CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23/4/19, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e marijuana occultata all'interno di una vettura condotta dall'Iddria. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel resto l'appellata sentenza. I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, possono essere così riassunti. I Carabinieri di Cefalù, in servizio di controllo del territorio, notavano una vettura Mercedes che sfrecciava ad alta velocità e, insospettiti dall'andatura, decidevano di seguirla. I due occupanti della vettura assumevano un atteggiamento sospetto: il conducente teneva un'andatura incostante, decelerando e accelerando ripetutamente, mentre il passeggero si voltava spesso per controllare l'auto con a bordo i militari in abiti civili. Gli agenti, dopo aver munito di lampeggiante l'auto di servizio, intimavano l'Alt con la paletta in dotazione e procedevano al controllo. Il conducente, [OSCURATO:PERSONA], risultava essere privo di documenti e della patente di guida perché mai conseguita; il passeggero [OSCURATO:PERSONA] cercava subito di prelevare qualcosa dalla tasca destra dello sportello con l'evidente fine di occultarlo. Gli operanti accertavano che si trattava di un piccolo involucro contenente grammi 4 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Data l'irrequietezza del [OSCURATO:PERSONA], che tentava di prelevare qualcosa da sotto il suo sedile, esortato da Iddria a consegnare tutto ciò che aveva, decidevano di procedere ad una perquisizione veicolare e personale. All'esito della perquisizione rinvenivano quattro ovuli di sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo di grammi 67, occultati sotto il sedile anteriore della vettura, lato passeggero, e tre sigarette contenenti marijuana occultate nella leva del cambio. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I) Vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato: lo stupefacente era nella disponibilità del coimputato, essendo stato rinvenuto sotto il sedile del lato passeggero. Il ricorrente non avrebbe offerto alcun contributo causale nella realizzazione del reato. Sarebbe pertanto da escludersi il concorso nella fattispecie illecita in contestazione, dovendo piuttosto ravvisarsi, nella condotta passiva serbata, una ipotesi di connivenza non punibile; II) Omessa valutazione del terzo motivo di appello concernente l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine alla detenzione a fine di cessione anche delle tre sigarette artigianali contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenute nella vettura. La Corte di merito non avrebbe spiegato le ragioni della ritenuta colpevolezza anche per tale segmento della condotta e dell'irrilevanza della tesi difensiva secondo cui si sarebbe trattato di sigarette artigianali contenenti tabacco. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche./3 [OSCURATO:PERSONA] I) Omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 avanzata con i motivi aggiunti all'atto di appello. II) Violazione dell'articolo 530 cod. proc. pen. per mancata assoluzione dell'imputato. La condotta serbata dal ricorrente integrerebbe gli estremi della connivenza non punibile. III) Violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. IV) Omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto, conformemente al giudice di primo grado, che lo stupefacente caduto in sequestro, detenuto dai ricorrenti in concorso tra loro, fosse destinato alla vendita e alla cessione. Replicando in modo puntuale alle argomentazioni difensive, ha attribuito rilievo sia al dato ponderale della sostanza caduta in sequestro (grammi 67 di eroina da cui erano ricavabili 793,84 dosi e grammi 5,7 di cannabis da cui erano ricavabili 22,2 dosi medie), sia alla condotta degli imputati, i quali, in vario modo avevano dato mostra di essere al corrente della esistenza dello stupefacente a bordo della vettura. Sono stati descritti, con puntualità, i comportamenti serbati dai ricorrenti all'atto del controllo (è stato messo in rilievo l'atteggiamento del conducente, il quale, vistosi scoperto, esortava il coimputato a consegnare tutto ciò che aveva; l'atteggiamento del passeggero, che aveva tentato inutilmente di occultare lo stupefacente durante le fasi del controllo di polizia; la condotta di guida durante il breve inseguimento). Da ciò i giudici di merito hanno desunto, con motivazione logica, che il possesso dello stupefacente fosse riferibile ad entrambi gli occupanti della vettura. Risulta aliena al caso in esame la prospettata ipotesi di un'assistenza passiva al fatto, invocata da entrambi gli imputati, suscettibile d'integrare l'ipotesi della mera connivenza. