CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32958/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - ora cancellata - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 38M27 H962 T) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56D16 C349 R). - RICORRENTE – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 32958/2019 - CONTRORICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3102/2025Numero di raccolta generale 19885/2025- per la cassazione della sentenza n. 1799/13/2019 della Data pubblicazione 17/07/2025 Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 25 marzo 2019. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 29 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in atti, con cui l’agente della riscossione preannunciò l’apposizione del predetto vincolo in ragione del mancato pagamento della complessiva somma di 110.468,90 €, di cui alle cartelle esattoriali richiamate nell’atto impugnato. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dalla contribuente, respingendo, in primo luogo, la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dalla società ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, in considerazione della natura riscossiva (e non impositiva) dell’atto impugnato. 2.1. Nel merito, il Giudice regionale riteneva che le cartelle di pagamento poste a base dell’atto impugnato fossero state notificate alla contribuente, come risultante dalla documentazione prodotta, reputando al riguardo sufficiente la produzione della copie degli avvisi di ricevimento delle relative notifiche, non necessaria la produzione dei loro originali (consegnati alla contribuente), né delle copie integrali delle cartelle, osservando, infine, come fosse generico ed indeterminato il disconoscimento di dette copie operato dalla contribuente, in quanto privo dell’indicazione specifica degli elementi di non conformità.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 32958/2019 Numero sezionale 3102/2025 Da ultimo, il Giudice regionale considerava l’atto impugnato Numero di raccolta generale 19885/2025Data pubblicazione 17/07/2025 correttamente firmato e riferibile all’agente della riscossione tramite l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento. 3. Avverso tale pronuncia la Società dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 25 ottobre 2019, formulando quattro motivi d’impugnazione, depositando in data 8 aprile 2025 nota con la quale ha comunicato l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, chiedendo l’interruzione del giudizio. 4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato in data 4 dicembre 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, per non avere il Giudice regionale sospeso il giudizio, obiettando la contribuente che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era esclusa dal novero degli atti impositivi e, come tale, poteva essere considerata oggetto di definizione. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle notifiche, lamentando, altresì, che non erano stati versati in atti, nonostante la specifica richiesta sul punto avanzata, gli originali delle cartelle di pagamento e dei menzionati avvisi.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 32958/2019 Numero sezionale 3102/2025 3. Con la terza doglianza la società ha lamentato, a mente Numero di raccolta generale 19885/2025Data pubblicazione 17/07/2025 dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, ponendo in rilievo che le citate notifiche erano state illegittimamente eseguite tramite servizio postale direttamente utilizzato dall’agente, il quale non si era avvalso dei soggetti indicati nella citata disposizione. 4. Con la quarta ed ultima ragione di contestazione l’istante ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 602/1973, opponendo alla valutazione del Giudice regionale che il soggetto che figurava nell’atto impugnato quale responsabile del procedimento non era legittimato e non aveva alcun potere, non essendo capo dell’ufficio, né risultante nei ruoli della carriera direttiva. 5. Va preliminarmente disattesa la richiesta di interruzione del giudizio avanzata dalla difesa della ricorrente con la suddetta nota. Difatti, l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della società dopo la proposizione del ricorso per cassazione, pur se formalmente comunicata dal suo difensore, non è causa di interruzione del processo, giacchè nel giudizio in oggetto, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dal codice di rito (cfr. Cass. n. 3323/2014; Cass. n. 2625/2018 e Cass. n. 26542/2024). 6. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 1, c.p.c., avendo la Commissione territoriale deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, mentre l’esame dei motivi non offre alcun elemento per mutarne l’orientamento. 7. Quanto alla prima censura, prescindendo dal pur non chiarito permanente interesse al motivo di impugnazione, va ricordato che F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 32958/2019 Numero sezionale 3102/2025 l’art. 6 d.l. n. 119/2018 ha previsto la definizione agevolata delle Numero di raccolta generale 19885/2025Data pubblicazione 17/07/2025 controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi. Correttamente, quindi, il Giudice regionale ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, ponendosi in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il predetto procedimento di definizione agevolata delle controversie di cui alla citata normativa è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi (cfr. Cass. n. 1154/2021; Cass. n. 20071/2019; Cass. n. 7099/2019) e non anche a quelli aventi natura riscossiva, salvo che l’atto di recupero del credito non sia stato preceduto da prodromico accertamento, ponendosi quindi quale prima iniziativa attraverso la quale il contribuente abbia preso conoscenza della pretesa fiscale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18298/2021). La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto volto a minacciare l’apposizione di un vincolo reale a garanzia di credito già sancito da un titolo, per cui indubbiamente rientra nell’ambito dell’attività riscossiva. 8. Il secondo motivo, articolato secondo il paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., risulta inammissibile, intercettando il limite preclusivo della doppia conforme, ove si consideri che la sentenza impugnata ha ribadito le valutazioni offerte dal primo Giudice, come chiaramente emerge dal contenuto della pronuncia in oggetto. Peraltro, non vi è stato alcun omesso esame, avendo la Commissione regionale ritenuto dimostrate le notifiche delle prodromiche cartelle di pagamento sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento versati in atti, laddove la censura della ricorrente mira a conseguire nella presente sede un’inammissibile rivalutazione di merito del materiale probatorio offerto.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 32958/2019 Numero sezionale 3102/2025 Non è poi pertinente – a tacer d’altro - con il paradigma Numero di raccolta generale 19885/2025Data pubblicazione 17/07/2025 censorio prescelto il riferimento alla mancata produzione degli originali degli avvisi, su cui pure il Giudice regionale ha fornito risposta, la quale non ha costituito oggetto di pertinente censura. 9. Con riferimento al terzo motivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ritenere che la notifica della cartella esattoriale possa avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto l’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass. n. 21558/2024, che richiama Cass. n. n.990/2022; Cass. n. 8423/2019; Casas. n. 19270/2018; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011; Cass. n. 14327/2009; cui adde Cass. 23572/2024). 10. Inammissibile risulta pure il quarto motivo. Anche in tal caso, il Giudice regionale si è attenuto al principio secondo il quale l’atto proveniente dall'agente della riscossione è valido, anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest'ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell'ente impositore» (cfr., tra le tante, Cass. n. 31604/2019, che richiama Cass. 24541/2014). Piuttosto, va osservato che il rilievo secondo cui il nominativo del responsabile del procedimento non era risultato iscritto ai ruoli della carriera direttiva si rivela questione nuova, non essendo stata trattata dal Giudice dell’appello e non avendo indicato l’istante, in violazione del canone di autosufficienza del motivo, quando e come F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 32958/2019 Numero sezionale 3102/2025 abbia posto tale eccezione (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. Numero di raccolta generale 19885/2025Data pubblicazione 17/07/2025 5429/2023 e le altre ivi citate), il che vale a rendere il motivo ulteriormente inammissibile. E ciò, senza trascurare l’infondatezza dei riferimenti all’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ed all’avviso di accertamento, essendo stata nella specie impugnata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come pure correttamente eccepito dalla difesa erariale. 11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 12. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la Società dell’[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (ora cancellata) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 8.500,00 € per competenze, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di cont