argomentazione congrua,essendosi evidenziato come il dato temporale traibile dai tabulati (9 minuti) non siainconciliabile con i tempi medi di percorrenza (circa 13 minuti), anche in ragionedell’ampiezza dell’area di copertura della cella.Resta, comunque, decisivo quanto documentato dalle riprese circa il reperimento ela messa a disposizione dell’arma, sicché la censura mira, ancora una volta, a una nonconsentita rivalutazione del fatto.Ebbene, a fronte di una tale esaustiva motivazione, il ricorrente, si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi indiziari già valutati dai Giudici dellacautela con motivazione, ampia e coerente e immune da manifesta illogicità: le censureopposte alla ricostruzione della vicenda non risultano perspicue, non denunciando alcuneffettivo vizio di legittimità, ma soltanto contrapponendo al costrutto indiziariodell’impugnata ordinanza letture alternative parziali, o censurando l’omessa analisi dielementi irrilevanti (quali l’asserito stupore che avrebbe manifestato la vittima riguardo alcoinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA]) che prescindono dalla valutazione complessiva deglielementi di indagine.5. Il secondo motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla ritenuta aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., è infondato.Invero, la motivazione dell’ordinanza impugnata individua gli elementi dai qualiinferire che la condotta violenta posta in essere ai danni del [OSCURATO:PERSONA] non sia rimastaconfinata nella dimensione di un mero conflitto interpersonale, ma sia stata connotata dauna valenza intimidatoria eccedente il dato del risentimento individuale. In particolare, ilTribunale ha valorizzato il contesto in cui sono maturati i fatti e la finalità, attribuitaall’autore materiale, di affermare e ottenere “rispetto” attraverso un gesto dimostrativoidoneo a fungere da monito per la collettività del territorio di riferimento. In tale prospettiva,l’offesa («figlio di pentito») è stata correttamente considerata non solo quale occasione deldelitto, ma quale precipitato di una dinamica di reputazione e riconoscimento tipicadell’intimidazione ambientale, sulla quale l’ordinanza si sofferma richiamando anchespecifiche risultanze intercettive.Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale ha poi spiegato – con motivazionecongrua – le ragioni per cui egli dovesse ritenersi consapevole della finalitàintimidatoria/agevolatrice, atteso che aveva preso parte alla fase dell’aggressioneprodromica ed aveva, quindi, diretta contezza dell’episodio offensivo e del significatofunzionale alla successiva azione armata.Ne deriva che non può ravvisarsi la denunciata applicazione “automatica”dell’aggravante, essendo stato esplicitato il percorso logico di collegamento tra condotta,contesto e finalità; e, ancora una volta, le doglianze difensive tendono a sostituire a talevalutazione una diversa lettura del medesimo materiale, operazione non consentita in sededi legittimità.6. Non hanno pregio neppure le doglianze versate nell'ultimo motivo, afferenti alleesigenze cautelari.Correttamente, il Tribunale del riesame ha richiamato la disciplina di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. – applicabile in ragione della contestata aggravante – e haescluso che fossero emersi elementi specifici, idonei a superare la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria.Ha quindi evidenziato l’estrema gravità del fatto di sangue posto in essere, el’altrettanto estrema facilità con cui gli indagati hanno mostrato di potersi procurare armi,della cui materiale apprensione si è occupato proprio il [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a richiamare circostanze (qualil’assenza di pregresse condanne, la mancata sottrazione alla giustizia e la prospettazionedi misure alternative) senza confrontarsi con le ragioni indicate nell’ordinanza e senzaindicare concreti dati individualizzanti capaci di elidere, nel caso di specie, il pericolocautelare ritenuto.Nell’ordinanza impugnata è stato sottoposto a ragionevole scrutinio anche il profilodell’adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, sul rilievo dell’inidoneità disoluzioni meno afflittive a fronteggiare i pericoli cautelari ravvisati. In particolare, ilTribunale ha evidenziato come l’applicazione del braccialetto elettronico non sia, di per sé,idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione, atteso che condotte analoghe potrebberoessere programmate o replicate anche in ambito domiciliare, sia quanto alla detenzione edisponibilità di armi, sia quanto alla ideazione di ulteriori atti intimidatori, eventualmenteaffidandone l’esecuzione materiale a terze persone.7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttoredell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]