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, la connivenza passiva è configurabile soltanto nel caso di comportamento meramente passivo (ex multis Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 02: «La distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare»; Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, Rv. 258186 - 01: «In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente»). La spiegazione fornita dai giudici di merito risulta in proposito immune da vizi logici (cfr. pagg. 5 e 6 della motivazione "si deve escludere che le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possano essere sussunte nella mera connivenza non punibile, ritenendosi, di contro, che i due abbiano aderito in modo palese e attivo alla condotta delittuosa. Entrambi, infatti cercavano di evitare il controllo degli Agenti o comunque di interromperlo il prima possibile, mostravano di avere piena consapevolezza della presenza di sostanza stupefacente nell' autovettura e cercavano di occultarla, prima nascondendola abilmente all'interno della struttura del sedile, e poi tentando di liberarsene al momento del controllo"). E' d'uopo rilevare che non spetta alla Corte di Cassazione procedere ad una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano, come nel presente caso, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Ry.244181). 3. Quanto agli ulteriori motivi di doglianza si osserva quanto segue. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la natura stupefacente della sostanza contenuta nelle sigarette artigianali è messa in rilievo nel passaggio della sentenza in cui si richiamano gli esiti delle analisi di laboratorio (pag. 6 della motivazione). I giudici hanno offerto una ricostruzione unitaria della vicenda, fondata su argomentazioni non censurabili in questa sede, in base alla quale hanno ritenuto che tutto lo stupefacente rinvenuto nella circostanza del controllo fosse destinato alla vendita e alla cessione ("la professionalità nel trasporto della sostanza stupefacente, l'abilità nell'occultamento della stessa, la diversità di sostanza drogante rinvenuta e le ingenti quantità trasportate e il modo di confezíonamento, in particolare, dell' eroina consentono di escludere la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta e di affermare la responsabilità penale degli imputati in ordine al reato loro ascritto") 3.1 In ordine ai motivi attinenti al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito argomenta compiutamente sulla ritenuta recidiva, osservando che le gravi modalità della condotta ed i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'Iddria consentono di ritenere che la condotta illecita in esame sia indicativa di un'accresciuta capacità delinquenziale. Deve poi osservarsi come la Corte di merito abbia compiutamente motivato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, rimarcando come alcun elemento fattuale giustifichi una rinnovata valutazione del giudizio di bilanciamento operato dal primo giudice. Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non sindacabile in questa sede ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01; Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992). 4. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. La doglianza riguardante la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non può trovare ingresso in questa sede, non avendo formato oggetto di motivo di appello. Solo nei motivi aggiunti la difesa aveva inserito la richiesta di riqualificazione del fatto. La Corte di merito ha legittimamente omesso di pronunciarsi sul punto, dovendo i motivi nuovi inerire ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata (ex multís Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014 Rv. 260666 - 01). 4.1 Quanto al secondo motivo di ricorso, si richiamano le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2 della parte in diritto. Si aggiunge, in risposta alle critiche difensive, che i giudici di merito hanno individuato il preciso contributo offerto dal ricorrente nella vicenda che occupa, rimarcando che durante l'inseguimento fu proprio il [OSCURATO:PERSONA] a girarsi ripetutamente per controllare l'auto che li inseguiva e che sempre il [OSCURATO:PERSONA] cercò di prelevare qualcosa sotto il sedile dell'auto al momento del controllo di polizia. 4.2 Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di merito ha osservato che non emergono elementi positivamente valutabili a favore dell'imputato, valorizzando la gravità della condotta serbata dal prevenuto e l'atteggiamento ostruzionistico assunto all'atto del controllo. Occorre rilevare come, secondo principi consolidati di questa Corte, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). 4.3 La minima partecipazione del ricorrente è stata esclusa sulla base di argomentazioni del tutto in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità. Si è osservato, in sentenza, attraverso puntuali riferimenti alle emergenze processuali, che il prevenuto ha collaborato fattivamente al trasporto della droga, tentando più volte di occultarla durante la perquisizione. E' sufficiente, sul punto, richiamare i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, in base ai quali è possibile riconoscere l'attenuante della minima partecipazione solo in presenza di comportamenti di rilevanza causale così lieve rispetto all'evento, da risultare del tutto trascurabili nell'economia generale dell'"iter" criminoso (cfr. Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Rv. 280081 - 01; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Rv. 266461 - 01). 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr