CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 36692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.656/2016 R.G. proposto da : COMUNE di MANFREDONIA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio de’ Cavalieri n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona di uno dei curatori, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 962, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Orco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Foggia n. 308/2015 depositat o i l 25/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura i crediti vantati dal Comune di Manfredonia (per € 4.894.482,75, a titolo di somme oggetto di cartelle di pagamento e ingiunzioni emesse verso contribuenti, e per € 3.804.998,62 quale importo totale degli avvisi TARSU) in conseguenza dell’affidamento in concessione alla compagine fallita del servizio di riscossione delle entrate tributarie e in ragione del mancato riversamento in suo favore del denaroriscosso. 2. Il Tribunale di Foggia, a seguito dell’opposizione proposta dall’amministrazione comunale, reputava infondata la domanda diretta a ottenere somme che il Comune medesimo aveva qualificato non come certamente riscosse, ma come residuo dovuto dai contribuenti, dato che un simile credito non costituiva un credito da omesso riversamento, né, in mancanza di un diverso accordo fra le parti, un credito avente un diverso fondamento giuridico. Osservava, inoltre, che la domanda di insinuazione del Comune doveva essere accompagnata dalla dimostrazione di una valida costituzione del rapporto concessorio,nel rispetto, almeno in origine, di una delle modalità di affidamento del servizio previste dagli artt. 52 e ss. d. lgs. 446/1997, dato che il credito era stato fatto valere come derivante da un affidamento in concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie e non come credito da ingiustificato arricchimento. Nel caso di specie, tuttavia, non solo emergeva dalle risultanze istruttorie che il servizio di riscossione era stato svolto sulla base di mere delibere, che non erano state neppure prodotte in giudizio, ma la stessa amministrazione istante aveva ammesso la mancanza di una convenzione scritta regolante il rapporto fra concessionario ed ente impositore. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 25 novembre 2015, ha proposto ricorso il Comune di Manfredonia, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 103, comma 2, Cost., 93, comma 2, d. lgs. 267/2000 e 96, comma 2, l. fall., perché il tribunale non ha ammesso al passivo con riserva il credito vantato dall’amministrazione municipale. Il collegio dell’opposizione, per risolvere le questioni concernenti l’esistenza, la certezza e la liquidità del credito fatto valere dal Comune con la domanda di insinuazione, ha invaso –in tesi di parte ricorrente - la sfera riservata alla giurisdizione della Corte dei Conti in tema di rapporti fra l’ente impositore e il concessionario della riscossione dei tributi. Il limite allacognizione del giudice fallimentare derivante dal difetto di giurisdizione, invece, operava come una condizione del credito ed imponeva di valutare la sua ammissione al passivo con riserva, in modo da consentire la partecipazione al riparto mediante accantonamento, in attesa della definizione del processo avanti al giudice speciale. 5. Il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95,96, 98 e 99 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e degli artt. 2697, 2699 e 2709 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: il tribunale – a dire del ricorrente - ha erroneamente respinto la richiesta di ammissione al passivo di “somme che il Comune medesimo non qualifica come certamente riscosse da [OSCURATO:SOCIETA].”, trascurando di considerare che incombeva sulla curatela l’onere di allegare e dimostrare l’eventuale inesigibilità dei crediti iscritti a ruolo e che la mancata esazione degli stessi non era imputabile a sua colpa, a norma degli artt. 19 l. 112/1999 e 190 r.d. 327/1924. Il collegio dell’opposizione, inoltre, ha del tutto omesso di esaminare il conto della gestione e il modello 21 relativo alle riscossioni dell’anno 2011 prodotti dall’ente, da cui risultava una differenza di € 152.233,12 fra quanto incassato da [OSCURATO:SOCIETA] e quanto effettivamente riversato al Comune. 6. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, d. lgs. 112/1999 e 9, ultimo comma, d.P.R. 437/1988, in quanto queste norme, richiamate dal tribunale al fine di sostenere che all’atto di concessione deve sempre accedere la sottoscrizione di una convenzione regolante i rapportitra concessionario ed ente impositore, attengono in realtà rispettivamente all’affidamento e all’organizzazione periferica del servizio nazionale della riscossione, mentre per Province e Comuni trovano applicazione gli artt. 52 e 55 d. lgs. 446/1997, richiamati dall’art. 3, comma 5, d. lgs. 112/1999. 7. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la t