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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 19833/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ...tonIIn••nnn• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ...tonIIn••nnn• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. sono indeducibili poiché riproduttivi di profili afferenti al trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che il motivo dedotto come violazione di legge in ordine alla illegittimità della contestazione della recidiva non era stato dedotto in appello e non può trovare ingresso in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee è stato giustificato dalla Corte nel senso della equivalenza con motivazioni di merito non rivedibili perché non manifestamente illogiche (cfr. fg. 6 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris