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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08644/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, che ha confermato l'ordinanza in data , [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato/di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva, in relazione al reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. "Mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla evidenziata disapplicazione, previa riqualificazione, della recidiva contestata quale fatto nuovo per la modificai cautelare".

Il ricorrente premette di avere indicato quale fatto nuovo la sopravvenuta esclusione dell'aggravante qualificata a opera della Corte di appello, che pure ridimensionava la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata.

Osserva che l'esclusione della recidiva ha rimodulato il rapporto di proporzionalità tra la misura cautelare e il trattamento sanzionatorio, in modo tale che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte anche con gli arresti domiciliari cautelati dal braccialetto elettronico.

Deduce, quindi, la mancata adeguata valutazione della esclusione della recidiva come fatto nuovo sopravvenuto utile a mutare I quadro cautelare nonché il sostanziale appiattimento del tribunale alle argomentazioni esposte dal riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che il ricorrente aveva fondato la propria istanza rappresentando che i giudici della cognizione avevano ritenuto che la Corte di appello, in sede di cognizione, aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo la recidiva originariamente contestata e riducendo la pena.

Il tribunale dell'appello cautelare ha disatteso l'impugnazione ritenendo che gli elementi rappresentati con l'istanza non fossero idonei al superamento del c.d.

"giudicato cautelare".

1.2. In realtà, il richiamo al giudicato cautelare -nel caso in esame- non risulta pertinente.

A tale riguardo si deve tenere conto dai due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze Buffa e Romagnoli, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213).

E' stato dunque precisato che «la preclusione proc:essuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell'impossibilità di esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento; essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all'interno di un procedimento 'concluso', perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti.

1.4. La decisione del tribunale diverge dalle direttrici così delineate, là dove afferma che l'esclusione della recidiva a opera del giudice della cognizione non sia un elemento di novità rispetto al c.d. giudicato cautelare.

In realtà risulta evidente come l'esclusione della recidiva sia pervenuta soltanto con la sentenza della Corte di appello, così che essa è sopravvenuta ai precedenti giudizi cautelari nell'ambito dei quali non può essere stata dedotta, rappresentando il frutto di quella progressione processuale che -come visto- è la ragione della provvisorietà delle situazioni giuridiche incidentalmente vagliate in sede cautelare.

Tale sopravvenienza, peraltro, non può ritenersi neutra in punto di esigenze cautelari, visto che la valutazione della sussistenza della recidiva poggia sulla possibilità che essa sia manifestazione di una maggiore pericolosità del reo, direttamente incidente sulla portata delle esigenze cautelari.

Ne discende che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge là dove ha affermato che l'esclusione della recidiva con la sentenza della Corte di appello non ha modificato il quadro cautelare già esaminato con le precedenti impugnazioni de libertate.

2. Quanto esposto porta all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà dei detenuti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 310, c.p.p..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ten disp.

Att.

Cod.

Proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, che ha confermato l'ordinanza in data , [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato/di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva, in relazione al reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla evidenziata disapplicazione, previa riqualificazione, della recidiva contestata quale fatto nuovo per la modificai cautelare". Il ricorrente premette di avere indicato quale fatto nuovo la sopravvenuta esclusione dell'aggravante qualificata a opera della Corte di appello, che pure ridimensionava la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata. Osserva che l'esclusione della recidiva ha rimodulato il rapporto di proporzionalità tra la misura cautelare e il trattamento sanzionatorio, in modo tale che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte anche con gli arresti domiciliari cautelati dal braccialetto elettronico. Deduce, quindi, la mancata adeguata valutazione della esclusione della recidiva come fatto nuovo sopravvenuto utile a mutare I quadro cautelare nonché il sostanziale appiattimento del tribunale alle argomentazioni esposte dal riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che il ricorrente aveva fondato la propria istanza rappresentando che i giudici della cognizione avevano ritenuto che la Corte di appello, in sede di cognizione, aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo la recidiva originariamente contestata e riducendo la pena. Il tribunale dell'appello cautelare ha disatteso l'impugnazione ritenendo che gli elementi rappresentati con l'istanza non fossero idonei al superamento del c.d. "giudicato cautelare". 1.2. In realtà, il richiamo al giudicato cautelare -nel caso in esame- non risulta pertinente. A tale riguardo si deve tenere conto dai due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze Buffa e Romagnoli, con le quali è stato chiarito che il principio della preclusione cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). E' stato dunque precisato che «la preclusione proc:essuale in materia cautelare opera solo allo stato degli atti ed ai limitati effetti dell'impossibilità di esaminare questioni già dedotte, sia implicitamente che esplicitamente, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento; essa, invece, ben può essere superata qualora intervengano elementi di fatto nuovi che alterino il quadro precedentemente definito" (Sez. 5, Sentenza n. 1241 del 02/10/2014, dep. 13/01/2015, Femia, Rv. 261724; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555; Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, Orabona, Rv. 265858; Sez. 3, n. 10976 del 19/1/2016, Grasso, Rv. 266712)»; che «il c.d. giudicato cautelare, che si risolve in una preclusione endoprocessuale (Sez. 6, n. 54045 del 27/9/2017, Cao, Rv. 271734) dunque, è costituito dal limite della riproposizione delle stesse questioni all'interno di un procedimento 'concluso', perché si sono esauriti i mezzi di impugnazione o sono spirati i termini per impugnare, sulla base dei medesimi elementi già vagliati dal giudice della cautela, cui non è possibile chiedere un nuovo vaglio, mentre un nuovo giudizio non è precluso laddove si fondi su elementi non sottoposti. 1.4. La decisione del tribunale diverge dalle direttrici così delineate, là dove afferma che l'esclusione della recidiva a opera del giudice della cognizione non sia un elemento di novità rispetto al c.d. giudicato cautelare. In realtà risulta evidente come l'esclusione della recidiva sia pervenuta soltanto con la sentenza della Corte di appello, così che essa è sopravvenuta ai precedenti giudizi cautelari nell'ambito dei quali non può essere stata dedotta, rappresentando il frutto di quella progressione processuale che -come visto- è la ragione della provvisorietà delle situazioni giuridiche incidentalmente vagliate in sede cautelare. Tale sopravvenienza, peraltro, non può ritenersi neutra in punto di esigenze cautelari, visto che la valutazione della sussistenza della recidiva poggia sulla possibilità che essa sia manifestazione di una maggiore pericolosità del reo, direttamente incidente sulla portata delle esigenze cautelari. Ne discende che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge là dove ha affermato che l'esclusione della recidiva con la sentenza della Corte di appello non ha modificato il quadro cautelare già esaminato con le precedenti impugnazioni de libertate. 2. Quanto esposto porta all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà dei detenuti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 310, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ten disp. Att. Cod. Proc.
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